DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 2-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                             Abrogazioni

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, nel testo
vigente  antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed
il comma 3 dell'articolo 131.
  2.  Sono abrogati ((gli articoli 1, 2 e 6)) del decreto legislativo
8  ottobre 1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti
effettuati   nonche'   alle   operazioni   di   fusione  e  scissione
perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. ((1))
  3.  E'  abrogato  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante  riordino  delle  imposte  personali  sul reddito, al fine di
favorire  la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3,
comma  162,  lettere  a),  b),  c), d) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  4.  Per  i  proventi  derivanti  da  depositi  di denaro, di valori
mobiliari  e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati
e   di   loro  parti  correlate,  maturati  nei  periodi  di  imposta
dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004,
le  disposizioni  contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano limitatamente alla
quota  di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti
erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'articolo 98
e  l'intero  importo  dei  finanziamenti  erogati  o  garantiti.  Per
l'eventuale  prelievo  del  20  per  cento  effettuato  dal sostituto
d'imposta  che  eccede  l'importo  che deriva dall'applicazione delle
disposizioni  del  periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo
d'imposta   successivo,   un   credito   d'imposta   utilizzabile  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005,n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma
6)   che   le  disposizioni  del  presente  articolo,  comma  2,primo
periodo,si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.