DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 29-2-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
               Razionalizzazione del sistema dei costi
                      dei prodotti farmaceutici

  1.  Il  prezzo  di  vendita  al pubblico dei medicinali di cui alla
lettera  a)  dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n.  537,  ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della
salute  4  dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8  febbraio  2002,  e'  ridotto,  fino  al 31 dicembre 2002, del
cinque per cento al netto dell'IVA. (2)
  2.  Sono  esclusi  dalla  riduzione  del prezzo di cui al comma 1 i
medicinali  emoderivati  estrattivi  e  da DNA ricombinante nonche' i
medicinali  da  DNA  ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto
del   Ministro   della  sanita'  22  dicembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a
cinque euro.
  3.   Alle   imprese   farmaceutiche   titolari  dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio   di  medicinali,  e'  consentito  di
organizzare  o  contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche
indiretti  all'estero  per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o
riunioni  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento
di  quelli  notificati  al  Ministero  della  salute nell'anno 2001 o
autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.
  4.  La  spesa  delle  imprese  farmaceutiche per la organizzazione,
partecipazione  e  il  finanziamento  anche  indiretto  di  convegni,
congressi,  seminari  o  riunioni  di cui al comma 3 per gli esercizi
2002  e  2003  non potra' eccedere il cinquanta per cento delle spese
sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
  5.  Per  le  imprese  farmaceutiche di nuova costituzione le stesse
spese  non  potranno  comunque  eccedere  l'8 per cento del fatturato
annuo.
  6.  Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002
e  la  differenza  tra  la  spesa  sostenuta  dalla  singola  impresa
farmaceutica   per   la   organizzazione,   la  partecipazione  e  il
finanziamento  anche  indiretto  di  convegni,  congressi, seminari o
riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa
all'anno  2001,  comportera',  a  decorrere  dal  1  gennaio 2003, la
riduzione  percentuale  di  pari  entita'  del  prezzo  di vendita al
pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
  7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti
salvi  quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro
della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
  8-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
  8-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
  8-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
  9.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  24  APRILE  2006,  N.  219 COME
MODIFICATO DAL D.LGS 29 DICEMBRE 2007, N. 274)).
  9-bis.  Il  collegio  sindacale  delle  aziende  sanitarie  e delle
aziende  ospedaliere  segnala  periodicamente  al  direttore generale
dell'azienda,   al   presidente   della   regione   e   al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa
effettuata  rispetto  ai  livelli programmati nei documenti contabili
vigenti  di  finanza pubblica. II direttore generale dell'azienda da'
comunicazione  dei  provvedimenti adottati per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa previsti.
  9-ter.   Le  deliberazioni  della  Commissione  unica  del  farmaco
concernenti  riclassificazione  dei  farmaci  ovvero nuove ammissioni
alla  rimborsabilita',  con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate
con   decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione
tecnica,  verificata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli  effetti  finanziari  dello  stesso.  In particolare la relazione
tecnica  attesta  che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto  ai  livelli  di  spesa  programmati nei documenti contabili
vigenti  di  finanza  pubblica  nonche',  in  particolare, rispetto a
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8  agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre  2001.  I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte
dei conti per la relativa registrazione. (3)
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 52, comma
11)   che   "Dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
riclassificazione  dei  medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9,
commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e
non  oltre  il  16  gennaio  2003  la  riduzione  di  cui  al comma 1
dell'articolo  3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  15  giugno  2002,  n.  112,  e'
rideterminata nella misura del 7 per cento".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 48, comma
30)  che  "A  decorrere  dalla  data  di  insediamento  degli  organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme  previste
dall'articolo  9,  commi  2  e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178".