DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
           (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). 
 
  1. Il potere di  indirizzo  nei  confronti  dell'ARAN  e  le  altre
competenze  relative  alle  procedure  di  contrattazione  collettiva
nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni  attraverso
le  proprie  istanze  associative   o   rappresentative,   le   quali
costituiscono comitati  di  settore  che  regolano  autonomamente  le
proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni  caso,
le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 47, si considerano  definitive  e  non
richiedono  ratifica   da   parte   delle   istanze   associative   o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 
  2.  E'  costituito  un  comitato  di  settore   nell'ambito   della
Conferenza delle Regioni, che esercita ((...)) le competenze  di  cui
al comma 1,  per  le  regioni,  i  relativi  enti  dipendenti,  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario  nazionale;  a  tale  comitato
partecipa un rappresentante del Governo, designato dal  Ministro  del
lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  per  le  competenze
delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito
un comitato di settore nell'ambito  dell'Associazione  nazionale  dei
Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e
dell'Unioncamere che esercita ((...)) le competenze di cui  al  comma
1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere  di  commercio  e
dei segretari comunali e provinciali. 
  3. Per tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come  comitato  di
settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  finanze.  Al  fine   di   assicurare   la
salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle
categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono  emanati  per
il  sistema  scolastico,   sentito   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la  Conferenza
dei rettori delle universita' italiane;  le  istanze  rappresentative
promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli  enti  pubblici
non economici ed il presidente del Consiglio nazionale  dell'economia
e del lavoro. 
  4.  Rappresentati  designati  dai  Comitati  di   settore   possono
assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative.  I  comitati  di
settore  possono  stipulare  con  l'ARAN  specifici  accordi  per   i
reciproci rapporti in  materia  di  contrattazione  e  per  eventuali
attivita' in comune. Nell'ambito del  regolamento  di  organizzazione
dell'ARAN per assicurare  il  miglior  raccordo  tra  i  Comitati  di
settore delle Regioni  e  degli  enti  locali  e  l'ARAN,  a  ciascun
comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di contrattazione collettiva di  cui  all'articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti  ((o  che
si applicano a un comparto per il  quale  operano  piu'  comitati  di
settore)) le funzioni di indirizzo e  le  altre  competenze  inerenti
alla contrattazione collettiva  sono  esercitate  collegialmente  dai
comitati di settore. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 3, comma 3)
che "All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte  le
seguenti: "e, per  il  comparto  delle  Agenzie  fiscali,  sentiti  i
direttori delle medesime"".