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DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1997, n. 358

Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal:  2-12-2005
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Art. 3

Conferimenti di aziende o di partecipazioni
di controllo o di collegamento
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.
3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, è disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo. (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo è abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione dei soli artt. 1, 2 e 6 del presente decreto, con conseguente ripristino del presente articolo.