DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1997, n. 358

Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
Testo in vigore dal: 2-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
             Conferimenti di aziende o di partecipazioni
                   di controllo o di collegamento

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
54  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle
di   cui   all'articolo  1,  per  i  conferimenti  di  aziende  e  di
partecipazioni  di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo
2359  del  codice  civile,  contenente  disposizioni  in  materia  di
societa'  controllate  e collegate, effettuati tra soggetti residenti
in  Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore
di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio
dell'oggetto   conferito,  nelle  scritture  contabili  del  soggetto
conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle
partecipazioni  conferite  nelle  scritture  contabili  del  soggetto
conferitario.
  2.  Per  i  conferimenti  di  aziende  situate nel territorio dello
Stato,  le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  se  il
conferente  o  il  conferitario  e'  un  soggetto  non  residente nel
territorio stesso.
  3.  Qualora  il  conferimento  abbia  ad  oggetto  l'unica  azienda
dell'imprenditore  individuale, la cessione, anche a titolo gratuito,
delle   partecipazioni   ricevute  a  seguito  del  conferimento,  si
considera  effettuata  nell'esercizio  d'impresa,  ed  e' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la tassazione
separata  delle  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione a titolo
oneroso   di  aziende,  qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  con
riferimento   alla   data   del   conferimento;   la  cessione  delle
partecipazioni,  effettuata  oltre  i  tre  anni dal conferimento, e'
disciplinata  dagli  articoli  81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82
del  predetto  testo unico, assumendo come costo delle partecipazioni
il  valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo. (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma
2)  che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e
ai  conferimenti  effettuati  nonche'  alle  operazioni  di fusione e
scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.Lgs.  12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18
novembre   2005,  n.  247,  ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)
l'abrogazione  dei  soli  artt.  1,  2  e 6 del presente decreto, con
conseguente ripristino del presente articolo.