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LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

note: Entrata in vigore della legge 4-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2008)
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Testo in vigore dal:  4-11-1999

Art. 5

(Medicinali omeopatici prodotti in paesi
non appartenenti all'Unione europea)
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati".
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, le parole: "al 6 giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2001".
Nota all'art. 5;
- L'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 (Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici), nel testo modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 2 (Disposizioni transitorie - Differimento di termini). (Omissis).
3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è differito al 6 giugno 1995. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995
- L'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 347/97, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2. Disposizioni transitorie - Differimento di termini). (Omissis).
2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al 31 dicembre 2001.
Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo I della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".