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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 4

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia:
a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004;
b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione di cui all'articolo 98 del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo articolo è fissato nella misura di cinque a uno;
c) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 87 ed all'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;
e) le norme di cui al capo VI del titolo II del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;
f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all'articolo 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003 può essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui al medesimo comma;
g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta;
h) le disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:
1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data;
i) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 109, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Dalla predetta data e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto dall'ente o società controllante secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247.
n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento;
o) il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato delle remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, e l'applicabilità delle ritenute previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell'associante in base alle norme del citato testo unico delle imposte sui redditi prima delle modifiche recate dal presente decreto per le quali rimane il previgente regime fiscale;
p) per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo di imposta antecedente a quello cui si applicano le disposizioni dell'articolo 1 continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), le stesse si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003;
q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti
((...))
dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del
((22,26 per cento))
del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.
((2))

q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)
2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che le disposizioni del presente articolo, comma 1, lettera q-bis), hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 655) che in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, le modifiche di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014.