LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

note: Entrata in vigore della legge: 9-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29
         Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili
                per il Corpo della Guardia di finanza

  1.  Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di
contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore
articolazione  sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia
di finanza ed una maggiore mobilita' del personale, e' autorizzata la
realizzazione  di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e
l'acquisto  di  immobili  destinati a caserme ed alloggi di servizio,
nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.
  2.  L'approvazione  dei progetti ricompresi nel programma di cui al
comma  1,  in  corrispondenza  di  effettive  esigenze di difesa e di
sicurezza,  equivale  a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e
indifferibilita'  delle  opere e costituisce variante dello strumento
urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate
a quelle destinate alla difesa militare.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 )).
  4.  Per  l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il
Corpo  della  Guardia  di  finanza (( puo' assumere, secondo un piano
approvato   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  impegni
pluriennali  corrispondenti  alle  rate  di  ammortamento  dei  mutui
contratti  dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali )) di lire
12.100  milioni per l'anno 2000. (( Le rate di ammortamento dei mutui
contratti  dai  fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di
finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di
autofinanziamento.  ))  Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni
per  l'anno  1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica per il 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.