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DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1993, n. 470

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1994)
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Testo in vigore dal:  9-12-1993

Art. 17

1. L'art. 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Agenzia per la rappresentanza negoziale). - 1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni.
Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.
2. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.
3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno, un presidente.
4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle province e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle regioni è espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità del parere reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia.
5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli "standards" di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia nella contrattazione collettiva.
7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.
8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono defi- nite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di 25 dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale".