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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1101

Modificazioni al regime daziario temporaneo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-12-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà, piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista, la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a, Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella, parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia, a Bruxelles l'11 gennaio 1951:
Convenzione sulla Nomenclatura, per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura, per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale per alcuni prodotti;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077, e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1



Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, si applicano:
a) il dazio del 5% (*) sul valore per le masse positive per accumulatori a base di idrossido di nichelio e di grafite (voce della tariffa doganale ex 389, voce della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 38.19);
b) il dazio del 12% (*) sul valore, senza limiti di contingenti, per i pannelli, lastre, blocchi e simili, di legno e prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura e di trucioli di legno, agglomerati con o senza resine naturali o artificiali o con o senza altri leganti organici, porosi per isolamento (voce della tariffa ex 546; voce della nuova nomenclatura ex 48.09, ex 48.18-b);
c) il dazio del 12% (*) sul valore per le taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a metri 2,60 fino a metri 3,60 e con velocità di lavoro superiore a metri 500 per minuto primo (voce della tariffa ex 1096, voce della nuova nomenclatura ex 84.33-a).