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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
(parte 1)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con  il  quale
il  Governo  e'  stato  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in  modo  che
lo stesso risulti basato su  cinque  imposte  ordinate  in  un  unico
codice denominato "fiscale"; 
  Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80  del  2003,  i
quali dispongono, tra l'altro, che il codice fiscale e' articolato in
una parte generale ed in una parte  speciale,  quest'ultima  dedicata
alle cinque imposte: sul reddito, sul  reddito  delle  societa',  sul
valore aggiunto, sui servizi, accisa; 
  Considerato di dover dare avvio all'attuazione della  legge  n.  80
del 2003 a partire dalla imposta sul reddito delle  societa'  di  cui
all'articolo 4; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  di  attuazione
dell'articolo 4, comma 1, della legge n.  80  del  2003,  per  quanto
riguarda l'imponibile ai  fini  dell'imposizione  sul  reddito  delle
societa', con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle
lettere da a) ad o) dello stesso comma 1, nonche', per connessione di
materia, di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma
1, lettera c), numeri 5) e 6), della medesima legge n. 80  del  2003,
per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito; 
  Considerata la necessita', in attesa della piena  attuazione  della
predetta delega legislativa e della articolazione in un codice  della
riforma del sistema fiscale statale, di procedere, nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi  sopra  citati,  alla  modificazione
delle norme del testo unico delle imposte  sui  redditi  direttamente
funzionali alla prima  fase  di  attuazione  della  medesima  delega,
nonche', per esigenze  sistematiche,  di  disporre  la  rinumerazione
delle norme del predetto testo unico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003; 
  Acquisiti i pareri resi disgiuntamente dalle  Commissioni  VI  e  V
della Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27  novembre
2003, ed il parere della Commissione VI del Senato della  Repubblica,
reso in data 26  novembre  2003,  che  fa  proprie  integralmente  le
osservazioni della Commissione V; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2003; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
         Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi 
 
  1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'  modificato
come segue: 
                              Titolo I 
              IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
                               Art. 1. 
                      Presupposto dell'imposta 
                        .................... 
                               Art. 2. 
                          Soggetti passivi 
                        .................... 
                               Art. 3. 
                           Base imponibile 
                        .................... 
                               Art. 4. 
                       Coniugi e figli minori 
                        .................... 
                               Art. 5. 
                 Redditi prodotti in forma associata 
                        .................... 
                               Art. 6. 
                     Classificazione dei redditi 
                        .................... 
                               Art. 7. 
                         Periodo di imposta 
                        .................... 
                               Art. 8. 
               Determinazione del reddito complessivo 
  1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi  di  ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di impre-se commerciali di cui all'articolo 80 e 
quelle derivanti 
dall'esercizio di arti e professioni. Non  concorrono  a  formare  il
reddito  complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
  2. ........ 
  3. ........ 
                               Art. 9. 
             Determinazione dei redditi e delle perdite 
  1. I redditi e le perdite  che  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo sono determinati distintamente  per  ciascuna  categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi,  in  base  al  risultato
complessivo netto di tutti  i  cespiti  che  rientrano  nella  stessa
categoria. 
  2.  Per  la  determinazione  dei  redditi   e   delle   perdite   i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati  percepiti  o
sostenuti o del giorno antecedente  piu'  prossimo  e,  in  mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti  o  sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei  beni  e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito  il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se  le  azioni  o  i
titoli ricevuti sono negoziati in mercati  regolamentati  italiani  o
esteri  e  il  conferimento  o   l'apporto   e'   proporzionale,   il
corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato
a norma del successivo comma 4, lettera a). 
  3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel  comma  4  per  i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o  similari,  in
condizioni  di  libera  concorrenza   e   al   medesimo   stadio   di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i  beni  o  servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in  mancanza,  nel  tempo  e  nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si  fa
riferimento, in quanto possibile,  ai  listini  o  alle  tariffe  del
soggetto che ha fornito i beni o  i  servizi  e,  in  mancanza,  alle
mercuriali e ai listini delle camere  di  commercio  e  alle  tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti  d'uso.  Per  i  beni  e  i
servizi soggetti  a  disciplina  dei  prezzi  si  fa  riferimento  ai
provvedimenti in vigore. 
  4. Il valore normale e' determinato: 
    a) per le  azioni,  obbligazioni  e  altri  titoli  negoziati  in
mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  in  base   alla   media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 
    b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie  e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale  di  enti  diversi
dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio  netto  della
societa'  o  ente,  ovvero,  per  le  societa'  o   enti   di   nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; 
    c) per le obbligazioni e  gli  altri  titoli  diversi  da  quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli  aventi  analoghe   caratteristiche   negoziati   in   mercati
regolamentati italiani o esteri e, in  mancanza,  in  base  ad  altri
elementi determinabili in modo obiettivo. 
  5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative  alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano  costituzione  o  trasferimento  di  diritti  reali  di
godimento e per i conferimenti in societa'. 
                              Art. 10. 
                          Oneri deducibili 
                        .................... 
                              Art. 11. 
     Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione 
  1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili  di  cui
all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. 
  2. ........ 
  3. ........ 
  4. ........ 
  5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro,  aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri  deducibili
di cui all'articolo  10,  e  diminuito  del  reddito  complessivo,  e
l'importo di 26.000 euro. Se  il  predetto  rapporto  e'  maggiore  o
uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e'  zero  o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi,  ai  fini
del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali. 
                              Art. 12. 
                     Determinazione dell'imposta 
  1. ........ 
  1-bis. ........ 
  2. ........ 
  3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta 
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165.  Se  l'ammontare
dei crediti di imposta e' superiore a quello  dell'imposta  netta  il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di  computare  l'eccedenza  in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo  o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 
                              Art. 13. 
                 Detrazioni per carichi di famiglia 
                        .................... 
                              Art. 14. 
                          Altre detrazioni 
                        .................... 
                              Art. 15. 
                        Detrazione per oneri 
                        .................... 
                              Art. 16. 
                 Detrazioni per canoni di locazione 
                        .................... 
                               Art. 17 
                         Tassazione separata 
                        .................... 
                              Art. 18. 
   Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera 
  1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti  non  residenti  a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di  cui  all'articolo  2,
commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,
sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle  imposte  sui  redditi
con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  d'imposta.  Il
contribuente  ha  la  facolta'  di  non  avvalersi  del   regime   di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il  credito  d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al  periodo
precedente  non  si  applica  alle  distribuzioni  di  utili  di  cui
all'articolo 27, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti  anche  gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. 
                              Art. 19. 
                     Indennita' di fine rapporto 
                        .................... 
                              Art. 20. 
                     Prestazioni pensionistiche 
                        .................... 
                              Art. 21. 
                 Determinazione dell'imposta per gli 
altri redditi tassati separatamente 
  1. Per gli altri redditi tassati separatamente,  ad  esclusione  di
quelli in cui alla lettera g) del  comma  1  dell'articolo  17  e  di
quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,   anche
concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)   del   medesimo   comma   1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata  applicando  all'ammontare
percepito,  l'aliquota  corrispondente   alla   meta'   del   reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno  in
cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi  e
le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti.  Per  i
redditi di cui alla lettera g) del comma 1  dell'articolo  17  e  per
quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,   anche
concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)   del   medesimo   comma   1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata  applicando  all'ammontare
conseguito o  imputato,  l'aliquota  corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto  del  contribuente  nel  biennio  anteriore
all'anno in cui i redditi sono  stati  rispettivamente  conseguiti  o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta  la
detrazione,  l'imposta  e'  determinata  applicando  un'aliquota  non
superiore al 27 per cento. 
  2. ........ 
  3. ........ 
  4. ........ 
  5. ........ 
                              Art. 22. 
                       Scomputo degli acconti 
  1. Dall'imposta determinata a  norma  dei  precedenti  articoli  si
scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei  crediti  per  le  imposte
pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b)  i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;  c)  le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate,  anteriormente  alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  sui  redditi  che
concorrono a formare il  reddito  complessivo  e  su  quelli  tassati
separatamente.  Le  ritenute  operate  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi  si  scomputano  dall'imposta  relativa  al
periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute  operate
sui  redditi  delle  societa',  associazioni   e   imprese   indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 
  2.  Se  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di   imposta,   dei
versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare  l'eccedenza  in  diminuzione  dell'imposta   del   periodo
d'imposta  successiva  o  di  chiederne  il  rimborso  in   sede   di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi  tassati  separatamente,  se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a quello dell'imposta  netta  di  cui  agli  articoli  19  e  21,  il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza. 
                              Art. 23. 
             Applicazione dell'imposta ai non residenti 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta  nei  confronti  dei  non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: 
    a) i redditi fondiari; 
    b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni  nel
territorio stesso di soggetti non  residenti,  con  esclusione  degli
interessi e altri proventi derivanti da  depositi  e  conti  correnti
bancari e postali; 
    c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel  territorio  dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; 
    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato; 
    e) i redditi d'impresa  derivanti  da  attivita'  esercitate  nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 
    f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio  stesso,  nonche'
le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a  titolo   oneroso   di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione: 
      1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis)  del  comma  1,
dell'articolo  67,  derivanti  da  cessione  a  titolo   oneroso   di
partecipazioni   in   societa'   residenti   negoziate   in   mercati
regolamentati, ovunque detenute; 
      2) delle plusvalenze di cui alla lettera  c-ter)  del  medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli non  rappresentativi  di  merci  e  di  certificati  di  massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 
      3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo articolo derivanti da contratti conclusi,  anche  attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; 
    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti. 
  2. ........ 
                              Art. 24. 
        Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 
                        .................... 
                               Capo II 
                          Redditi fondiari 
                              Art. 25. 
                          Redditi fondiari 
                        .................... 
                              Art. 26. 
                  Imputazione dei redditi fondiari 
                        .................... 
                              Art. 27. 
                   Reddito dominicale dei terreni 
                        .................... 
                              Art. 28. 
                Determinazione del reddito dominicale 
                        .................... 
                              Art. 29. 
                  Variazioni del reddito dominicale 
                        .................... 
                              Art. 30. 
               Denuncia e decorrenza delle variazioni 
                        .................... 
                              Art. 31. 
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
                        .................... 
                              Art. 32. 
                           Reddito agrario 
                        .................... 
                              Art. 33. 
                   Imputazione del reddito agrario 
                        .................... 
                              Art. 34. 
                 Determinazione del reddito agrario 
                        .................... 
                              Art. 35. 
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
                        .................... 
                              Art. 36. 
                       Reddito dei fabbricati 
                        .................... 
                              Art. 37. 
              Determinazione del reddito dei fabbricati 
                        .................... 
                              Art. 38. 
                Variazioni del reddito dei fabbricati 
                        .................... 
                              Art. 39. 
                     Decorrenza delle variazioni 
                        .................... 
                              Art. 40. 
                   Fabbricati di nuova costruzione 
                        .................... 
                              Art. 41. 
                    Unita' immobiliari non locate 
                        ..................... 
                              Art. 42. 
                         Costruzioni rurali 
                        .................... 
                              Art. 43. 
            Immobili non produttivi di reddito fondiario 
                        .................... 
                              Capo III 
                         Redditi di capitale 
                              Art. 44. 
                         Redditi di capitale 
  1. Sono redditi di capitale: 
    a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi  e
conti correnti; 
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli  similari,
nonche' dei certificati di massa; 
    c) le rendite perpetue e le prestazioni  annue  perpetue  di  cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
    d)  i  compensi  per  prestazioni  di  fideiussione  o  di  altra
garanzia; 
    e) gli utili derivanti dalla  partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa',  salvo  il  disposto  della  lettera   d)   del   comma   2
dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei 
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati 
    dal  socio  o  dalle  sue  parti  correlate,  anche  in  sede  di
    accertamento; 
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai 
contratti indicati nel primo  comma  dell'articolo  2554  del  codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2  dell'articolo
53; 
    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e  beni  affidati  da  terzi  o  provenienti  dai  relativi
investimenti; 
    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute; 
    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; 
    g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in 
dipendenza  di  contratti  di   assicurazione   sulla   vita   e   di
capitalizzazione; 
    g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma  1  dell'articolo
50 erogate in  forma  periodica  e  delle  rendite  vitalizie  aventi
funzione previdenziale; 
    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi  per  oggetto  l'impiego  del  capitale,  esclusi  i  rapporti
attraverso cui possono essere  realizzati  differenziali  positivi  e
negativi in dipendenza di un evento incerto. 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
    a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli  strumenti
finanziari  la  cui  remunerazione  e'  costituita  totalmente  dalla
partecipazione ai risultati economici della societa' emittente  o  di
altre societa' appartenenti  allo  stesso  gruppo  o  dell'affare  in
relazione al quale i titoli e gli  strumenti  finanziari  sono  stati
emessi; 
    b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate
e   non   rappresentate   da   titoli,   si   considerano    similari
rispettivamente  alle   azioni   o   alle   quote   di   societa'   a
responsabilita' limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se
corrisposta  da  una  societa'  residente  sarebbe  stata  totalmente
indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa  per  effetto
di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9; 
    c) si considerano similari alle obbligazioni: 
      1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del  regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  nella  legge  19
febbraio 1928, n. 510; 
      2)  i   titoli   di   massa   che   contengono   l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza  una  somma  non  inferiore  a
quella in essi indicata, con o senza la  corresponsione  di  proventi
periodici, e che non attribuiscono ai  possessori  alcun  diritto  di
partecipazione  diretta  o  indiretta  alla   gestione   dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa. 
                              Art. 45. 
               Determinazione del reddito di capitale 
                        .................... 
                              Art. 46. 
                         Versamenti dei soci 
  1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli  enti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano date a mutuo se dai bilanci  o  dai  rendiconti  di  tali
soggetti non risulta che  il  versamento  e'  stato  fatto  ad  altro
titolo. 
  2. ........ 
                              Art. 47. 
                       Utili da partecipazione 
  1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma  3,  lettera  a),  gli
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi  denominazione
dalle societa' o dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,  anche  in
occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del  reddito
imponibile  complessivo  limitatamente  al  40  per  cento  del  loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti  l'utile  dell'esercizio  e  le  riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta. 
  2. Gli utili  derivanti  dai  contratti  di  cui  alla  lettera  f)
dell'articolo 44 concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile
complessivo nella stessa percentuale di cui al comma  1,  qualora  il
valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al  25  per  cento
del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del
contratto secondo che  si  tratti  di  societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati  o  di  altre  partecipazioni;  se
l'associante determina il reddito in base alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 66, gli utili di cui al  periodo  precedente  concorrono
alla formazione del  reddito  imponibile  complessivo  dell'associato
nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore  al  25
per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli  92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato  con
i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. 
  3. Nel  caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura,  il  valore
imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109. 
  4. Nonostante quanto  previsto  dai  commi  precedenti,  concorrono
integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili
provenienti da societa' residenti  in  Paesi  o  territori  a  regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo  nel
caso in cui gli stessi non siano gia'  stati  imputati  al  socio  ai
sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o  se
ivi residenti sia avvenuta dimostrazione,  a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera  b),  dello
stesso articolo 167, del rispetto  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. 
  5. Non costituiscono utili le somme e  i  beni  ricevuti  dai  soci
delle societa' soggette all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  a
titolo di ripartizione  di  riserve  o  altri  fondi  costituiti  con
sopraprezzi di emissione delle  azioni  o  quote,  con  interessi  di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni  o  quote,  con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale  e  con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il  costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute. 
  6. In caso di aumento del capitale sociale  mediante  passaggio  di
riserve o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di  nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore  nominale  delle  azioni  o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia  se  e
nella misura in  cui  l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel  comma  5,
la riduzione del capitale esuberante  successivamente  deliberata  e'
considerata distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa  con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale  derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno  recente,  ferme  restando  le  norme
delle leggi in materia  di  rivalutazione  monetaria  che  dispongono
diversamente. 
  7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in  caso
di recesso, di esclusione, di riscatto e di  riduzione  del  capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che  eccede  il  prezzo  pagato  per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,  in  quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti  dalla  partecipazione  in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui  al  titolo
II. 
                              Art. 48. 
                 Redditi imponibili ad altro titolo 
  1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli altri proventi di cui ai  precedenti  articoli  conseguiti  dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere  a)  e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui  alla  lettera
d) del medesimo comma, nonche' quelli  conseguiti  nell'esercizio  di
imprese commerciali. 
  2. I proventi di cui  al  comma  1,  quando  non  sono  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta  o  ad  imposta  sostitutiva,
concorrono a formare  il  reddito  complessivo  come  componenti  del
reddito d'impresa. 
                               Capo IV 
                    Redditi di lavoro dipendente 
                              Art. 49. 
                    Redditi di lavoro dipendente 
                        .................... 
                              Art. 50. 
          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
                        .................... 
                              Art. 51. 
           Determinazione del reddito di lavoro dipendente 
                        .................... 
                              Art. 52. 
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente
                        .................... 
                               Capo V 
                     Redditi di lavoro autonomo 
                              Art. 53. 
                     Redditi di lavoro autonomo 
                        .................... 
                              Art. 54. 
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
                        .................... 
                               Capo VI 
                          Redditi d'impresa 
                              Art. 55. 
                          Redditi d'impresa 
  1. Sono redditi d'impresa quelli  che  derivano  dall'esercizio  di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si  intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva,  delle
attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e  delle  attivita'  indicate
alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono  i  limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 
  2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 
    a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in
forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'art. 2195 c.c.; 
    b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; 
    c) i redditi dei terreni, per la parte  derivante  dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur  se  nei  limiti
ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni  di  persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa. 
  3. Le disposizioni in materia di  imposte  sui  redditi  che  fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se  non  risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo. 
                              Art. 56. 
                Determinazione del reddito d'impresa 
  1. Il reddito d'impresa  e'  determinato  secondo  le  disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel
presente capo. Le disposizioni della  predetta  sezione  I,  relative
alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
e b),  valgono  anche  per  le  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice. 
  2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al
netto  dei  proventi  esenti  dall'imposta  per  la  parte  del  loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e  6,  e'  computata  in  diminuzione  del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8. 
  3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo  91,
non concorrono alla formazione del reddito: 
    a) le indennita' per la cessazione di rapporti di  agenzia  delle
persone fisiche e delle societa' di persone; 
    b) le plusvalenze, le indennita' e  gli  altri  redditi  indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17,  quando  ne  e'
richiesta la tassazione separata a norma del  comma  2  dello  stesso
articolo. 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente
dei proventi di  cui  all'articolo  87,  determinata  secondo  quanto
previsto nel presente capo. 
  5.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  esercitano   attivita'   di
allevamento di animali oltre il limite di cui  alla  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 32 il reddito  relativo  alla  parte  eccedente
concorre a formare il reddito  d'impresa  nell'ammontare  determinato
attribuendo a ciascun capo  un  reddito  pari  al  valore  medio  del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato  entro  il  limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non  sono  ammessi  in  deduzione.  Il  valore  medio  e  il
coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei  confronti  dei  redditi  di  cui
all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente  moltiplicatore
non si  applica  agli  allevatori  che  si  avvalgono  esclusivamente
dell'opera di propri familiari quando, per la  natura  del  rapporto,
non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in
sede  di  dichiarazione  dei  redditi,   di   non   avvalersi   delle
disposizioni  del  presente  comma.  Ai  fini  del  rapporto  di  cui
all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di  animali  di  cui  al
presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. 
                              Art. 57. 
                               Ricavi 
  1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore
normale dei beni  ivi  indicati  destinati  al  consumo  personale  o
familiare dell'imprenditore. 
                              Art. 58. 
                             Plusvalenze 
  1. Per le plusvalenze  derivanti  da  cessione  delle  aziende,  le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando  e'
richiesta la tassazione separata a norma del  comma  2  dell'articolo
17. Il trasferimento di  azienda  per  causa  di  morte  o  per  atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; 
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti  nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente  si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,  entro  cinque
anni dall'apertura della successione, della  societa'  esistente  tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 
  2. Le plusvalenze  di  cui  all'articolo  87  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti  limitatamente  al
60 per cento del loro ammontare. 
  3. Le  plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa  concorrono  a
formare il reddito anche se  i  beni  vengono  destinati  al  consumo
personale  o  familiare  dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa. 
                              Art. 59. 
                              Dividendi 
  1. Gli utili distribuiti  in  qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi
denominazione dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e  b)  concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti.   Si   applica
l'articolo 47. 
  2. Gli utili derivanti dai contratti di cui  alla  lettera  f)  del
comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione  del  reddito
complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto  esclusi,
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 
                              Art. 60. 
                   Spese per prestazioni di lavoro 
  1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di  compenso  del  lavoro
prestato o dell'opera  svolta  dall'imprenditore,  dal  coniuge,  dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente  inabili
al lavoro e dagli  ascendenti,  nonche'  dai  familiari  partecipanti
all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. 
                              Art. 61. 
                          Interessi passivi 
  1. Gli interessi passivi non  computati  nella  determinazione  del
reddito non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15. 
                              Art. 62. 
                        Pro rata patrimoniale 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1,  il  valore
di libro delle partecipazioni di cui all'articolo  87,  rileva  nella
stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2. 
                              Art. 63. 
Contrasto  all'utilizzo  fiscale  della  sottocapitalizzazione  delle
                               imprese 
  1. Per l'applicazione della  norma  di  cui  all'articolo  98  alle
imprese   individuali   il   riferimento   al   socio   si    intende
all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti  di  cui
all'articolo 5, comma 5. 
                              Art. 64. 
        Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa 
  1. Le minusvalenze  realizzate  relative  a  partecipazioni  con  i
requisiti di cui all'articolo 87 ed i costi  specificamente  inerenti
al realizzo di  tali  partecipazioni,  sono  indeducibili  in  misura
corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2. 
  2.  Le  spese  relative  all'acquisto  di   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  e  all'uso  personale  o
familiare  dell'imprenditore  sono   ammortizzabili,   o   deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese  relativi  all'impiego  di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente  e'  deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o  del  canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga  di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
dell'impresa. 
                              Art. 65. 
                      Beni relativi all'impresa 
  1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte  sui  redditi,
si considerano relativi all'impresa,  oltre  ai  beni  indicati  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85,  a  quelli  strumentali
per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed   ai   crediti   acquisiti
nell'esercizio   dell'impresa    stessa,    i    beni    appartenenti
all'imprenditore  che  siano  indicati  tra  le  attivita'   relative
all'impresa nell'inventario tenuto a  norma  dell'articolo  2217  del
codice civile. Gli immobili di cui al comma  2  dell'articolo  43  si
considerano relativi all'impresa solo  se  indicati  nell'inventario;
per i soggetti  indicati  nell'articolo  66,  tale  indicazione  puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 
  2. .......... 
  3. .......... 
  3-bis .......... 
                              Art. 66. 
                           Imprese minori 
  1. .......... 
  2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,  secondo  le
disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione  che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali
quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e
le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101.  Non
e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia  gli
accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili  a  condizione
che risultino iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo  18  del
decreto indicato al comma 1. 
  3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95,  96,  100,
108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera
b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre,  con  riferimento
ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito  di
impresa pur non risultando dalle  registrazioni  ed  annotazioni  nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1,  la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. 
  4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e  per  gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma  dell'articolo  1  del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo  pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento  dei
ricavi fino a euro 6.197,48;  1  per  cento  dei  ricavi  oltre  euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per  cento  dei  ricavi  oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 
  5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per  conto
di terzi il reddito determinato  a  norma  dei  precedenti  commi  e'
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese  non  documentate,
di   euro   7,75   per   i   trasporti    personalmente    effettuati
dall'imprenditore oltre  il  comune  in  cui  ha  sede  l'impresa  ma
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro  15,49
per quelli effettuati oltre tale  ambito.  Per  le  medesime  imprese
compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94  per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa  complessiva  a  pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.  La  deduzione  spetta  una
sola  volta  per  ogni  giorno  di   effettuazione   del   trasporto,
indipendentemente  dal  numero  dei  viaggi.  Il  contribuente   deve
predisporre e  conservare  un  prospetto  recante  l'indicazione  dei
viaggi effettuati e della loro durata  e  localita'  di  destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o, delle fatture o delle lettere di vettura di  cui  all'articolo  56
della legge 6 giugno 1974, n.  298;  i  documenti  di  trasporto,  le
fatture e le lettere di vettura devono essere  conservate  fino  alla
scadenza del termine per l'accertamento. 
                              Capo VII 
                           Redditi diversi 
                              Art. 67. 
                           Redditi diversi 
  1. Sono redditi diversi se non costituiscono  redditi  di  capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni  o
di imprese  commerciali  o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in relazione alla  qualita'  di  lavoratore
dipendente: 
    a)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  lottizzazione   di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e  la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; 
    b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,
esclusi quelli acquisiti per successione  o  donazione  e  le  unita'
immobiliari urbane che per la maggior parte  del  periodo  intercorso
tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state  adibite  ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,  nonche',  in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni  a  titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; 
    c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale  od  al  patrimonio  delle
societa' di cui all'articolo 5, escluse le  associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,
lettere a), b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o  titoli
attraverso cui possono essere acquisite le  predette  partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli  ceduti  rappresentino,
complessivamente, una percentuale di  diritti  di  voto  esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero  una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5  o  al  25
per cento, secondo che si  tratti  di  titoli  negoziati  in  mercati
regolamentati o di altre  partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle  percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle   predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e' determinata tenendo conto di  tutte  le  cessioni  effettuate  nel
corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti  di  soggetti  diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le  partecipazioni,  i
titoli ed  i  diritti  posseduti  rappresentano  una  percentuale  di
diritti di  voto  o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla  presente
lettera quelle realizzate mediante: 
      1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a)  del
comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una  partecipazione
al patrimonio; 
      2) cessione dei contratti di cui alla lettera f)  dell'articolo
44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento  o  al
25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla  data  di
stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui  titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
      3) cessione dei contratti di cui al numero  precedente  qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 25 per  cento  dell'ammontare
dei  beni  dell'associante  determinati  in  base  alle  disposizioni
previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; 
    c-bis) le plusvalenze, diverse  da  quelle  imponibili  ai  sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio  di
societa' di cui all'articolo 5, escluse le  associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo  73,  nonche'
di diritti o  titoli  attraverso  cui  possono  essere  acquisite  le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante: 
      1) cessione dei contratti di cui alla lettera f)  dell'articolo
44 qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento  o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile  alla  data
di stipula del contratto secondo che si  tratti  di  societa'  i  cui
titoli  sono  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   di   altre
partecipazioni; 
      2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera  precedente
qualora il valore dell'apporto sia non  superiore  al  25  per  cento
dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati  in  base  alle
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; 
    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di  massa,  di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche'  siano  allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo.  Agli  effetti  dell'applicazione   della
presente lettera si considera cessione  a  titolo  oneroso  anche  il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; 
    c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente  indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da  cui  deriva  il  diritto  o
l'obbligo di cedere od acquistare  a  termine  strumenti  finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere  o  effettuare  a
termine uno o piu'  pagamenti  collegati  a  tassi  di  interesse,  a
quotazioni o valori di strumenti finanziari,  di  valute  estere,  di
metalli preziosi o di merci e  ad  ogni  altro  parametro  di  natura
finanziaria. Agli effetti dell'applicazione  della  presente  lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
    c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da  quelli
precedentemente  indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati 
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti 
    differenziali positivi e negativi  in  dipendenza  di  un  evento
    incerto; 
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e 
delle scommesse organizzati per il pubblico e i  premi  derivanti  da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in
riconoscimento  di  particolari  meriti  artistici,   scientifici   o
sociali; 
    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; 
    f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
    g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere 
dell'ingegno, di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule  e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in  campo  industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto  della  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 53; 
    h) i redditi derivanti dalla concessione  in  usufrutto  e  dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto,  locazione,  noleggio  o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore   non   si   considerano    fatti    nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o  parziale  le
plusvalenze realizzate concorrono a formare  il  reddito  complessivo
come redditi diversi; 
    h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva  cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
    i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non  esercitate
abitualmente; 
    l) i redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro  autonomo  non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di  fare,  non
fare o permettere; 
    m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di  spesa,  i
premi e  i  compensi  erogati  nell'esercizio  diretto  di  attivita'
sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni   sportive
nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze  Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque  organismo,
comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa  di  carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in  favore
di societa' e associazioni sportive dilettantistiche; 
    n)  le  plusvalenze  realizzate  a  seguito   di   trasformazione
eterogenea  di  cui  all'articolo  171,  comma  2,  ove  ricorrono  i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 
  1-bis. ...... 
  1-ter. ...... 
  1-quater. ...... 
                              Art. 68. 
                             Plusvalenze 
  1. Le plusvalenze  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o  il  costo
di costruzione  del  bene  ceduto,  aumentato  di  ogni  altro  costo
inerente al bene medesimo. 
  2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma  1  dell'articolo  67
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione  o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore  normale  nel
quinto  anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni  acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore  normale  del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere  ovvero
a  quella  di  inizio  della  costruzione.  Il  costo   dei   terreni
suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b)  del
comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di  acquisto
aumentato di ogni altro  costo  inerente,  rivalutato  in  base  alla
variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili.  Per  i  terreni  acquistati  per  effetto  di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto  il  valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od  in  seguito
definito e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro  costo  successivo
inerente, nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
degli immobili e di successione. 
  3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1  dell'articolo
67,  per  il  40  per  cento  del  loro   ammontare,   sono   sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; 
se le minusvalenze sono superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'
riportata  in  deduzione,  fino  a  concorrenza  del  40  per   cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  sono
state realizzate. 
  4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono  integralmente
alla formazione del reddito imponibile le  plusvalenze  di  cui  alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 se relative a  partecipazioni
in  societa'  residenti  in  paesi  o  territori  a  regime   fiscale
privilegiato di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo l'avvenuta
dimostrazione, a seguito  di  esercizio  dell'interpello  secondo  le
modalita' del comma 5, lettera b), dello  stesso  articolo  167,  del
rispetto delle condizioni indicate  nella  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 87. 
  5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del  comma  1
dell'articolo  67   sono   sommate   algebricamente   alle   relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla  lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso  articolo  67;  se  l'ammontare
complessivo  delle  minusvalenze  e  delle   perdite   e'   superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e  degli  altri  redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,
dalle  plusvalenze  e  dagli  altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia  indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo  d'imposta  nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
  6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)  e  c-ter)  del
comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla  differenza  tra  il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo  od  il  valore  di  acquisto  assoggettato  a
tassazione, aumentato di ogni onere inerente  alla  loro  produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con  esclusione  degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per  successione,  si  assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato  agli
effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti  da
tale  imposta,  il  valore  normale  alla  data  di  apertura   della
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo
il costo del donante. Per le azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
acquisite sulla base  di  aumento  gratuito  del  capitale  il  costo
unitario e' determinato ripartendo il  costo  originario  sul  numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il  costo  e'
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal  costo  si  scomputano,  fino  a  concorrenza  dei  redditi  gia'
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute
a termine si assume come costo il valore della  valuta  al  cambio  a
pronti vigente alla data di stipula del  contratto  di  cessione.  Il
costo o valore di acquisto e' documentato a  cura  del  contribuente.
Per le valute estere prelevate  da  depositi  e  conti  correnti,  in
mancanza della documentazione del costo,  si  assume  come  costo  il
valore della valuta al minore dei cambi mensili  accertati  ai  sensi
dell'articolo  110,  comma  9,  nel  periodo  d'imposta  in  cui   la
plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate  con  gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 
  7.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze: 
    a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,  nonche'
dal costo o valore di acquisto si scomputano i  redditi  di  capitale
maturati  ma  non  riscossi,  diversi  da  quelli   derivanti   dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle societa'; 
    b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di  voto  o
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta  nel
quale  si  e'  verificato  il  superamento   delle   percentuali   si
considerano percepiti in tale periodo; 
    c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo; 
    d) per  le  cessioni  di  metalli  preziosi,  in  mancanza  della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; 
    e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei  rapporti  indicati  nella  lettera  c-quater),   del   comma   1
dell'articolo 67,  il  corrispettivo  e'  costituito  dal  prezzo  di
cessione, eventualmente aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o
riscossi su opzioni; 
    f)  nei  casi  di  dilazione  o  rateazione  del  pagamento   del
corrispettivo la plusvalenza  e'  determinata  con  riferimento  alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
  8.  I  redditi  di  cui  alla  lettera  c-quater)   del   comma   1
dell'articolo  67,  sono  costituiti  dalla   somma   algebrica   dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli  altri  proventi  od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a  ciascuno  dei  rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e
degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6
e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo  che  l'opzione  non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono  a  formare  il
reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e'  esercitata  ovvero
scade il termine stabilito per il suo esercizio.  Qualora  a  seguito
dell'esercizio dell'opzione siano cedute le  attivita'  di  cui  alle
lettere c), c-bis) o c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o
riscossi  concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di  merci  non
concorrono a formare il reddito, anche se la  cessione  e'  posta  in
essere in dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67. 
  9. Le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma 1  dell'articolo  67,  sono  costituiti  dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme  od
il valore normale dei  beni  rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla
loro  produzione,  con  esclusione  degli  interessi   passivi.   Dal
corrispettivo percepito e dalla  somma  rimborsata  si  scomputano  i
redditi di capitale derivanti dal rapporto  ceduto  maturati  ma  non
riscossi  nonche'  i  redditi  di  capitale  maturati  a  favore  del
creditore originario ma non riscossi. Si  applicano  le  disposizioni
della lettera f) del comma 7. 
                              Art. 69. 
                     Premi vincite ed indennita' 
                        .................... 
                              Art. 70. 
                     Redditi di natura fondiaria 
                        .................... 
                              Art. 71. 
                            Altri redditi 
                        .................... 
                              Titolo II 
                 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' 
                               Capo I 
              Soggetti passivi e disposizioni generali 
                              Art. 72. 
                      Presupposto dell'imposta 
  1. Presupposto  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e'  il
possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell'articolo 6. 
                              Art. 73. 
                          Soggetti passivi 
  1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': 
    a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le 
societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le 
    societa' di mutua assicurazione residenti  nel  territorio  dello
    Stato; 
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti 
nel territorio  dello  Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',  residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
    d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza  personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
    2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b)  e
c) del comma 1, si comprendono, oltre  alle  persone  giuridiche,  le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le  altre  organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e  autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del  comma  1  sono
comprese anche le societa' e le associazioni  indicate  nell'articolo
5. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo  di  imposta
hanno la sede legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o  l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. 
  4.  L'oggetto  esclusivo  o  principale  dell'ente   residente   e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo  statuto,
se esistenti in  forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
autenticata  o  registrata.  Per  oggetto   principale   si   intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
  5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente  residente  e'  determinato  in
base all'attivita' effettivamente  esercitata  nel  territorio  dello
Stato; tale disposizione si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
residenti. 
                              Art. 74. 
                       Stato ed enti pubblici 
  1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli  ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di  personalita'  giuridica,  i
comuni, i consorzi tra  enti  locali,  le  associazioni  e  gli  enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta. 
  2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: 
    a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
    b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e 
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti  esclusivamente  a  tal
fine, comprese le aziende sanitarie locali. 
                              Art. 75. 
                           Base imponibile 
   1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato
secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le  societa'
e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  73,
del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera  c)  e
dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla
lettera d). 
  2. Le societa' residenti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 73 e quelle  non  residenti  di  cui  alla  lettera  d)
possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI. 
                              Art. 76. 
                          Periodo d'imposta 
  1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde  una  obbligazione  tributaria  autonoma   salvo   quanto
stabilito negli articoli 80 e 84. 
  2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo  di
gestione della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge  o
dall'atto costitutivo. Se  la  durata  dell'esercizio  o  periodo  di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta  e'  costituito
dall'anno solare. 
  3. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a dodici  mesi
i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma  5,  sono  ragguagliati
alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche  ai  fini  delle
disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e  7,  104,  106  e
107, commi 1 e 2. 
                              Art. 77. 
                        Aliquota dell'imposta 
  1. L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo  netto  con
l'aliquota del 33 per cento. 
                              Art. 78. 
                   Detrazione d'imposta per oneri 
  1.  Dall'imposta  lorda  si  detrae  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare  un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli  enti
nei quali vi sia una partecipazione pubblica o  i  cui  titoli  siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,  nonche'  dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne  siano  controllati  o  siano  controllati  dalla
stessa societa' o ente che controlla  i  soggetti  medesimi,  nonche'
dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). 
                              Art. 79. 
                       Scomputo degli acconti 
  1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e
le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta
a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del  presente
articolo. 
  2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo  26
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e all'articolo 1 del  decreto-legge  2  ottobre  1981,  n.  546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.  692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare  il  reddito
complessivo ancorche' non siano stati percepiti e  assoggettati  alla
ritenuta.  L'importo  da  scomputare  e'  calcolato  in   proporzione
all'ammontare degli interessi  e  altri  proventi  che  concorrono  a
formare il reddito. 
                              Art. 80. 
                 Riporto o rimborso delle eccedenze 
  1.  Se  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  delle
ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui  ai  precedenti
articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a  sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza  in  diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di  chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare
la stessa in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                               Capo II 
             Determinazione della base imponibile delle 
societa' e degli enti commerciali residenti 
                              Sezione I 
                Determinazione della base imponibile 
                              Art. 81. 
                         Reddito complessivo 
  1. Il reddito complessivo delle societa' e degli  enti  commerciali
di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  73,  da
qualsiasi fonte provenga, e'  considerato  reddito  d'impresa  ed  e'
determinato secondo le disposizioni di questa sezione. 
                              Art. 82. 
           Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali 
  1.  Alle  plusvalenze  imponibili  relative  alle  azioni  o  quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo
comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  si  applicano  le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86. 
                              Art. 83. 
               Determinazione del reddito complessivo 
  1. Il reddito complessivo e'  determinato  apportando  all'utile  o
alla perdita risultante dal conto economico,  relativo  all'esercizio
chiuso  nel  periodo  d'imposta,  le  variazioni  in  aumento  o   in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti  nelle
successive disposizioni della presente sezione. 
                              Art. 84. 
                        Riporto delle perdite 
  1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con  le  stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata  in  diminuzione  del   reddito   dei   periodi   d'imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero  importo  che  trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.  La  perdita  e'
diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli  di  cui
all'articolo 87, per  la  parte  del  loro  ammontare  che  eccede  i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli  articoli  96  e  109,
commi 5 e 6. Detta differenza potra'  tuttavia  essere  computata  in
diminuzione del reddito complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da  eventuali
crediti  di  imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 
  2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi  d'imposta  possono,
con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione
del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza  alcun
limite di tempo. 
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui  la
maggioranza  delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto   nelle
assemblee  ordinarie  del  soggetto  che  riporta  le  perdite  venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a  titolo  temporaneo
e,  inoltre,  venga  modificata  l'attivita'  principale   in   fatto
esercitata nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono  state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta  in  corso  al  momento  del  trasferimento  od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La  limitazione
non si applica qualora: 
    a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate 
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le 
    perdite ovvero dal soggetto  che  controlla  il  controllante  di
    questi; 
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio 
precedente a  quello  di  trasferimento  hanno  avuto  un  numero  di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali  dal  conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino  un  ammontare  di   ricavi   e   proventi   dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello  risultante  dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori. 
                              Art. 85. 
                               Ricavi 
  1. Sono considerati ricavi: 
    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni  di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; 
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
    c)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  azioni  o   quote   di
partecipazioni, anche non rappresentate da  titoli,  al  capitale  di
societa' ed enti  di  cui  all'articolo  73,  che  non  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da  quelle  cui  si  applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'   dell'impresa.   Se   le
partecipazioni sono nelle societa' o enti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
    d)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti   finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa'  ed
enti di cui all'articolo 73, che non  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui  si  applica  l'esenzione  di  cui
all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio  e'
diretta l'attivita' dell'impresa; 
    e) i corrispettivi delle cessioni  di  obbligazioni  e  di  altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e
d) precedenti che  non  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,
anche se  non  rientrano  fra  i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' dell'impresa; 
    f) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere; 
    g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in 
    natura,  spettanti  sotto  qualsiasi  denominazione  in  base   a
    contratto; 
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a 
norma di legge. 
  2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni  di
cui al comma 1 assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c),
d) ed e) del comma 1 non costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio. 
                              Art. 86. 
                      Plusvalenze patrimoniali 
  1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli
indicati nel comma  1  dell'articolo  85,  concorrono  a  formare  il
reddito: 
    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
    b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
    c) se i beni vengono assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa. 
  2. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  la
plusvalenza e' costituita dalla differenza  fra  il  corrispettivo  o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri  accessori  di  diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla  formazione
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante  cessione  a  titolo
oneroso.  Se  il   corrispettivo   della   cessione   e'   costituito
esclusivamente  da  beni  ammortizzabili,  anche  se  costituenti  un
complesso  o  ramo  aziendale,  e  questi  vengono   complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti  i
beni ceduti, si  considera  plusvalenza  soltanto  il  conguaglio  in
denaro eventualmente pattuito. 
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la  plusvalenza
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il  costo  non
ammortizzato dei beni. 
  4.  Le  plusvalenze  realizzate,  diverse  da  quelle  di  cui   al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se  i  beni  sono  stati  posseduti  per  un
periodo non inferiore a tre  anni,  o  a  un  anno  per  le  societa'
sportive professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in  quote
costanti nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma  non  oltre  il
quarto. La predetta scelta deve  risultare  dalla  dichiarazione  dei
redditi; se questa  non  e'  presentata  la  plusvalenza  concorre  a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio  in  cui  e'
stata realizzata.  Per  i  beni  che  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo  87,  le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli  iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i
beni acquisiti in data piu' recente. 
  5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di  concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e  minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle  rimanenze  e  il  valore  di
avviamento. 
                              Art. 87. 
                         Plusvalenze esenti 
  1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in  quanto
esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo
86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni
in societa' ed enti indicati nell'articolo  5,  escluse  le  societa'
semplici e gli enti  alle  stesse  equiparate,  e  nell'articolo  73,
comprese  quelle  non  rappresentate  da  titoli,  con   i   seguenti
requisiti: 
    a) ininterrotto possesso dal primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente quello  dell'avvenuta  cessione  considerando  cedute  per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; 
    b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni 
    finanziarie nel primo  bilancio  chiuso  durante  il  periodo  di
    possesso; 
c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o 
territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui  al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4,  o,
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera  b),  dello
stesso  articolo  167,  che  dalle  partecipazioni  non   sia   stato
conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di 
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a 
regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto  ministeriale;
    d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa 
commerciale secondo la definizione  di  cui  all'articolo  55.  Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo  requisito  non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui  valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli  impianti  e  dai  fabbricati
utilizzati  direttamente  nell'esercizio  d'impresa.  Si  considerano
direttamente  utilizzati  nell'esercizio   d'impresa   gli   immobili
concessi in locazione finanziaria e i  terreni  su  cui  la  societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola. 
  2. I requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d),  devono
sussistere  ininterrottamente,  al  momento  del   realizzo,   almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo  86,
commi 1 e 2, relativamente agli strumenti  finanziari  similari  alle
azioni ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui  all'articolo
109, comma 9, lettera b). 
  4. Fermi rimanendo quelli di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  il
requisito di cui alla lettera d)  del  comma  1  non  rileva  per  le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono  negoziati  nei  mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di  vendita  si  applica  l'esenzione  di  cui  ai  commi   1   e   3
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla  predetta
lettera d). 
  5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'  consiste  in
via esclusiva  o  prevalente  nell'assunzione  di  partecipazioni,  i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle
societa' indirettamente  partecipate  e  si  verificano  quando  tali
requisiti   sussistono   nei   confronti   delle   partecipate    che
rappresentano la maggior parte  del  valore  del  patrimonio  sociale
della partecipante. 
  6. Nei casi di cui all'articolo 47,  comma  5,  alle  somme  ed  al
valore normale dei beni  ricevuti  a  titolo  di  ripartizione  delle
riserve ivi previste per la parte che eccede  il  valore  fiscalmente
riconosciuto della partecipazione  si  applica  quanto  previsto  nei
precedenti commi. 
  7. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui  al
presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai  commi
precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni
ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui
all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto  della
partecipazione. 
                              Art. 88. 
                        Sopravvenienze attive 
  1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o  altri  proventi
conseguiti  a  fronte  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i  ricavi  o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore  a  quello  che  ha
concorso a formare il reddito  in  precedenti  esercizi,  nonche'  la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
  2.  Se  le  indennita'  di  cui  alla  lettera  b)  del   comma   1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a  quello
che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti  esercizi,
l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma  del  comma  4  del
detto articolo. 
  3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
    a) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli  considerati  alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86; 
    b) i proventi in denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di  beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento  adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in  cui
sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in  cui  sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.  Sono  fatte
salve le agevolazioni connesse  alla  realizzazione  di  investimenti
produttivi concesse nei  territori  montani  di  cui  alla  legge  31
gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  per  la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome  per  la  costruzione,
ristrutturazione  e  manutenzione  straordinaria  ed   ordinaria   di
immobili di edilizia residenziale  pubblica  concessi  agli  Istituti
autonomi per le case popolari, comunque  denominati,  nonche'  quelli
erogati  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  e   di
abitazione  per  la  costruzione,  ristrutturazione  e   manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati  all'assegnazione  in
godimento o locazione. 
  4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in  denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la  riduzione  dei
debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o
per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato
in partecipazione. 
  5. In caso di cessione del contratto di  locazione  finanziaria  il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. 
                              Art. 89. 
                       Dividendi ed interessi 
  1.  Per  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti  nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 
  2. Gli utili distribuiti, in  qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7,  dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere  a)  e  b),
non concorrono a  formare  il  reddito  dell'esercizio  in  cui  sono
percepiti in  quanto  esclusi  dalla  formazione  del  reddito  della
societa'  o  dell'ente  ricevente  per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare.  La  stessa  esclusione  si  applica  alla   remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), e alla remunerazione dei  finanziamenti  eccedenti  di
cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue  parti
correlate, anche in sede di accertamento. 
  3. Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma  2,
lettera b), la stessa esclusione del comma 2 si  applica  agli  utili
distribuiti dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori  a
regime  fiscale  privilegiato  di  cui  al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi  dell'articolo  167,
comma 4, o  se  ivi  residenti  relativamente  ai  quali,  a  seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo  le  modalita'  del  comma  5,
lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di  cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e  47,  ove
compatibili. 
  5. Se la misura non e' determinata per iscritto  gli  interessi  si
computano al saggio legale. 
  6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a  contratti
"pronti contro  termine"  che  prevedono  l'obbligo  di  rivendita  a
termine dei titoli, concorrono a formare il reddito  del  cessionario
per l'ammontare maturato nel periodo  di  durata  del  contratto.  La
differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello
a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'  oggetto
dell'operazione nel periodo  di  durata  del  contratto,  concorre  a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
  7. Per i contratti di conto corrente e per le  operazioni  bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti  reciproci  per
servizi resi intrattenuti tra  aziende  e  istituti  di  credito,  si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di  legge
o di contratto. 
                              Art. 90. 
                        Proventi immobiliari 
  1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni  strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare  il
reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni  del  capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e
a  norma  dell'articolo  70  per  quelli  situati  all'estero.   Tale
disposizione non si applica per i redditi, dominicali e  agrari,  dei
terreni derivanti dall'esercizio  delle  attivita'  agricole  di  cui
all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. 
  2. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. 
                              Art. 91. 
  Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito 
  1. Non concorrono alla formazione del reddito: 
    a)  i  proventi  dei   cespiti   che   fruiscono   di   esenzione
dall'imposta; 
    b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di  imposta
o ad imposta sostitutiva; 
    c)  in  caso  di  riduzione   del   capitale   sociale   mediante
annullamento  di  azioni  proprie,  acquistate  in  attuazione  della
relativa deliberazione o precedentemente, la  differenza  positiva  o
negativa tra il costo delle  azioni  annullate  e  la  corrispondente
quota del patrimonio netto; 
    d) i  sopraprezzi  di  emissione  delle  azioni  o  quote  e  gli
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni  o
quote. 
                              Art. 92. 
                     Variazioni delle rimanenze 
  1.  Le  variazioni  delle  rimanenze  finali  dei   beni   indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  rispetto  alle  esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal  fine
le rimanenze finali, la cui valutazione non sia  effettuata  a  costi
specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore  non
inferiore a quello che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a  ciascun  gruppo  un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle  disposizioni
che seguono. 
  2. Nel primo esercizio in cui  si  verificano,  le  rimanenze  sono
valutate attribuendo  ad  ogni  unita'  il  valore  risultante  dalla
divisione del  costo  complessivo  dei  beni  prodotti  e  acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 
  3. Negli esercizi successivi, se la quantita'  delle  rimanenze  e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le  maggiori  quantita',
valutate a  norma  del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte  per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la  diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire
dal piu' recente. 
  4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali  con
il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o
con varianti di quello di cui al comma 3, le  rimanenze  finali  sono
assunte per  il  valore  che  risulta  dall'applicazione  del  metodo
adottato. 
  5.  Se  in  un  esercizio  il  valore  unitario  medio  dei   beni,
determinato a norma dei commi 2,  3  e  4,  e'  superiore  al  valore
normale medio di essi  nell'ultimo  mese  dell'esercizio,  il  valore
minimo di cui al  comma  1,  e'  determinato  moltiplicando  l'intera
quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio  di  formazione,
per il valore normale. Per le valute estere  si  assume  come  valore
normale  il  valore  secondo  il  cambio  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio.  Il  minor  valore  attribuito  alle   rimanenze   in
conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche  per  gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze  non  risultino  iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore. 
  6. I prodotti in corso di lavorazione  e  i  servizi  in  corso  di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese
sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo
93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 
  7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato  dal
contribuente  costituiscono  le  esistenze  iniziali   dell'esercizio
successivo. 
  8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che  valutano
le rimanenze delle merci con il metodo del  prezzo  al  dettaglio  si
tiene conto  del  valore  cosi'  determinato  anche  in  deroga  alla
disposizione del comma 1, a condizione che  nella  dichiarazione  dei
redditi o in apposito  allegato  siano  illustrati  i  criteri  e  le
modalita'  di  applicazione  del  detto   metodo,   con   riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. 
                              Art. 93. 
          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 
    1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture  e
servizi pattuiti come oggetto unitario  e  con  tempo  di  esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono  a  formare
il reddito dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
costituiscono  esistenze  iniziali  dell'esercizio  successivo,  sono
assunte  per  il  valore  complessivo  determinato  a   norma   delle
disposizioni che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin  dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 
  2. La valutazione e' fatta sulla base dei  corrispettivi  pattuiti.
Delle  maggiorazioni  di  prezzo   richieste   in   applicazione   di
disposizioni di legge o di  clausole  contrattuali  si  tiene  conto,
finche' non siano state  definitivamente  stabilite,  in  misura  non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta  in  base  ai
corrispettivi liquidati. 
    3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere  ridotto
per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura  non
superiore al 2 per cento. Per le opere, le  forniture  ed  i  servizi
eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da  soggetti  non
residenti, la misura massima della riduzione  e'  elevata  al  4  per
cento. 
  4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze,  in  caso
di  liquidazione  parziale,  e'  limitata  alla  parte   non   ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi  e'  imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. 
  5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4  le  imprese  che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e  imputando  i  corrispettivi  all'esercizio  nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi  e  le  forniture
possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del  reddito;
l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio  in  corso  alla
data in cui e' rilasciata. 
  6.  Alla  dichiarazione   dei   redditi   deve   essere   allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un  prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle  generalita'
e della residenza del committente,  della  scadenza  prevista,  degli
elementi tenuti a base per la valutazione  e  della  collocazione  di
tali elementi nei conti dell'impresa. 
  7. Per i contratti di cui  al  presente  articolo  i  corrispettivi
pattuiti in valuta estera non ancora  riscossi  si  considerano  come
crediti ancorche' non risultanti in bilancio. 
                              Art. 94. 
                       Valutazione dei titoli 
  1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d),  ed
e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7  salvo  quanto
stabilito nei seguenti commi. 
    2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o  di
"pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita a termine dei  titoli,  non  determinano  variazioni  delle
rimanenze dei titoli. 
    3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si  tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per
la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85,  comma  1,  lettera
e); a tal fine il valore minimo e' determinato: 
    a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati,  in  base  ai
prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla
media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati  nell'ultimo  mese.  Non  si
applica, comunque, l'articolo  109,  comma  4,  lettera  b),  secondo
periodo; 
    b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9,
comma 4, lettera c). 
  5. In  caso  di  aumento  del  capitale  della  societa'  emittente
mediante passaggio di riserve  a  capitale  il  numero  delle  azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute
in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore  unitario  si  determina,  per  ciascuna  voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni  gia'  possedute  per  il
numero complessivo delle azioni. 
  6. L'ammontare dei versamenti fatti a  fondo  perduto  o  in  conto
capitale alla societa' dai propri soci o della  rinuncia  ai  crediti
nei confronti della societa' dagli stessi soci, si aggiunge al  costo
dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c),
in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria; la stessa disposizione  vale  relativamente  agli  apporti
effettuati dei detentori  di  strumenti  finanziari  assimilati  alle
azioni. 
  7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  la
valutazione delle quote di partecipazione in  societa'  ed  enti  non
rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1,  lettera
c). 
                              Art. 95. 
                   Spese per prestazioni di lavoro 
  1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente  deducibili  nella
determinazione del reddito  comprendono  anche  quelle  sostenute  in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore  dei  lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1. 
  2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo  quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o  a  servizi  di  alloggio  destinati  a  dipendenti  in   trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria  e  le  spese  di
manutenzione dei  fabbricati  concessi  in  uso  ai  dipendenti  sono
deducibili per un importo non  superiore  a  quello  che  costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo  51,  comma  4,
lettera c). Qualora i  fabbricati  di  cui  al  primo  periodo  siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui  prestano
l'attivita',  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili. 
  3. Le  spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute  per  le  trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti  e
dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non  superiore
ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23  per  le
trasferte all'estero. Se il dipendente o  il  titolare  dei  predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un  autoveicolo  di  sua
proprieta' ovvero noleggiato al fine di  essere  utilizzato  per  una
specifica   trasferta,   la    spesa    deducibile    e'    limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe  di  noleggio
relative ad  autoveicoli  di  potenza  non  superiore  a  17  cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 
  4. Le imprese autorizzate  all'autotrasporto  di  merci,  in  luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in  relazione
alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a  euro  59,65  al  giorno,
elevate a euro 95,80 per le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle
spese di viaggio e di trasporto. 
  5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed  enti
di cui all'articolo 72, comma 1, sono  deducibili  nell'esercizio  in
cui sono corrisposti; quelli erogati sotto  forma  di  partecipazione
agli utili, anche spettanti  ai  promotori  e  soci  fondatori,  sono
deducibili anche se non imputati al conto economico. 
  6. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  109,  comma  9,
lettera b) le  partecipazioni  agli  utili  spettanti  ai  lavoratori
dipendenti, e agli associati  in  partecipazione  sono  computate  in
diminuzione    del    reddito    dell'esercizio    di     competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico. 
                              Art. 96. 
                          Interessi passivi 
  1. La quota di interessi passivi che  residua  dopo  l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e'  deducibile  per
la parte corrispondente al rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e
degli  altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il   reddito   e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
  2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: 
    a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive  accantonate  a
norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo  di  imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  e  dei   saldi   di
rivalutazione monetaria che per disposizione di  legge  speciale  non
concorrono a formare il reddito; 
    b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano per la sola parte che  eccede  i  relativi  costi  e  senza
tenere conto delle rimanenze; 
    c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a 
    norma  dell'articolo   86   concorre   a   formare   il   reddito
    dell'esercizio; 
d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il 
loro intero ammontare; 
    e)  gli  interessi  di  provenienza  estera  ed  i  dividendi  si
computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro  concorso
alla formazione del reddito; 
    f) i proventi immobiliari di cui  all'articolo  90  si  computano
nella misura ivi stabilita; 
    g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e  93  si  computano  nei
limiti degli incrementi formati nell'esercizio. 
  3. Se  nell'esercizio  sono  stati  conseguiti  interessi  o  altri
proventi esenti da imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche  o
private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto  o  pegno  a
decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole  acquistate  separatamente
dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi  passivi  non
sono  ammessi  in  deduzione  fino   a   concorrenza   dell'ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi  passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1  e  2
ma  senza  tenere  conto,  ai  fini  del   rapporto   ivi   previsto,
dell'ammontare degli interessi e  proventi  esenti  corrispondente  a
quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 
                              Art. 97. 
                        Pro rata patrimoniale 
  1. Nel caso in cui alla fine del periodo  d'imposta  il  valore  di
libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede  quello  del
patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua
dopo l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  98,  al
netto  degli  interessi  attivi,  e'  indeducibile   per   la   parte
corrispondente  al  rapporto  fra  tale  eccedenza   ed   il   totale
dell'attivo  patrimoniale  ridotto  dello  stesso  patrimonio   netto
contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata
ai sensi del periodo precedente e' ridotta in  misura  corrispondente
alla quota imponibile dei dividendi percepiti  relativi  alle  stesse
partecipazioni di cui all'articolo 87. 
  2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma: 
    a)  il  patrimonio  netto   contabile,   comprensivo   dell'utile
dell'esercizio, e' rettificato in diminuzione con gli stessi  criteri
di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3); 
    b) non rilevano: 
      1) le  partecipazioni  in  societa'  il  cui  reddito  concorre
insieme a quello della partecipante alla  formazione  dell'imponibile
di gruppo di cui alle sezioni II  e  III  del  presente  capo,  salvo
quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1,  lettera
a), e 138, comma 1, delle predette sezioni; 
      2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai soci  anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel  caso
in cui  entro  il  terzo  anno  successivo  all'acquisto  avvenga  la
cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e' rettificato
in aumento  dell'importo  corrispondente  a  quello  degli  interessi
passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della  previsione
di cui al primo periodo. 
                              Art. 98. 
     Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione 
  1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma  4,
direttamente  o  indirettamente  erogati  o  garantiti  da  un  socio
qualificato o da una sua parte correlata, computata  al  netto  della
quota di interessi  indeducibili  in  applicazione  dell'articolo  3,
comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'  indeducibile  dal
reddito imponibile qualora  il  rapporto  tra  la  consistenza  media
durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la
quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio  medesimo
e delle sue parti correlate,  aumentato  degli  apporti  di  capitale
effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in  esecuzione
dei contratti di cui all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  sia
superiore a quello di quattro a uno. 
  2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui: 
    a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui  al  comma  4
non eccede quattro volte il patrimonio  netto  contabile  determinato
con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3; 
    b)  il  contribuente  debitore  fornisce  la  dimostrazione   che
l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e' giustificato dalla
propria esclusiva capacita' di credito  e  che  conseguentemente  gli
stessi sarebbero stati erogati anche da  terzi  indipendenti  con  la
sola garanzia del patrimonio sociale. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1: 
    a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per
la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al
comma 1; 
    b)  si  considerano  parti  correlate  al  socio  qualificato  le
societa' da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e se persona fisica anche i familiari di cui  all'articolo  5,
comma 5; 
    c) il socio e' qualificato quando: 
      1.   direttamente   o   indirettamente   controlla   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore; 
      2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con  una
percentuale pari o superiore al 25  per  cento,  alla  determinazione
della quale  concorrono  le  partecipazioni  detenute  da  sue  parti
correlate. Non si considerano soci  qualificati  i  soggetti  di  cui
all'articolo 74; 
    d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato  si
aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate; 
    e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato
e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto  contabile,
cosi' come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente,
comprensivo  dell'utile  dello  stesso  esercizio  non   distribuito,
rettificato in diminuzione per tenere conto: 
      1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi  ad
obblighi di conferimento ancora non eseguiti; 
      2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; 
      3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di 
approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo  a
quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del
patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di
conferimenti in danaro o in natura; 
      4) del valore di libro o, se  minore  del  relativo  patrimonio
netto contabile,  delle  partecipazioni  in  societa'  controllate  e
collegate di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  a)  e  di  cui
all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5; 
    f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al  comma  4  si
determina sommando il relativo  ammontare  complessivo  esistente  al
termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma
per il numero dei giorni del  periodo  stesso.  Non  concorrono  alla
determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati
o  garantiti  dai  soci  qualificati  o  da  sue  parti  correlate  a
condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non  sia
superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato  di  un  punto
percentuale; 
    g) la remunerazione  dei  finanziamenti  eccedenti  e'  calcolata
applicando agli stessi il tasso che corrisponde al  rapporto  tra  la
remunerazione  complessiva  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  4
maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi. 
  4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a)
del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o  garantiti  dal  socio
qualificato o da sue  parti  correlate  intendendo  per  tali  quelli
derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di
natura finanziaria. 
  5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1  non
rilevano  i  finanziamenti  assunti   nell'esercizio   dell'attivita'
bancaria o dell'attivita' svolta dai soggetti indicati  nell'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87,  con  esclusione
delle  societa'  che  esercitano  in  via  esclusiva   o   prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni. 
  6. Si intendono garantiti dal socio o  da  sue  parti  correlate  i
debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto  fornite  da
tali soggetti anche mediante comportamenti  ed  atti  giuridici  che,
seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia,
ottengono lo stesso effetto economico. 
  7. Il presente articolo non  si  applica  ai  contribuenti  il  cui
volume di ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
degli studi settore. Si applica, in  ogni  caso,  alle  societa'  che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni. 
                              Art. 99. 
                    Oneri fiscali e contributivi 
  1. Le imposte sui redditi e quelle per  le  quali  e'  prevista  la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.  Le  altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
  2.  Gli  accantonamenti  per  imposte  non  ancora  definitivamente
accertate sono deducibili nei  limiti  dell'ammontare  corrispondente
alle dichiarazioni  presentate,  agli  accertamenti  o  provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 
  3. I contributi ad  associazioni  sindacali  e  di  categoria  sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella  misura
in   cui   sono   dovuti,   in   base   a    formale    deliberazione
dell'associazione. 
                              Art. 100. 
                      Oneri di utilita' sociale 
  1.  Le  spese  relative  ad  opere  o  servizi  utilizzabili  dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti  volontariamente
sostenute  per  specifiche  finalita'  di   educazione,   istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono  deducibili
per  un  ammontare  complessivo  non  superiore  al   5   per   mille
dell'ammontare delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi. 
  2. Sono inoltre deducibili: 
    a) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle  indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera
g), per un ammontare complessivamente non superiore al  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato; 
    b) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono  esclusivamente  finalita'
di  ricerca  scientifica,  per  un  ammontare  complessivamente   non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; 
    c) le erogazioni liberali fatte a  favore  di  universita'  e  di
istituti   di   istruzione   universitaria,    per    un    ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del  reddito  d'impresa
dichiarato; 
    d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati  per
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario  per  un  ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile  del
soggetto che effettua l'erogazione stessa; 
    e) le spese sostenute dai soggetti obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle  cose  vincolate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490  e  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  settembre  1963,   n.   1409,   nella   misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita'  delle  spese,  quando
non  siano  obbligatorie  per  legge,  deve  risultare  da   apposita
certificazione  rilasciata  dalla   competente   soprintendenza   del
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  previo  accertamento
della loro congruita' effettuato d'intesa con il  competente  ufficio
dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in  caso  di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, di  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e  mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. 
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali  da'  immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate  delle
violazioni  che  comportano  la  indeducibilita'  e  dalla  data   di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per  la
rettifica della dichiarazione dei redditi; 
    f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di  associazioni  legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle  cose  indicate  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi  comprese
le  erogazioni  effettuate  per  l'organizzazione  di  mostre  e   di
esposizioni,  che  siano  di  rilevante   interesse   scientifico   o
culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,  le  esposizioni,  gli
studi e le ricerche devono  essere  autorizzati,  previo  parere  del
competente comitato di settore del Consiglio  nazionale  per  i  beni
culturali e ambientali, dal Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed  il  conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce
i tempi necessari  affinche'  le  erogazioni  fatte  a  favore  delle
associazioni  legalmente  riconosciute,  delle  istituzioni  e  delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi  preindicati,  e  controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
non imputabile al donatario, essere  prorogati  una  sola  volta.  Le
erogazioni  liberali  non  integralmente   utilizzate   nei   termini
assegnati, ovvero utilizzate non in  conformita'  alla  destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
    g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,  a  favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture, per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data  del  ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
    h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  a
2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito  d'impresa  dichiarato,  a
favore delle ONLUS, nonche' le  iniziative  umanitarie,  religiose  o
laiche,  gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed   enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 15,  comma  1,  lettera  i-bis),  nei  Paesi  non
appartenenti all'OCSE; 
    i)  le  spese  relative  all'impiego  di  lavoratori  dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di  servizi
erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per   mille
dell'ammontare complessivo delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
    l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  a
1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa  dichiarato,  a
favore di associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 
    m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  delle
regioni, degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni  legalmente  riconosciute,
per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e   per   la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base  di  criteri
che  saranno  definiti  sentita  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  i
soggetti e le categorie di soggetti  che  possono  beneficiare  delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere  sulla  somma  allo
scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di  informazione  da  parte  dei
soggetti erogatori e dei soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello  di  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate,  l'elenco   dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni  liberali  da  essi
effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme  complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o  determinata,
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di  importo
maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un  importo  pari
al 37 per cento della differenza; 
    n) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera  a),  effettuate
per sostenere attivita'  di  conservazione,  valorizzazione,  studio,
ricerca e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle  finalita'  di
interesse  generale  cui  corrispondono  tali  ambiti  protetti.   Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  individua  con
proprio  decreto,  periodicamente,  i  soggetti  e  le  categorie  di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni  liberali;
determina, a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata,  le  quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in  un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari  che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  versano
all'entrata dello Stato  un  importo  pari  al  37  per  cento  della
differenza; 
    o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni  e  di  associazioni  legalmente  riconosciute,   per   la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel  settore  della
sanita' autorizzate dal Ministro della salute  con  apposito  decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti   che   possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il  predetto  decreto
determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per   ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e  comunica,  entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori  e  l'ammontare  delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate. 
  3. Alle erogazioni liberali in denaro  di  enti  o  di  istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni  legalmente  riconosciute,
effettuate per il  pagamento  delle  spese  di  difesa  dei  soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica  il  limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore  non  abbia  le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. 
  4.  Le  erogazioni  liberali  diverse  da  quelle  considerate  nei
precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono  ammesse  in
deduzione. 
                              Art. 101. 
     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 
  1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze,  sono
deducibili se sono realizzate ai sensi  dell'articolo  86,  commi  1,
lettere a), b) e c), e 2. 
  2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma  1,
lettera  e),  che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,   si
applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia,  per  i  titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra  il  valore
fiscalmente riconosciuto e quello  determinato  in  base  alla  media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
  3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate,  iscritte  in  bilancio  a  norma
dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo  di
acquisto  eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
patrimonio  netto  risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
partecipata. 
  4. Si considerano sopravvenienze passive il  mancato  conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese,  perdite  od  oneri  a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno  concorso  a  formare  il
reddito in precedenti esercizi e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
attivita' iscritte in bilancio  in  precedenti  esercizi  diverse  da
quelle di cui all'articolo 87. 
  5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al  costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a  procedure  concorsuali.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera  assoggettato  a
procedura concorsuale dalla  data  della  sentenza  dichiarativa  del
fallimento o del provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta
amministrativa  o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura   di
concordato preventivo o del  decreto  che  dispone  la  procedura  di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
  6. Per le perdite derivanti dalla  partecipazione  in  societa'  in
nome  collettivo  e  in  accomandita   semplice   si   applicano   le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. 
  7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo  perduto  o  in
conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi  in  deduzione
ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione. 
                              Art. 102. 
                   Ammortamento dei beni materiali 
  1.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono  deducibili  a  partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 
  2. La deduzione  e'  ammessa  in  misura  non  superiore  a  quella
risultante dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei  coefficienti
stabiliti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il  primo
esercizio. I  coefficienti  sono  stabiliti  per  categorie  di  beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi. 
  3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere  superata  in
proporzione alla piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni  rispetto  a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione per la prima volta  e  nei  due  successivi;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati  da  parte  di  altri  soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in  funzione.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la  indicata
misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,  nei
limiti di un quarto, in relazione al periodo di  utilizzabilita'  dei
beni in particolari processi produttivi. 
  4. In  caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora  completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione. 
  5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46  euro
e' consentita la deduzione  integrale  delle  spese  di  acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute. 
  6.  Le  spese  di  manutenzione,  riparazione,   ammodernamento   e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai  quali  si  riferiscono,  sono  deducibili  nel
limite del 5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i  beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio  dal
registro  dei  beni  ammortizzabili;  per   le   imprese   di   nuova
costituzione  il  limite  percentuale  si  calcola,  per   il   primo
esercizio,  sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla   fine
dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti  nel  corso  dell'esercizio  la
deduzione spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
commisurata,  per  il  cessionario,   al   costo   di   acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per  quote  costanti  nei  cinque  esercizi
successivi.  Per  specifici   settori   produttivi   possono   essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
diversi  criteri  e  modalita'   di   deduzione.   Resta   ferma   la
deducibilita' nell'esercizio di  competenza  dei  compensi  periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la  manutenzione  di  determinati
beni, del cui costo non  si  tiene  conto  nella  determinazione  del
limite percentuale sopra indicato. 
  7. Per i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  le  quote  di
ammortamento sono  determinate  in  ciascun  esercizio  nella  misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario  e  non  e'
ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni  da  parte
dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata  del
contratto non sia inferiore a otto anni, se  questo  ha  per  oggetto
beni  immobili,  e   alla   meta'   del   periodo   di   ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a  norma  del  comma  2,  in
relazione  all'attivita'  esercitata  dall'impresa  stessa,   se   il
contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto  previsto
dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede  ad
aumentare o diminuire, nel limite della  meta',  la  predetta  durata
minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni,  qualora
venga  rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la  misura   massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 
  8. Per le aziende date in  affitto  o  in  usufrutto  le  quote  di
ammortamento  sono  deducibili  nella  determinazione   del   reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario. 
  9.  Le  quote  di  ammortamento,  i  canoni  di   locazione   anche
finanziaria o di noleggio  e  le  spese  di  impiego  e  manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile
pubblico  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa   sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle  finanze  28  dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303  del  30  dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento.  La  percentuale
di cui al precedente periodo e' elevata al  100  per  cento  per  gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto  di  merci  da  parte  delle   imprese   di   autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. 
                              Art. 103. 
                  Ammortamento dei beni immateriali 
  1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di  utilizzazione
di  opere  dell'ingegno,  dei  brevetti  industriali,  dei  processi,
formule e informazioni relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura  non
superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo  dei  marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad  un  decimo  del
costo. 
  2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione  e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di  utilizzazione  prevista  dal
contratto o dalla legge. 
  3. Le quote di  ammortamento  del  valore  di  avviamento  iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
decimo del valore stesso. 
  4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102. 
                              Art. 104. 
     Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili 
  1. Per i  beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione e' consentita, in luogo  dell'ammortamento  di  cui  agli
articoli 102 e 103, la deduzione di quote  costanti  di  ammortamento
finanziario. 
  2. La quota di ammortamento finanziario deducibile  e'  determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni  di  durata  della  concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire  dall'esercizio  in  cui  la  modifica  e'  stata
convenuta. 
  3. In caso di incremento o di decremento del costo  dei  beni,  per
effetto  di  sostituzione  a  costi   superiori   o   inferiori,   di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite  e  di  ogni
altra causa, la  quota  di  ammortamento  finanziario  deducibile  e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a  partire  dall'esercizio  in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari  al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui  anni  di  durata
della concessione. 
  4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio  di
opere pubbliche sono  ammesse  in  deduzione  quote  di  ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento  complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento  sono  determinate  nei  singoli
casi con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  in
rapporto   proporzionale    alle    quote    previste    nel    piano
economico-finanziario  della  concessione,   includendo   nel   costo
ammortizzabile  gli  interessi   passivi   anche   in   deroga   alle
disposizioni del comma 1 dell'articolo 110. 
                              Art. 105. 
              Accantonamenti di quiescenza e previdenza 
  1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente  istituiti  ai  sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in   conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti  delle
quote  maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle   disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti stessi. 
  2. I maggiori accantonamenti  necessari  per  adeguare  i  fondi  a
sopravvenute modificazioni normative e  retributive  sono  deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o  per  quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 
  3. E' deducibile un importo non superiore  al  3  per  cento  delle
quote  di  accantonamento  annuale  del   TFR   destinate   a   forme
pensionistiche complementari. 
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  valgono  anche  per  gli
accantonamenti relativi alle  indennita'  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f). 
                              Art. 106. 
   Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti 
  1.  Le  svalutazioni  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,   per
l'importo non coperto da garanzia assicurativa,  che  derivano  dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma  1
dell'articolo 85, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite
dello 0,50 per cento  del  valore  nominale  o  di  acquisizione  dei
crediti stessi. Nel computo  del  limite  si  tiene  conto  anche  di
accantonamenti per rischi  su  crediti.  La  deduzione  non  e'  piu'
ammessa quando l'ammontare complessivo  delle  svalutazioni  e  degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale  o  di
acquisizione  dei  crediti   risultanti   in   bilancio   alla   fine
dell'esercizio. 
  2. Le perdite sui crediti  di  cui  al  comma  1,  determinate  con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente  alla  parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o  di  acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso. 
  3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al   decreto
legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  le  svalutazioni  dei  crediti
risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da  garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla clientela, compresi  i  crediti  finanziari  concessi  a  Stati,
banche centrali o enti di Stato  esteri  destinati  al  finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per  cento  del
valore dei crediti risultanti in bilancio,  aumentato  dell'ammontare
delle  svalutazioni  dell'esercizio.  L'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni che supera lo 0,60 per  cento  e'  deducibile  in  quote
costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma  le
svalutazioni si assumono al netto  delle  rivalutazioni  dei  crediti
risultanti in bilancio. Se in un  esercizio  l'ammontare  complessivo
delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,60 per cento,  sono
ammessi in deduzione, fino al  predetto  limite,  accantonamenti  per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del  valore
dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 
  4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare  dei  crediti
si comprendono anche quelli  impliciti  nei  contratti  di  locazione
finanziaria  nonche'  la  rivalutazione   delle   operazioni   "fuori
bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione  dei  criteri  di  cui
all'articolo 112. 
  5. Le perdite sui crediti  di  cui  al  comma  3,  determinate  con
riferimento al valore di bilancio dei crediti,  sono  deducibili,  ai
sensi  dell'articolo  101,  limitatamente  alla  parte   che   eccede
l'ammontare dell'accantonamento per rischi  su  crediti  dedotto  nei
precedenti esercizi. Se in  un  esercizio  l'ammontare  del  predetto
accantonamento  eccede  il  5  per  cento  del  valore  dei   crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso. 
                              Art. 107. 
                        Altri accantonamenti 
  1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per  lavori  ciclici  di
manutenzione  e  revisione  delle  navi  e  degli   aeromobili   sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di  ciascuna  nave  o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal  registro  dei
beni ammortizzabili. La differenza tra  l'ammontare  complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a  formare  il
reddito, o e'  deducibile  se  negativa,  nell'esercizio  in  cui  ha
termine il ciclo. 
  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche e le  imprese  subconcessionarie  di  queste  sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili  allo  scadere  della
concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo  102.
La deduzione e' ammessa, per ciascun bene,  nel  limite  massimo  del
cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il  fondo  ha
raggiunto  l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le  spese  sostenute
in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e'
deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi  ma  non  oltre  il
quinto. L'ammontare degli accantonamenti non  utilizzati  concorre  a
formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. 
  3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da  operazioni
a premio e da  concorsi  a  premio  sono  deducibili  in  misura  non
superiore, rispettivamente, al  30  per  cento  e  al  70  per  cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione.  L'utilizzo  a  copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi  deve  essere  effettuato  a
carico  dei  corrispondenti  accantonamenti  sulla  base  del  valore
unitario  di  formazione  degli  stessi  e  le  eventuali  differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. 
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del  terzo  esercizio
successivo a quello di  formazione  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso. 
  4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da  quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. 
                              Art. 108. 
                   Spese relative a piu' esercizi 
  1.  Le  spese  relative  a  studi  e   ricerche   sono   deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote  costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.  Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi  e  alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a  norma  di  legge  dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte  di  tali  costi  si  applica
l'articolo 88, comma 3. 
  2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono  deducibili
nell'esercizio in cui  sono  state  sostenute  o  in  quote  costanti
nell'esercizio  stesso  e  nei  quattro  successivi.  Le   spese   di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del
loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in
cui sono state sostenute e nei  quattro  successivi.  Si  considerano
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente,  nche  se  recano  emblemi,  denominazioni   o   altri
riferimenti atti a  distinguerli  come  prodotti  dell'impresa,  e  i
contributi erogati per l'organizzazione  di  convegni  e  simili.  Le
predette limitazioni non si applicano ove le spese di  rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario
non eccedente euro 25,82. 
  3. Le altre spese relative  a  piu'  esercizi,  diverse  da  quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel  limite  della  quota
imputabile a ciascun esercizio. 
   4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di  impianto,  sono  deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a  partire  dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi. 
                              Art. 109. 
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa 
  1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi  e  negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio  di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza  non  sia  ancora  certa  l'esistenza  o
determinabile in modo obiettivo  l'ammontare  concorrono  a  formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
  2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 
    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano  sostenute,  alla  data
della consegna o spedizione per i beni mobili  e  della  stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
successiva, alla data in  cui  si  verifica  l'effetto  traslativo  o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non  si  tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'.  La  locazione  con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue  le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
    b) i corrispettivi delle prestazioni di  servizi  si  considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione  dei  servizi  si  considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,  assicurazione  e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi; 
    c) per le societa' e gli enti che  hanno  emesso  obbligazioni  o
titoli similari la differenza tra le somme  dovute  alla  scadenza  e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al  piano
di ammortamento del prestito. 
  3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le  rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non  risultano  imputati  al
conto economico. 
  4. Le spese e gli altri componenti negativi  non  sono  ammessi  in
deduzione se e nella misura in cui non risultano  imputati  al  conto
economico  relativo  all'esercizio  di  competenza.   Sono   tuttavia
deducibili: 
    a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se la deduzione e' stata  rinviata  in  conformita'  alle  precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 
    b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione  di  legge.  Gli  ammortamenti  dei  beni
materiali ed  immateriali,  le  altre  rettifiche  di  valore  e  gli
accantonamenti  sono  deducibili  se  in  apposito  prospetto   della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo,  i
valori civili e fiscali dei beni e  quelli  dei  fondi.  In  caso  di
distribuzione,  le  riserve  di  patrimonio   netto   e   gli   utili
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta
cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito  se  e
nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di  patrimonio
netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili  portati  a
nuovo  risulti  inferiore  all'eccedenza  degli  ammortamenti,  delle
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli
imputati a conto economico, al  netto  del  fondo  imposte  differite
correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto
degli  ammortamenti,  delle   plusvalenze   o   minusvalenze,   delle
rettifiche  di   valore   relativi   agli   stessi   beni   e   degli
accantonamenti, nonche' delle riserve di  patrimonio  netto  e  degli
utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati  al  conto  economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 
  5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad
attivita' o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto
esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attivita'  o  beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o  beni  produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente  al  rapporto  di
cui ai commi 1, 2, e  3  dell'articolo  96.  Le  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione  del  periodo
precedente. 
  6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e  i
proventi  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1996   che   eccedono
l'ammontare degli interessi  passivi,  fino  a  concorrenza  di  tale
eccedenza non  sono  deducibili  le  spese  e  gli  altri  componenti
negativi di cui al secondo periodo del precedente comma  e,  ai  fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. 
  7. In deroga al comma 1  gli  interessi  di  mora  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  o
corrisposti. 
  8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il  costo  sostenuto  per
l'acquisto  del  diritto  d'usufrutto   o   altro   diritto   analogo
relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino  utili
esclusi ai sensi dell'articolo 89. 
  9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
    a) su titoli, strumenti finanziari comunque  denominati,  di  cui
all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che   direttamente   o
indirettamente comporti  la  partecipazione  ai  risultati  economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli  strumenti  finanziari
sono stati emessi; 
    b) relativamente ai contratti di associazione  in  partecipazione
ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche'  sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 
                              Art. 110. 
                  Norme generali sulle valutazioni 
  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente: 
    a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento  gia'
dedotte; 
    b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di  diretta
imputazione, esclusi gli  interessi  passivi  e  le  spese  generali.
Tuttavia  per  i  beni  materiali  ed  immateriali  strumentali   per
l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo,  fino  al  momento
della loro  entrata  in  funzione  e  per  la  quota  ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi  passivi
sui prestiti contratti per la loro  acquisizione,  a  condizione  che
siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo
di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i
costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per  gli
immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'  dell'impresa  si
comprendono nel costo gli interessi passivi  sui  prestiti  contratti
per la loro costruzione o ristrutturazione; 
    c) il costo  dei  beni  rivalutati,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 85, lettere a) e b) non  si  intende  comprensivo  delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione  di
legge non concorrono a formare il reddito; 
    d)  il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli   strumenti
finanziari similari  alle  azioni  si  intende  non  comprensivo  dei
maggiori o  minori  valori  iscritti  i  quali  conseguentemente  non
concorrono alla formazione del reddito, ne' alla  determinazione  del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti; 
    e)  per   i   titoli   a   reddito   fisso,   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali  in  bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio. 
  2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei  servizi
e, con riferimento alla data  in  cui  si  considerano  conseguiti  o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi,  proventi,  spese  e
oneri in natura o in valuta  estera,  si  applicano,  quando  non  e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo  9;  tuttavia  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli  oneri  in  valuta  estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si  valutano
con riferimento a tale data. La conversione  in  euro  dei  saldi  di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo  il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze  rispetto
ai saldi di  conto  dell'esercizio  precedente  non  concorrono  alla
formazione del reddito. Per le  imprese  che  intrattengono  in  modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la  tenuta  della
contabilita' plurimonetaria con l'applicazione  del  cambio  di  fine
esercizio ai saldi dei relativi conti. 
  3.  La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di   chiusura
dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto
forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la  disciplina  delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di  titoli
assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni  deve  riguardare  la
totalita' di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per  i
quali il  rischio  di  cambio  e'  coperto  qualora  i  contratti  di
copertura non siano anch'essi valutati in modo  coerente  secondo  il
cambio di chiusura dell'esercizio. 
  4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti
in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui  si
applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le
immobilizzazioni sono deducibili per un importo  non  superiore  alla
differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun  debito
secondo  il  cambio  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e   la
valutazione dello stesso debito  o  credito  secondo  il  cambio  del
giorno in cui e' sorto o del giorno antecedente piu'  prossimo  e  in
mancanza secondo il cambio  del  mese  in  cui  e'  sorto.  Non  sono
deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti  per  i  quali
esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto  di
copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza  dedotta
concorre alla  formazione  del  reddito  imponibile  quando  per  due
esercizi consecutivi il  cambio  medio  risulta  piu'  favorevole  di
quello utilizzato per la determinazione della  minusvalenza  dedotta.
Ai  fini  della  determinazione  dell'importo   da   assoggettare   a
tassazione si tiene conto del cambio meno  favorevole  rilevato  alla
fine dei due esercizi considerati. 
  5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i  componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e
106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla  durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
  6.  In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri   di
valutazione adottati nei precedenti  esercizi  il  contribuente  deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato. 
  7. I componenti del reddito derivanti da  operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
valutati in base al valore  normale  dei  beni  ceduti,  dei  servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2, se ne deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma  soltanto
in esecuzione degli accordi  conclusi  con  le  autorita'  competenti
degli Stati esteri a seguito delle  speciali  "procedure  amichevoli"
previste  dalle   convenzioni   internazionali   contro   le   doppie
imposizioni sui redditi. La presente disposizione  si  applica  anche
per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti  nel
territorio dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa  esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime  o  merci  o  di
fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
  8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni  fatte  dal
contribuente in un  esercizio  ha  effetto  anche  per  gli  esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative  anche
agli esercizi successivi. 
  9. Agli effetti delle  norme  del  presente  titolo  che  vi  fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano  dei  cambi,  con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo. 
  10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli  altri  componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti  ed
imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori  individuati,  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  pubblicare
nella Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di  tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in  Italia,  ovvero  della
mancanza di un adeguato scambio  di  informazioni,  ovvero  di  altri
criteri equivalenti. 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano  quando  le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale  effettiva,  ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta  esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere  all'emissione  dell'avviso  di
accertamento  d'imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve   notificare
all'interessato un apposito avviso con il  quale  viene  concessa  al
medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di  novanta  giorni,
le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le  prove
addotte,  dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
accertamento. La deduzione  delle  spese  e  degli  altri  componenti
negativi di cui al comma 10 e'  comunque  subordinata  alla  separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi  dei  relativi  ammontari
dedotti. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le
operazioni  intercorse  con  soggetti  non  residenti   cui   risulti
applicabile gli articoli  167  o  168,  concernente  disposizioni  in
materia di imprese estere partecipate. 
                              Art. 111. 
                      Imprese di assicurazioni 
  1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita'  assicurative  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla  misura  massima  stabilita  a  norma  di  legge,  salvo  quanto
stabilito nei commi successivi. 
  2. La variazione delle riserve tecniche  iscritte  in  bilancio  ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo  26  maggio  1997,  n.
173, relative ai contratti di assicurazione dei rami  vita  allorche'
il rischio  dell'investimento  e'  sopportato  dagli  assicurati,  e'
diminuita o aumentata dei  maggiori  o  dei  minori  valori  iscritti
relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e  agli  strumenti
finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d),  nonche'
delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se  relative  alle
partecipazioni  di  cui  all'articolo  87,  e  degli  utili  di   cui
all'articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito. 
  3. La variazione della riserva sinistri relativa  ai  contratti  di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari  al  90
per  cento  dell'importo  iscritto  in   bilancio;   l'eccedenza   e'
deducibile  in  quote  costanti  nei  nove  esercizi  successivi.  E'
considerato componente  di  lungo  periodo  il  50  per  cento  della
medesima riserva sinistri. 
  4.  Le  provvigioni  relative  all'acquisizione  dei  contratti  di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo  di  imposta
sono deducibili in quote  costanti  nel  periodo  stesso  e  nei  due
successivi; tuttavia per i  contratti  di  assicurazione  sulla  vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel  predetto  periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra  gli  elementi  dell'attivo  a
copertura delle riserve tecniche,  sono  deducibili  nei  limiti  dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un  periodo  massimo  pari
alla durata di ciascun contratto e comunque  non  superiore  a  dieci
anni. 
                              Art. 112. 
                      Operazioni fuori bilancio 
  1. Alla formazione del reddito degli enti  creditizi  e  finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
87, concorrono i componenti positivi e negativi che  risultano  dalla
valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data  di
chiusura dell'esercizio, diverse da: 
    a)  quelle  poste  in  essere  esclusivamente  con  finalita'  di
copertura dei rischi di variazione del  valore  delle  azioni,  delle
quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 85,  comma  1,
lettere c) e d); 
    b)  quelle  i  cui  rischi   di   variazione   di   valore   sono
esclusivamente coperti  dalle  medesime  azioni,  quote  o  strumenti
finanziari. 
  2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui
alle  lettere  precedenti  diversi   da   quelli   risultanti   dalla
valutazione  concorrono  alla  formazione  del  reddito  secondo   le
disposizioni dell'articolo 109. 
  3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma  1  non
concorrono i componenti positivi e negativi  delle  operazioni  fuori
bilancio poste in essere anche non esclusivamente  con  finalita'  di
copertura dei rischi di variazione  di  valore  delle  azioni,  delle
quote  e  degli  strumenti  finanziari  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono
coperti anche non  esclusivamente  dalle  medesime  azioni,  quote  o
strumenti finanziari. 
  4. Ai fini del presente articolo si  considerano  operazioni  fuori
bilancio: 
    a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute; 
    b) i contratti derivati con titolo sottostante; 
    c) i contratti derivati su valute; 
    d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a 
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'. 
  5. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri
previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c),  18,  comma  3,  20,
comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio  1992,
n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere  superiori
alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione  alla
data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e
il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la
determinazione di quest'ultimo valore, si assume: 
    a) per i  contratti  uniformi  a  termine  negoziati  in  mercati
regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione  rilevata  entro
la chiusura dell'esercizio; 
    b)  per  i  contratti  di  compravendita  di  titoli  il   valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4  dell'articolo
94; 
    c)  per  i  contratti  di  compravendita  di  valute,  il  valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2  dell'articolo
21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; 
    d) in tutti gli altri  casi,  il  valore  determinato  secondo  i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 
  6. Se le operazioni di cui al comma 1  sono  poste  in  essere  con
finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e  passivita'
produttive di interessi, i relativi componenti  positivi  e  negativi
concorrono a formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso  criterio  di
imputazione degli interessi, se  le  operazioni  hanno  finalita'  di
copertura di rischi connessi a  specifiche  attivita'  e  passivita',
ovvero secondo la  durata  del  contratto,  se  le  operazioni  hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di  attivita'  e
passivita'. 
  7. Ai fini del presente  articolo  l'operazione  si  considera  con
finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere  dal  rischio
di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di  cambio  o
dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita'  in
bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in
bilancio o "fuori bilancio". 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei
conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma  4,  ferma
restando, in ogni caso, l'applicazione dei commi 2 e 3. 
                              Art. 113. 
     Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari 
  1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia  delle  entrate,
secondo la procedura di cui all'articolo 11  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il
regime di cui all'articolo 87 non  si  applichi  alle  partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi  finalizzati  al  recupero  di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni  di  nuova  emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta'  finanziaria,  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del  tesoro  22
giugno 1993, n. 242632. 
  2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere: 
    a) nel caso di acquisizioni di  partecipazioni  per  recupero  di
crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza  di  tale  procedura
rispetto ad altre forme alternative di recupero  dei  crediti,  delle
modalita' e dei tempi previsti per il recupero e, ove  si  tratti  di
partecipazioni dirette nella societa' debitrice, la precisazione  che
l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi  con
il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; 
    b) nel  caso  di  conversione  di  crediti,  l'indicazione  degli
elementi  che  inducono  a  ritenere  temporanea  la  situazione   di
difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le  prospettive  di
riequilibrio  economico  e   finanziario   nel   medio   periodo   ed
economicamente  conveniente   la   conversione   rispetto   a   forme
alternative di recupero dei crediti; inoltre devono  essere  indicate
le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere 
predisposto da piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una 
    quota  elevata   dell'esposizione   debitoria   dell'impresa   in
    difficolta'; 
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad 
avvalersi, nei confronti della  societa'  in  cui  si  acquisisce  la
partecipazione, delle opzioni di  cui  alle  sezioni  II  e  III  del
presente capo  e  della  facolta'  prevista  dall'articolo  115  fino
all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui
sopra. 
  3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai  fini
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte  degli
originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o  convertiti
delle  partecipazioni  acquisite  e  delle  quote  di  partecipazioni
successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del  relativo
diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti  convertiti
sia trasferito alle azioni ricevute. 
                              Art. 114. 
             Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi 
  1.  Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca  d'Italia   e
dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto: 
    a)  degli  utili  e  dei  proventi  da  versare  allo  Stato   in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio o a convenzioni con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a  valute  estere,
titoli, crediti e debiti in valuta estera  iscritte  in  bilancio  in
base all'andamento dei cambi e  accantonate  in  apposito  fondo  del
passivo. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma  2,
terzo periodo, 106, comma 2, e 112. 
 
                              Art. 115. 
                 Opzione per la trasparenza fiscale 
  1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il  reddito  imponibile
dei soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  a),  al  cui
capitale sociale partecipano  esclusivamente  soggetti  di  cui  allo
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale
del diritto di voto esercitabile nell'assemblea  generale  richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione  agli  utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore al  50  per  cento,  e'
imputato   a   ciascun   socio,   indipendentemente    dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli
utili. I requisiti di cui al periodo precedente devono  sussistere  a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della  partecipata  in
cui si esercita  l'opzione  e  permanere  ininterrottamente  sino  al
termine del periodo  di  opzione.  L'esercizio  dell'opzione  non  e'
consentito nel caso in cui la societa' partecipata: 
    a)  abbia  emesso  strumenti  finanziari  partecipativi  di   cui
all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile; 
    b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130. 
  2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui  al  comma  1  non
siano residenti nel territorio dello Stato  l'esercizio  dell'opzione
e' consentito a condizione che non vi sia obbligo  di  ritenuta  alla
fonte sugli utili distribuiti. 
  3. L'imputazione del reddito avviene nei  periodi  d'imposta  delle
societa' partecipanti in corso alla data di  chiusura  dell'esercizio
della societa' partecipata. Le ritenute operate  a  titolo  d'acconto
sui redditi di tale societa', i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli
acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai  singoli  soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di  ciascuno.  Le
perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in  cui
e' efficace l'opzione sono  imputate  ai  soci  in  proporzione  alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite  della  propria
quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. 
  4.  L'opzione  e'  irrevocabile  per  tre  esercizi  sociali  della
societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa'  e
comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il  primo  dei  tre
esercizi sociali  predetti,  secondo  le  modalita'  indicate  in  un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non  modifica  il
regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito  dalla  societa'
partecipata utilizzando riserve costituite con  utili  di  precedenti
esercizi  o  riserve  di  cui  all'articolo  47,  comma  5.  Ai  fini
dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di  validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita  volonta'  assembleare,  si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati  ai  soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai  sensi  del
comma 1. 
  6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per   l'esercizio
dell'opzione,   l'efficacia   della    stessa    cessa    dall'inizio
dell'esercizio sociale  in  corso  della  societa'  partecipata.  Gli
effetti dell'opzione non vengono meno nel  caso  di  mutamento  della
compagine sociale della societa' partecipata mediante  l'ingresso  di
nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 
  7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli  obblighi  di
acconto  permangono  anche  in  capo   alla   partecipata.   Per   la
determinazione degli obblighi di acconto della partecipata  stessa  e
dei suoi soci  nel  caso  venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si
applica quanto previsto dall'articolo  124,  comma  2.  Nel  caso  di
mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si  determinano
senza considerare  gli  effetti  dell'opzione  sia  per  la  societa'
partecipata, sia per i soci. 
  8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun
socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli  interessi   conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito. 
  9. Le disposizioni applicative della presente norma sono  stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129. 
  10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito  imponibile   oggetto   di
imputazione  rettificando  i  valori  patrimoniali   della   societa'
partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128,  fino  a
concorrenza  delle  svalutazioni   determinatesi   per   effetto   di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non  riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,  dedotte  dal
socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello  dal  quale
ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. 
  12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel  comma  1  il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. 
                              Art. 116. 
Opzione per la trasparenza fiscale delle societa'  a  ristretta  base
                            proprietaria 
  1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le
stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione  di  quelle
indicate nel comma 1 del medesimo  articolo  115,  dalle  societa'  a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste  per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  e  con  una
compagine sociale  composta  esclusivamente  da  persone  fisiche  in
numero non superiore a 10 o a 20 nel caso  di  societa'  cooperativa.
L'opzione  non  puo'  essere  esercitata,  o  se   esercitata   perde
efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di  una  partecipazione
con i requisiti di cui all'articolo 87. 
  2. Si applicano le disposizioni  del  terzo  periodo  del  comma  3
dell'articolo 115 e quelle del primo e  terzo  periodo  del  comma  3
dell'articolo 8. 
                             Sezione II 
                        Consolidato nazionale 
                              Art. 117. 
Soggetti ammessi alla tassazione di  gruppo  di  imprese  controllate
                             residenti. 
  1.  La  societa'  o  l'ente  controllante   e   ciascuna   societa'
controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo  73,  comma
1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo  di
cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile,  con  i
requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente  esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di
controllanti ed a condizione: 
    a) di essere residenti in Paesi con  i  quali  e'  in  vigore  un
accordo per evitare la doppia imposizione; 
    b)  di  esercitare  nel  territorio  dello   Stato   un'attivita'
d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile
organizzazione alla quale  la  partecipazione  in  ciascuna  societa'
controllata sia effettivamente connessa. 
  3. Permanendo il requisito del controllo di cui  all'articolo  120,
l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile.  Nel
caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze  di  cui
all'articolo 124. 
                              Art. 118. 
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione 
  1. L'esercizio dell'opzione per la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei  redditi  complessivi
netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per  l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto  a
nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica  degli
imponibili, la liquidazione dell'unica imposta  dovuta  o  dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 
  2. Le perdite fiscali relative agli esercizi  anteriori  all'inizio
della tassazione di gruppo  di  cui  alla  presente  sezione  possono
essere  utilizzate  solo  dalle  societa'  cui  si  riferiscono.   Le
eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli  stessi  esercizi
possono essere  utilizzate  dalla  societa'  o  ente  controllante  o
alternativamente  dalle   societa'   cui   competono.   Resta   ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui  all'articolo  43-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. Gli obblighi di versamento  a  saldo  ed  in  acconto  competono
esclusivamente alla controllante.  L'acconto  dovuto  e'  determinato
sulla base dell'imposta relativa  al  periodo  precedente,  al  netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute  d'acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi,  presentata  ai  sensi
dell'articolo  122.  Per  il  primo   esercizio   la   determinazione
dell'acconto dovuto  dalla  controllante  e'  effettuata  sulla  base
dell'imposta, al netto delle  detrazioni,  dei  crediti  d'imposta  e
delle ritenute d'acconto, corrispondente  alla  somma  algebrica  dei
redditi  relativi  al  periodo   precedente   come   indicati   nelle
dichiarazioni dei redditi presentate  per  il  periodo  stesso  dalle
societa' singolarmente considerate. Si applicano, in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154. 
  4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in  quanto
escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al  comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. 
                              Art. 119. 
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione 
  1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in qualita' di controllante o solo in qualita' di  controllata  e  la
sua  efficacia  e'  subordinata   al   verificarsi   delle   seguenti
condizioni: 
    a)  identita'  dell'esercizio  sociale   di   ciascuna   societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante; 
    b)  esercizio  congiunto  dell'opzione  da  parte   di   ciascuna
controllata e dell'ente o societa' controllante; 
    c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata  presso
la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli  atti  e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo  117.  L'elezione  di  domicilio  e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione  di
accertamento o di  irrogazione  delle  sanzioni  relative  all'ultimo
esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di  cui
all'articolo 122; 
    d)  l'avvenuto  esercizio  congiunto  dell'opzione  deve   essere
comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto  mese  del  primo
esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129. 
  2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione  nel  caso  in  cui  per
effetto di operazioni di fusione,  di  scissione  e  di  liquidazione
volontaria si determinano all'interno  dello  stesso  esercizio  piu'
periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129  stabilisce  le
modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per  pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale. 
                              Art. 120. 
               Definizione del requisito di controllo 
  1. Agli effetti della presente sezione si  considerano  controllate
le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a  responsabilita'
limitata: 
    a) al cui capitale sociale  la  societa'  o  l'ente  controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento, da determinarsi relativamente  all'ente  o  societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo,  senza  considerare  le  azioni
prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile; 
    b) al cui utile di bilancio la  societa'  o  l'ente  controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento da determinarsi  relativamente  all'ente  o  societa'
controllante,  tenendo  conto   della   eventuale   demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare  la
quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto  di  voto
esercitabile nell'assemblea generale  richiamata  dall'articolo  2346
del codice civile. 
  2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve
sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente  al  quale
la  societa'  o  ente  controllante  e  la  societa'  controllata  si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione. 
                              Art. 121. 
                 Obblighi delle societa' controllate 
  1.  Per  effetto  dell'esercizio  congiunto  dell'opzione  di   cui
all'articolo  117,  ciascuna  societa'  controllata,  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve: 
    a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi  al  fine
di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle  detrazioni
e dei crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  degli  acconti  autonomamente  versati.  Al  modello  deve  essere
allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4,  lettera  b),
con le indicazioni  richieste  relative  ai  componenti  negativi  di
reddito dedotti; 
    b) fornire alla societa' controllante i  dati  relativi  ai  beni
ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di  cui
all'articolo 123, specificando la differenza residua  tra  valore  di
libro e valore fiscale riconosciuto;