LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 52 
               Razionalizzazione della spesa sanitaria 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2003,  i  cittadini  che  usufruiscono
delle  cure  termali,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati
dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28  maggio  1999,  n.  329,
degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per  cento
e dei grandi invalidi del lavoro,  sono  tenuti  a  partecipare  alla
spesa per un importo di 50 euro. 
  2. A decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito  degli  accordi  di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24  ottobre  2000,  n.  323,
sara' fissata la misura dell'importo massimo di  partecipazione  alla
spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537,  e  successive  modificazioni,  qualora  le
previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta. 
  3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore
termale, il Governo, anche nell'ambito  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  assicura  la   compiuta   attuazione   delle
disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
  4. Tra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.  112,  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005,  sono  ricompresi  anche  i
seguenti: 
    a) l'attivazione nel proprio territorio  del  monitoraggio  delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di
cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge  23
dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalita'
definite in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) l'adozione dei criteri  e  delle  modalita'  per  l'erogazione
delle prestazioni che non soddisfano il principio  di  appropriatezza
organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, in
attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.  19  del  23  gennaio  2002;  la  relativa
verifica avviene secondo modalita' definite  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
    c)  l'attuazione  nel  proprio  territorio,   nella   prospettiva
dell'eliminazione o del significativo  contenimento  delle  liste  di
attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento,  presso  gli
ospedali  pubblici,  degli  accertamenti   diagnostici   in   maniera
continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei
sette  giorni  della  settimana,  in  armonia  con  quanto   previsto
dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalita'
di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche  e  indirizzi
applicativi sulle liste di attesa.  A  tale  fine,  la  flessibilita'
organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro
straordinario  e  della  pronta   disponibilita',   potranno   essere
utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente  utilizzate
per finalita' non prioritarie, per  ampliare  notevolmente  l'offerta
dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive  di  degenza.
Annualmente le regioni predispongono una  relazione,  da  inviare  al
Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati
raggiunti; 
    d) l'adozione di provvedimenti  diretti  a  prevedere,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
la  decadenza  automatica  dei  direttori  generali  nell'ipotesi  di
mancato  raggiungimento  dell'equilibrio  economico   delle   aziende
sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende ospedaliere autonome. 
  5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  le  parole:  "e  al  12,5  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o
superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle  seguenti:  "compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento  per  le  specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore  a  euro
154,94.  Il  Ministero  della  salute,  sentite   le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative  delle  farmacie  pubbliche  e
private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo  e  i
limiti di fatturato, di cui al presente comma". 
  7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  e'   soppresso.   Conseguentemente,   sono
rideterminati  i  prezzi  dei  medicinali  stabiliti  in  base   alla
deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
  8. La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di  cui  al
decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del  23  ottobre
2002, e' rideterminata nella misura massima del 20 per cento. 
  9. Anche al fine di  potenziare  il  processo  di  attivazione  del
monitoraggio    delle    prescrizioni     mediche,     farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere, di cui  al  comma  4,  lettera  a),  di
contenere    la    spesa    sanitaria,    nonche'    di    accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con
i cittadini e le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  incaricati  dei
pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
della salute, il  Ministro  dell'interno,  e  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri  decreti  di  natura  non
regolamentare stabilisce le  modalita'  per  l'assorbimento,  in  via
sperimentale e senza oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello
Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta  nazionale
dei servizi e per la progressiva utilizzazione della  carta  medesima
ai fini sopra descritti. 
  10. All'articolo  3  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al
comma 3, le parole: "l'anno 2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4,  le  parole:  "l'esercizio  2002"
sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003". 
  11.  Dalla   data   di   entrata   in   vigore   del   decreto   di
riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi  dell'articolo  9,
commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro  e
non oltre il  16  gennaio  2003  la  riduzione  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,   n.   112,   e'
rideterminata nella misura del 7 per cento. 
  12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  185,  come  modificato
dall'articolo 2, comma  2,  della  legge  8  ottobre  1997,  n.  347,
dall'articolo 5, comma 2, della legge 14  ottobre  1999,  n.  362,  e
dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'
prorogato al 31 dicembre 2008. (42) 
  13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, le imprese produttrici devono versare, a  favore  del
Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per  il  quale
sia stato gia' corrisposto il  contributo  di  lire  40.000  previsto
dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  la
somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede  di
primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2,  lettera
A), annesso al decreto del Ministro della sanita' 22  dicembre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. 
  14. Entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al  comma
13 sara' attribuito, da parte del Ministero della salute,  un  numero
provvisorio di registrazione. 
  15. A  tutti  i  medicinali  omeopatici  per  i  quali  le  aziende
produttrici  hanno  versato  la  somma  di  lire  40.000,  ai   sensi
dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'
consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi: 
    a) variazioni del confezionamento primario; 
    b) quantita' del contenuto; 
    c) variazione di una  o  piu'  diluizioni  del  o  dei  materiali
divpartenza  purche'  la  nuova  diluizione  sia  piu'   alta   della
precedente; 
    d) sostituzione di un componente con uno analogo; 
    e) eliminazione di uno o piu' componenti; 
    f)   variazione    del    titolare    dell'autorizzazione    alla
commercializzazione; 
    g) variazione del nome commerciale; 
    h) variazione del sito di produzione; 
    i) variazione del produttore. 
  16. Il richiedente deve allegare, per ogni  variazione  notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997. La variazione si
intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica. 
  17. Ai medicinali  omeopatici  non  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 5-bis  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della  legge  1
marzo 2002, n. 39. 
  18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato,  in  via
aggiuntiva rispetto a  quanto  stabilito  dall'Accordo  tra  Governo,
regioni e province autonome di Trento  e  di  Bolzano  dell'8  agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  207  del  6  settembre
2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione  della  minore
somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50  milioni
di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'" di Roma. 
  19.  Alle  imprese   farmaceutiche   titolari   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito  organizzare
o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti  in
Italia o all'estero  per  gli  anni  2004,  2005  e  2006  congressi,
convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, e successive  modificazioni,  nella  misura
massima del 50 per cento  di  quelli  notificati  al  Ministro  della
salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7  del  citato
articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale  di  cui
al periodo precedente  gli  eventi  espressamente  autorizzati  dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui  all'articolo
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. 
  20. A decorrere dal 1 gennaio  2003  l'importo  del  reddito  annuo
netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d),  della  legge  27
ottobre 1993, n. 433, e' elevato a 10.717  euro.  L'importo  suddetto
puo' essere elevato ogni due anni  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. 
  21. Al fine di potenziare le attivita'  di  ricerca,  assistenza  e
cura dei malati oncologici,  e'  assegnato  al  Centro  nazionale  di
adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2004  e
2005 per la realizzazione  di  un  centro  nazionale  di  adroterapia
oncologica  integrato  con  strutture  di  ricerca  e   sviluppo   di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia. 
  22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre  2001,  n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione",  sono
inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 287"; 
    b) nel secondo periodo, dopo le  parole:  "credito  di  imposta",
sono inserite le seguenti: ",  riconosciuto  automaticamente  secondo
l'ordine  cronologico  dei  relativi  atti  di  convenzionamento,   e
subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da
presentare  entro  il  31  marzo  di  ciascun   anno   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  per  le  politiche
fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1  milione  di  euro  per
ciascun istituto richiedente"; 
    c) nel terzo periodo, le parole:  "sono  individuati  annualmente
gli istituti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole:  "e  la  misura
massima dello stesso" sono soppresse. 
  23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge  7  luglio  1901,  n.
306, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
    "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti  agli
ordini  professionali  italiani  dei  farmacisti,  medici  chirurghi,
odontoiatri e veterinari, nella misura  stabilita  dal  consiglio  di
amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalita'  di
versamento con regolamenti soggetti  ad  approvazione  dei  ministeri
vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo
30 giugno 1994, n. 509". 
  24. All'articolo 29 della legge  18  febbraio  1999,  n.  28,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato" fino
a:  "per  l'anno  1999  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
assumere, secondo un piano approvato  dal  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  impegni  pluriennali  corrispondenti  alle  rate  di
ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno
ventennali"; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente:  "Le
rate  di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai   fornitori   sono
corrisposte dal Corpo della  Guardia  di  finanza  direttamente  agli
istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento". 
  25.  Gli  ulteriori  adeguamenti  al  prezzo   medio   europeo   da
effettuarsi secondo criteri e modalita'  stabilite  dal  CIPE,  sulla
base dei dati di vendita  e  dei  prezzi  nell'anno  2001  nei  paesi
dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal  10  luglio  2003.
Fino a tale data e' comunque sospeso il processo di riallineamento al
prezzo  medio  europeo  calcolato  secondo  i  criteri  di  cui  alla
deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998. 
  26. Il termine di cui al comma 25 e'  ulteriormente  prorogato  nel
caso in cui l'incidenza della  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
risulti eccedere il tetto programmato previsto  dall'articolo  5  del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 
  27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
sostituito dal seguente: 
    "9. E' istituita  la  struttura  tecnica  interregionale  per  la
disciplina  dei  rapporti  con  il  personale  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale.  Tale  struttura,  che  rappresenta  la
delegazione  di  parte  pubblica  per  il   rinnovo   degli   accordi
riguardanti il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale,  e'
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte,  limitatamente  alle
materie di rispettiva  competenza,  i  rappresentanti  dei  Ministeri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche  sociali,
e della salute, designati dai rispettivi  Ministri.  Con  accordo  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  disciplinato  il
procedimento  di  contrattazione  collettiva  relativo  ai   predetti
accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40,  41,  42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003". ((86)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
8-undecies) che il termine di cui al comma 12,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (86) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
688) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementata di 259.640 euro
annui a decorrere dall'anno 2019".