LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17
            Disposizioni tributarie in materia di veicoli

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, dopo
l'articolo  121,  nel  titolo  IV,  recante  disposizioni  comuni, e'
inserito il seguente:
    "Art.  121-bis.  - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti  negativi  relativi  a taluni mezzi di trasporto a motore,
utilizzati  nell'esercizio  di  imprese,  arti e professioni) - 1. Le
spese  e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto
a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini  della  determinazione  dei
relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
      a) per l'intero ammontare relativamente:
      1)  agli  aeromobili  da  turismo,  alle navi e imbarcazioni da
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m)
del  comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  ai  ciclomotori  e motocicli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa;
      2)  ai  veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
      b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture
ed  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere dell'articolo 54 del
citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  ai  ciclomotori  e
motocicli  il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera
a),  numero  1).  Tale  percentuale e' elevata all'80 per cento per i
veicoli  utilizzati  dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza  di  commercio.  Nel  caso  di  esercizio  di  arti  e
professioni  in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella
suddetta  misura  del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo;
se  l'attivita'  e'  svolta da societa' semplici e da associazioni di
cui  all'articolo  5,  la deducibilita' e' consentita soltanto per un
veicolo  per  ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte
del  costo  di  acquisizione  che  eccede  lire  35  milioni  per  le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni    per    i    ciclomotori;    dell'ammontare    dei   canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i  limiti  indicati,  se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria;  dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede  lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5
milioni  per  i  motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel
caso  di  esercizio  delle  predette  attivita'  svolte  da  societa'
semplici  e  associazioni  di  cui  al  citato articolo 5, i suddetti
limiti  sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,
che  con  riferimento  al  valore  dei  contratti  di locazione anche
finanziaria  o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere
variati,  tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi
al  consumo  per  le  famiglie  di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno  precedente,  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.  Il  predetto  limite  di 35 milioni di lire per le
autovetture  e'  elevato  a  50  milioni  di lire per gli autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
    2.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  d'impresa,  le
plusvalenze  e  le  minusvalenze  patrimoniali  rilevano nella stessa
proporzione  esistente  tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato.
    3.  Ai  fini  della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il
costo  dei  beni  di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti   ai   fini   della   deduzione  delle  relative  quote  di
ammortamento".
  2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54,
il comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo
67 sono abrogati;
    b)  nell'articolo  67,  comma 10, primo periodo, le parole da: ";
per   le  imprese  individuali"  fino  alla  fine  del  periodo  sono
soppresse; nel medesimo comma 1l secondo periodo e' soppresso.
  3.  Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
  4. E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729.
  5.  L'importo  della  tassa automobilistica e' ridotto ad un quarto
per  le  autovetture  e  per  gli  autoveicoli  adibiti  al trasporto
promiscuo di persone e cose:
    a)   omologati   per   la  circolazione  esclusivamente  mediante
l'alimentazione  del  motore con gas di petrolio liquefatto o con gas
metano  se  dotati  di  dispositivi  tecnici  conformi alla direttiva
91/441/CEE   del   Consiglio,   del  26  giugno  1991,  e  successive
modificazioni,  ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1
ottobre 1991, e successive modificazioni;
    b)  autoveicoli  azionati  con  motore  elettrico  per  i periodi
successivi  al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39.
  6.  E'  soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della
legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.
  7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".
  8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e  la  tassa  di concessione governativa concernente l'abbonamento di
cui  alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
23 DICEMBRE 1999, N. 488.
  9.  Gli  importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle
mille  lire  per  difetto  se  la frazione non e' superiore alle lire
cinquecento e per eccesso se e' superiore.
  10.  A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento,
il   recupero,  i  rimborsi,  l'applicazione  delle  sanzioni  ed  il
contenzioso  amministrativo  relativo alle tasse automobilistiche non
erariali  sono  demandati  alle  regioni  a  statuto ordinario e sono
svolti  con  le  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro delle
finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti.  Con lo
stesso  o  con  separato  decreto  e'  approvato  lo  schema  tipo di
convenzione  con  la  quale  le  regioni  possono  affidare  a terzi,
mediante  procedure  ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione  delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva e'
svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43. (22)
  11.  I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa
adesione  all'apposita  convenzione  tipo,  da  approvare, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro
delle   finanze.   Tale   convenzione   disciplina  le  modalita'  di
collegamento  telematico con il concessionario della riscossione e di
riversamento   al   concessionario  stesso  delle  somme  riscosse  e
determina  il  compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione
di  versamento  nonche' le garanzie che devono essere prestate per lo
svolgimento dell'attivita'.
  12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  tenuto  conto  delle previsioni del comma 10, con decreto del
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, e' disciplinato in modo uniforme il
rapporto tra i tabaccai e le regioni.
  13.  I  commi  da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono abrogati.
  14.  La  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero delle finanze e
l'Automobile  Club  d'Italia,  prorogata  fino  al  31  dicembre 1997
dall'articolo  3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con
le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.
  15.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse
automobilistiche  e'  stabilito  in lire 37 mila. Per i motocicli con
potenza  superiore  a  11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono
dovute  lire  1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle
tasse  il  cui  termine  di  pagamento  scade  successivamente  al 31
dicembre 1997.
  16.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998  i  veicoli  a motore, con
esclusione  di  quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di
quelli  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono
soggetti  a  tassazione  in  base  alla potenza effettiva anziche' ai
cavalli  fiscali.  Ai  fini dell'applicazione del presente comma, con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione,  sono  determinate le nuove tariffe
delle  tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a
statuto  speciale,  in  uguale  misura. La facolta' di cui al comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
esercita a decorrere dall'anno 1999.
  17. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi
ai  veicoli  a  motore  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) dei comma 1
dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del   Presidente   della   Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e
dell'articolo  1  della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n.  952,  sono  soggetti  a tassazione in base alla potenza effettiva
anziche'  ai  cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze
sono  determinate,  garantendo  l'invarianza  di  gettito,  le  nuove
tariffe   derivanti   dall'applicazione   del   presente   comma  che
sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e
b).
  18.  L'articolo  94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  94. - (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e  per  il  trasferimento  di
residenza  dell'intestatario).  -  1.  In  caso  di  trasferimento di
proprieta'  degli  autoveicoli,  motoveicoli e rimorchi o nel caso di
costituzione  dell'usufrutto  o  di  stipulazione  di  locazione  con
facolta'  di  acquisto,  il  competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata  dall'acquirente  entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione   dell'atto  e'  stata  autenticata  o  giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri
mutamenti  indicati,  nonche'  all'emissione  e al rilascio del nuovo
certificato di proprieta'.
    2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente
entro   il  termine  di  cui  al  comma  1,  provvede  al  rinnovo  o
all'aggiornamento  della  carta  di  circolazione che tenga conto dei
mutamenti  di  cui  al  medesimo  comma.  Analogamente  procede per i
trasferimenti di residenza.
    3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel  presente
articolo  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
    4.  Chiunque  circoli  con  un  veicolo per il quale non e' stato
richiesto,  nel  termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il   rinnovo  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di
proprieta'  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
    5.  La  carta  di  circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta  le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata all'ufficio
della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in  concessione,  che  provvede  al  rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
    6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere,   senza   l'applicazione   di  sanzioni,  alle  necessarie
regolarizzazioni.
    7.  Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione  e  relative  soprattasse  e  accessori  derivanti dalla
titolarita'   di   beni   mobili   iscritti   al   Pubblico  registro
automobilistico,   nella   ipotesi  di  sopravvenuta  cessazione  dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione  attestante  la  inesistenza del presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
    8.  In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita'
del  bene  e  del  conseguente  obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma  1  procedono  all'annullamento  delle procedure di riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".
  19. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e'   aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il  gettito  derivante  dalla
applicazione   della  addizionale  provinciale  sulle  formalita'  di
iscrizione,  trascrizione  e  annotazione, fermo restando l'ammontare
dell'imposta   statuito   nella   provincia  di  presentazione  delle
formalita'   stesse,  e'  versato  a  cura  del  concessionario  alla
provincia   di   residenza  dell'acquirente,  anche  con  riserva  di
proprieta',    del    locatario    con    facolta'   di   compera   o
dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del
proprietario scaturente dalle formalita', in tutti gli altri casi".
  20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997
relative  all'imposta  erariale  di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale
di  trascrizione  di  cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398,   all'imposta  provinciale  per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel
Pubblico  registro  automobilistico  di cui al decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  504,  all'addizionale  provinciale  all'imposta
erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  nonche' all'imposta di registro di cui
all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte
I,  allegata  al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile  1986,  n.  131,  non  si  applicano  le soprattasse e le pene
pecuniarie  a  condizione che il contribuente provveda alla richiesta
della formalita' prevista e contestualmente al versamento dei tributi
dovuti  nella  misura  e  con  le  modalita' vigenti al momento della
richiesta    della    stessa    formalita'   al   Pubblico   registro
automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti
gli  interessi  di  mora.  Entro il 30 giugno 1998 il contribuente e'
tenuto   a   presentare,   presso  l'ufficio  del  Pubblico  registro
automobilistico  competente,  apposita  istanza  e  ad adempiere alle
formalita'  e  al  relativo versamento con le modalita' stabilite con
decreto direttoriale.
  21.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1998 e' soppressa la tassa sulle
concessioni  governative per le patenti di abilitazione alla guida di
veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle
tasse  sulle  concessioni  governative  introdotta  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
  22.  Le  tariffe  delle  tasse  automobilistiche  devono fornire un
gettito  equivalente  a  quello  delle  stesse tasse automobilistiche
vigenti  al  31  dicembre  1997,  comprese  le maggiorazioni previste
dall'articolo  3,  comma  154,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
maggiorato  di  un  importo pari a quello delle imposte da abolire ai
sensi  dei  commi  4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al
comma  5.  Corrispondentemente,  la  quota dell'accisa spettante alle
regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per
ciascun  litro.  L'insieme  dei  provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo  deve  consentire  di  realizzare  maggiori entrate nette al
bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire.
  23.  A  compensazione della perdita di gettito subita dalla regione
Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni
governative di cui al comma 21, e' corrisposto alla stessa regione un
trasferimento  di  importo  pari  a  lire  50  miliardi per il 1998 e
ciascuno  degli  anni  successivi.  La  compensazione finanziaria del
trasferimento  e'  garantita  nell'ambito  della determinazione delle
nuove tariffe delle tasse automobilistiche.
  24.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre
sugli   autoveicoli  e  motoveicoli  il  contrassegno  attestante  il
pagamento  della  tassa  automobilistica,  nonche'  l'obbligo,  per i
conducenti dei motocicli, di portare con se' il contrassegno stesso.
  25.  Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116,
comma  11,  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
quelli  previsti  dall'articolo  247,  comma  3, e dall'articolo 252,
comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono soppressi.
  26.  E'  soppresso il certificato di abilitazione professionale del
tipo  KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310
e  seguenti  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.
  27.  Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per
la  guida  dei  veicoli,  le  parole: "ogni due anni" sono sostituite
dalle  seguenti  "ogni  cinque  anni  e  comunque  in occasione della
conferma  di  validita'  della  patente di guida" e le parole: "Detto
accertamento  biennale  dovra'  effettuarsi anche nei confronti" sono
sostituite  dalle  seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con
cadenza biennale nei confronti".
  28.  Al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo  138,  comma  11,  dopo  le  parole:  "e  della
Protezione  civile"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nazionale, della
regione  Valle  d'Aosta  e  delle  province  autonome  di Trento e di
Bolzano";
    b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia
o  antincendio,"  sono  inserite  le  seguenti:  "a  quelli del Corpo
nazionale  soccorso  alpino  e speleologico del Club alpino italiano,
nonche'  degli  organismi  equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".
  29. A decorrere dal 1 gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle
emissioni  di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La
tassa  e'  dovuta  nella  misura  di  euro 106 per tonnellata/anno di
anidride  solforosa  e  di  euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di
azoto  e  si  applica  ai  grandi impianti di combustione. Per grande
impianto  di  combustione  si  intende  l'insieme  degli  impianti di
combustione,  come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio,
del  24  novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e
appartenenti  ad  un  singolo  esercente  purche' almeno uno di detti
impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
  30.  Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi
impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli
Uffici  tecnici  di finanza, competenti per territorio, entro la fine
del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con
i dati delle emissioni dell'anno precedente.
  31.   La  tassa  viene  versata,  a  titolo  di  acconto,  in  rate
trimestrali  sulla  base  delle  emissioni  dell'anno  precedente; il
versamento  a  conguaglio  si  effettua alla fine del primo trimestre
dell'anno  successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento
della prima rata di acconto.
  32.   Ai   fini  dell'accertamento  della  tassa  si  applicano  le
disposizioni   degli   articoli   18  e  19  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato
con  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.
  33.   Per   il   ritardato  versamento  della  tassa  si  applicano
l'indennita'  di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma
4,  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.   Per   l'omesso   pagamento   della  tassa  si  applica,  oltre
l'indennita'  di  mora  e  gli  interessi  dovuti  per il ritardo, la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma di danaro dal
doppio  al  quadruplo  della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  dal  29  al presente e delle
relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 50 del predetto, testo unico.
  34.  Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo
29  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare
fino  al  10  per  cento del prezzo di acquisto, e' riconosciuto alle
persone  fisiche  o  giuridiche  che,  in Italia, acquistano macchine
agricole  di  cui  all'articolo  57 del decreto legislativo 30 aprile
1992,   n.   285,   attrezzature   agricole  portate,  semiportate  e
attrezzature  fisse.  Il  contributo,  disciplinato  con  decreto del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle
finanze   e   con  il  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  viene  corrisposto,  per  la durata di un
biennio,  a  decorrere dal 1 gennaio 1998, secondo gli stessi criteri
fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il
requisito  decennale non e' richiesto in caso di acquisti finalizzati
all'adeguamento   alle   disposizioni   del  decreto  legislativo  19
settembre  1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna
della  macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire
direttamente  la  macchina  usata  o  di consegnarla ad un demolitore
autorizzato  e  di  provvedere  alla  sua  cancellazione  legale  per
demolizione.   La   macchina   usata   non  puo'  essere  rimessa  in
circolazione  ne'  riutilizzata.  Nel  caso  in  cui  le  macchine  o
attrezzature  non  siano  iscritte  in  pubblici  registri fa fede la
documentazione  fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva
di   atto  notorio  a  cura  del  proprietario.  All'onere  derivante
dall'attuazione  della  presente  disposizione  si fa fronte mediante
utilizzazione,  nel  limite  complessivo  di lire 100 miliardi, delle
disponibilita'  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al
Fondo   di   rotazione  per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
agricoltura  aperto  presso  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
della    programmazione    economica   -   Tesoreria   centrale.   Le
disponibilita' del predetto conto corrente sono integrate dalle somme
accertate,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, sui
conti  correnti  infruttiferi  vincolati giacenti presso il Ministero
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati
alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione,
con  le  disponibilita'  di  cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive  modificazioni,  mediante  trasferimento, con pari valuta,
sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
  35.  L'attribuzione  del  credito  di  imposta  di  cui  al comma 5
dell'articolo  22  della  legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese
costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel
periodo  di  vigenza  del contributo per la rottamazione, processi di
ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, e' riconosciuta a
condizione  che  gli  effetti  derivanti  dai  predetti  processi sui
livelli  occupazionali  siano  stati individuati e le relative misure
intese  a  regolarne  eventuali eccedenze siano state adottate previa
intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  36. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  37.  Il  comma  11  dell'articolo  2 del decreto-legge 30 settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e' abrogato.
  38.  A1  numero  27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le  parole:  "sia  direttamente  che  in  esecuzione  di contratti di
appalti,  convenzioni  e  contratti  in genere" sono sostituite dalla
seguente: "direttamente".
  39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non e'
dovuta per i motocicli di qualunque tipo.
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507
(in  G.U.  1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  17, comma 10, secondo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica)".