DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 46 
Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale    delle    pubbliche
                           amministrazioni 
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti 
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
n.396 del 1997) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente  rappresentate
dall'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione  collettiva
nazionale.  L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base   agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e  47,  ogni  attivita'
relativa alle relazioni sindacali, alla  negoziazione  dei  contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai  fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.  Sottopone  alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12 giugno 1990, n. 146, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
gli accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge citata. 
   2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi  dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione  integrativa.  Sulla  base  di
apposite  intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata   anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate  nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,  in
relazione   all'articolazione   della    contrattazione    collettiva
integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle  pubbliche
amministrazioni interessate, possono  essere  costituite,  anche  per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale. 
  3.  L'ARAN  cura   le   attivita'   di   studio,   monitoraggio   e
documentazione   necessarie   all'esercizio   della    contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo,  ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita'
e   alle   commissioni   parlamentari   competenti,    un    rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici  dipendenti.
A tale fine l'ARAN si  avvale  della  collaborazione  dell'ISTAT  per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la  formulazione  di
modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi',  della
collaborazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione  del
bilancio  dello  Stato,  del  conto  annuale  del  personale  e   del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti  riguardanti
il costo del lavoro pubblico. 
  4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei  contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa  e
presenta annualmente al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati  di
settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e  la  congruenza
della ripartizione fra le materie regolate  dalla  legge,  quelle  di
competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza  dei
contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. 
  5. Sono organi dell'ARAN: 
    a) il Presidente; 
    b) il Collegio di indirizzo e controllo. (33) 
  6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  previo  parere  della   Conferenza
unificata. Il Presidente  rappresenta  l'agenzia  ed  e'  scelto  fra
esperti in materia  di  economia  del  lavoro,  diritto  del  lavoro,
politiche del personale e strategia aziendale,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le incompatibilita' di cui al comma  7-bis.  Il  Presidente  dura  in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La
carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi  altra  attivita'
professionale a carattere continuativo, se  dipendente  pubblico,  e'
collocato in aspettativa  o  in  posizione  di  fuori  ruolo  secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 
  7. Il collegio di indirizzo e controllo e'  costituito  da  quattro
componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza  in  materia
di relazioni sindacali e di gestione del  personale,  anche  estranei
alla pubblica amministrazione e dal presidente  dell'Agenzia  che  lo
presiede; due di essi sono designati con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta,  rispettivamente,  del  Ministro
per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  gli  altri  due,  rispettivamente,
dall'ANCI e  dall'UPI  e  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale  e  ne
assicura  l'omogeneita',  assumendo   la   responsabilita'   per   la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in coerenza con le  direttive  contenute  negli  atti  di  indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. 
  7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e  controllo
ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che  ricoprano
o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali.  L'incompatibilita'  si  intende  estesa  a
qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con  le
predette  organizzazioni  sindacali  o  politiche.  L'assenza   delle
predette cause di incompatibilita' costituisce presupposto necessario
per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. 
  8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale: 
    a) delle risorse derivanti da contributi  posti  a  carico  delle
singole amministrazioni dei  vari  comparti,  corrisposti  in  misura
fissa per dipendente in servizio.  La  misura  annua  del  contributo
individuale e' definita, sentita l'ARAN,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la  Conferenza
unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;)) 
    b) di quote per l'assistenza alla  contrattazione  integrativa  e
per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico  dei
soggetti che se ne avvalgano. 
  9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata: 
    a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione  di
risorse pari all'ammontare dei contributi  che  si  prevedono  dovuti
nell'esercizio   di   riferimento.   L'assegnazione   e'   effettuata
annualmente sulla base della quota definita al comma 8,  lettera  a),
con la legge annuale di bilancio,  con  imputazione  alla  pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  ministero
dell'economia e finanze; 
    b) per  le  amministrazioni  diverse  dal]o  Stato,  mediante  un
sistema di trasferimenti da definirsi tramite  decreti  del  Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro  ((dell'economia
e delle finanze)) e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonche', per gli aspetti di  interesse  regionale  e  locale,  previa
intesa  espressa   dalla   Conferenza   unificata   Stato-regioni   e
Stato-citta'. 
  10. L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico.  Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio  bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono  soggetti  al  controllo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da  esercitarsi  entro
quarantacinque giorni  dal  ricevimento  degli  stessi.  La  gestione
finanziaria e' soggetta  al  controllo  consuntivo  della  Corte  dei
conti. 
  11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base
ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi  posti
si provvede nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  tramite
concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato. 
  12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di  personale,
anche  di  qualifica  dirigenziale,   proveniente   dalle   pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori  ruolo
in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti  comandati  o
collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento
economico  delle  amministrazioni  di  provenienza.  Ad   essi   sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni  contrattuali  vigenti,
le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttivita' per  il
personale  non  dirigente  e  per  i  dirigenti  la  retribuzione  di
posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di  comando  o
di fuori ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.127.
L'ARAN  puo'  utilizzare,  sulla  base  di  apposite  intese,   anche
personale direttamente messo a disposizione dalle  amministrazioni  e
dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.  L'ARAN  puo'
avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni  con  modalita'  di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma  10,
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti. 
  13. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di  loro  competenza,  di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o  provinciale  ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  58,
comma 2) che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi  organi  dell'ARAN
di cui all'articolo 46, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi
organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,
continuano ad operare gli organi in carica alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto."