LEGGE 8 ottobre 1997, n. 347

Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici.

note: Entrata in vigore della legge: 16/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1999)
Testo in vigore dal: 4-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
         Disposizioni transitorie - Differimento di termini
  1.  Il  decreto  del  Ministro della sanita' di cui all'articolo 3,
comma   1-ter,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  185,
introdotto  dall'articolo 1, comma 1, della presente legge e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  Il  termine  del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre
1997  previsti  dall'articolo  7, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995
e  al  ((  31  dicembre 2001 )). Fatto salvo quanto disposto ai sensi
dell'articolo  1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione
relativa   alla   presenza   sul   mercato  italiano  del  medicinale
omeopatico,  prevista  dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto
legislativo  n.  185  del  1995,  deve essere presentata al Ministero
della  sanita'  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma
3,  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' differito al 6
giugno  1995.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si
applicano  anche  ai  medicinali  omeopatici  prodotti  in  paesi non
appartenenti  all'Unione  europea  presenti sul mercato italiano alla
data del 6 giugno 1995 e comunque modificati )).