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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1998, n. 223

Regolamento recante norme per la determinazione delle tariffe da applicare agli atti di natura traslativa e dichiarativa relativi ai veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1998
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Testo in vigore dal: 11-7-1998
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952;
  Visto il  testo unico  delle disposizioni concernenti  l'imposta di
registro  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
  Visto l'articolo  17, comma  17, della legge  27 dicembre  1997, n.
449,  concernente   misure  per  la  stabilizzazione   della  finanza
pubblica, il quale dispone che a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti
e le formalita' relative ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 7  della tariffa, parte prima, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
dell'articolo 1 della  tabella allegata alla legge  23 dicembre 1977,
n. 952,  sono soggetti  a tassazione in  base alla  potenza effettiva
anziche' ai cavalli fiscali, demandando al decreto del Ministro delle
finanze la  determinazione delle  nuove tariffe che  sostituiscono le
lettere  a)   e  b)  nelle   citate  tariffa  e   tabella  garantendo
l'invarianza di gettito;
  Considerato  che la  potenza  effettiva prima  espressa in  cavalli
fiscali (CV) e' ora espressa in kilowatt (KW) a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto  1982, n. 1982, n. 802, emanato
in attuazione della  direttiva CEE n. 80/181 relativa  alle unita' di
misura;
  Considerato che ai sensi dell'articolo 17, comma 39, della legge 27
dicembre 1997,  n. 449,  l'imposta prevista  dalla legge  23 dicembre
1977, n. 952, non e' dovuta per i motocicli di qualunque tipo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
inviata con nota n. 33817M/U.C.I.L. del 7 luglio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 luglio  1998 gli atti e le formalita' relativi
ai  veicoli  a motore  di  cui  alle lettere  a)  e  b) del  comma  1
dell'articolo 7  della tariffa,  parte prima,  del testo  unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente   della  Repubblica  26   aprile  1986,  n.   131,  e
dell'articolo 1 della  tabella allegata alla legge  23 dicembre 1977,
n. 952,  sono soggetti  a tassazione in  base alla  potenza effettiva
espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2.
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
            - La legge  23 dicembre 1977, n. 952, reca   disposizioni
          in  materia  di    modificazione    delle    norme    sulla
          registrazione   degli   atti   da  prodursi  al    pubblico
          registro   automobilistico e  di altre  norme in materia di
          imposta  di registro (in Gazzetta Ufficiale n.  356 del  31
          dicembre 1977).
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  17, comma  17,  della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449:
            "17.    A decorrere  dal  1  luglio 1998  gli  atti  e le
          formalita' relativi ai  veicoli  a  motore  di  cui    alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma 1 dell'art. 7 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          dell'art.  1  della    tabella  allegata    alla legge   23
          dicembre  1977, n.  952, sono soggetti   a tassazione    in
          base    alla  potenza    effettiva  anziche'    ai  cavalli
          fiscali.  Con  decreto    del   Ministro   delle    finanze
          sono determinate  garantendo l'invarianza  di  gettito,  le
          nuove   tariffe derivanti  dall'applicazione  del  presente
          comma  che  sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le
          predette lettere a) e b)".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  17, comma  39,  della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449:
            "39. L'imposta prevista   dalla legge 23  dicembre  1977,
          n. 952, non e' dovuta per i motocicli di qualunque tipo".
            -    Si riporta   il testo   dell'art.  7 della  tariffa,
          parte  prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
            "Art. 7. -  1. Atti di natura traslativa o   dichiarativa
          aventi per oggetto:
            a)   motocicli  di  qualsiasi   tipo,  motocarrozzette  e
          trattrici agricole
                                            L.  150.000
            b)  veicoli   a   motore   destinati   al trasporto    di
          persone  o  al trasporto promiscuo di persone o cose:
          1) fino a 8 CV                    "   150.000
          2) da oltre 8 fino a 12 CV        "   180.000
          3) da oltre 12 fino a 20 CV       "   210.000
          4) da oltre 20 fino a 30 CV       "   270.000
          5) da oltre 30 fino a 40 CV       "   330.000
          6) oltre 40 CV                    "   390.000
            c)  veicoli  a  motore  destinati al trasporto di cose di
          portata:
          1) fino a 7 quintali              "   198.000
          2) da oltre 7 fino a 15 quintali  "   288.000
          3) da oltre 15 fino a 30 quintali "   324.000
          4) da oltre 30 fino a 45 quintali "   378.000
          5) da oltre 45 fino a 60 quintali "   450.000
          6) da oltre 60 fino a 80 quintali "   516.000
          7) oltre 80 quintali              "   642.000
              d) rimorchi di portata:
          1) fino a 20 quintali             "   264.000
          2) da oltre 20 fino a 50 quintali "   354.000
          3) oltre 50 quintali              "   450.000
              e) rimorchi per trasporto di persone:
          1) fino a 15 posti                "   228.000
          2) da 16 a 25 posti               "   252.000
          3) da 26 a 40 posti               "   300.000
          4) oltre i 40 posti               "   360.000
              f) unita' da diporto:
              1) natanti:
          a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto
                                           "   105.000
          b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto
               2) imbarcazioni:
          a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto
                                           "   600.000
          b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto
                                           "   900.000
          c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto
                                           " 1.200.000
          d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto
               3) navi                     " 7.500.000
              Note:
            I)     Per  gli    autoveicoli  muniti    di  carta    di
          circolazione  per uso speciale ed i  rimorchi  destinati  a
          servire  detti  veicoli  - sempreche' non siano   adatti al
          trasporto di  cose - l'imposta e'   ridotta ad  un  quarto.
          Analoga    riduzione, da   operarsi sull'imposta   indicata
          nella  lettera  d),  si  applica  per  i  rimorchi  ad  uso
          abitazione per campeggio e simili.
            II)  Non    sono soggette   a registrazione  le scritture
          private,  con  sottoscrizione   autenticata   o   accertata
          giudizialmente,   da   prodursi   al  pubblico     registro
          automobilistico    per    formalita'  di      trascrizione,
          iscrizione     e     annotazione,     qualora    contengano
          esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'".
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della tabella  allegata
          alla legge 23 dicembre 1977, n. 952:
                                                             "Tabella
                                    Art. 1.
            Formalita'    relative ad   atti di  natura traslativa  o
          dichiarativa aventi per oggetto:
            A)  Motocicli  di  qualsiasi   tipo,  motocarrozzette   e
          trattrici
          agricole                          L. 150.000 (1)
            B)    Veicoli   a   motore   destinati   al trasporto  di
          persone  o  al trasporto promiscuo di persone o cose:
          1) fino a 8 CV                   "   150.000 (1)
          2) da oltre 8 fino a 12 CV       "   180.000 (1)
          3) da oltre 12 fino a 20 CV      "   210.000 (1)
          4) da oltre 20 fino a 30 CV      "   270.000 (1)
          5) da oltre 30 fino a 40 CV      "   330.000 (1)
          6) oltre 40 CV                   "   390.000 (1)
            C)  Veicoli  a  motore  destinati al trasporto di cose di
          portata:
         1) fino a 7 quintali              "   198.000 (1)
         2) da oltre 7 fino a 15 quintali  "   288.000 (1)
         3) da oltre 15 fino a 30 quintali "   324.000 (1)
         4) da oltre 30 fino a 45 quintali "   378.000 (1)
         5) da oltre 45 fino a 60 quintali "   450.000 (1)
         6) da oltre 60 fino a 80 quintali "   516.000 (1)
         7) oltre 80 quintali              "   642.000 (1)
              D) Rimorchi di portata:
         1) fino a 20 quintali             "   264.000 (1)
         2) da oltre 20 fino a 50 quintali "   354.000 (1)
         3) oltre 50 quintali              "   450.000 (1)
              E) Rimorchi per trasporto di persone:
        1) fino a 15 posti                 "   228.000 (1)
        2) da 16 a 25 posti                "   252.000 (1)
        3) da 26 a 40 posti                "   300.000 (1)
        4) oltre i 40 posti                "   360.000 (1)
            ------------
            (1)  Gli  importi,  corrispondenti  a   quelli   previsti
          dall'art.  7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
          n. 131 del 1986 (testo unico  dell'imposta  di    registro)
          sono    stati cosi' determinati,   da ultimo, dall'art. 17,
          comma 2, D.L. 22   maggio 1993, n.  155,  convertito  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 243".
            -  Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, reca disposizioni in
          materia di attuazione della   direttiva (CEE)  n.    80/181
          relativa alle  unita' di misura.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
            - L'art. 7, lettere a) e  b), della tariffa, parte prima,
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.   131,  e
          l'art.  1  della  tabella allegata alla legge   23 dicembre
          1977,  n. 952,  sono riportati nelle  note al preambolo.