DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 48 
Disponibilita'  destinate  alla   contrattazione   collettiva   nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica 
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
  d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e 
successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs 
                           n.387 del 1998) 
 
  1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)),  quantifica,  in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto  1978,  n.
468 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  l'onere  derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello
Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati  gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato  per  la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato  di  cui
all'articolo 40, comma 3-bis. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,  nonche'
per le universita' italiane, gli enti pubblici non  economici  e  gli
enti e le  istituzioni  di  ricerca,  ivi  compresi  gli  enti  e  le
amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri  derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati  a  carico
dei  rispettivi  bilanci  nel  rispetto   dell'articolo   40,   comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle  amministrazioni  regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono  definite
dal Governo, nel rispetto dei  vincoli  di  bilancio,  del  patto  di
stabilita' e di  analoghi  strumenti  di  contenimento  della  spesa,
previa consultazione con le rispettive  rappresentanze  istituzionali
del sistema delle autonomie. 
  3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri  nonche'  l'indicazione  della  copertura
complessiva  per  l'intero   periodo   di   validita'   contrattuale,
prevedendo  con  apposite  clausole  la  possibilita'  di   prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di' accertata esorbitanza  dai
limiti di spesa. 
  4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta  in
apposito   fondo   dello   stato   di   previsione   del    Ministero
((dell'economia  e  delle   finanze))   in   ragione   dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei  singoli  contratti  di
comparto,  il  Ministero  ((dell'economia  e   delle   finanze))   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti,  le  somme  destinate  a
ciascun  compatto  mediante  assegnazione  diretta   a   favore   dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione,  per  il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento
ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore  dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura  dei
relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle  amministrazioni
dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente  decreto,
l'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   rinnovo   dei   contratti
collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i
bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 
  5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4  devono
trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei  bilanci   delle
amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere   assegnate   ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V  del  presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni  regionali
di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della  spesa  per
il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  utilizzando,   per
ciascun comparto, insiemi significativi  di  amministrazioni.  A  tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre  che  dei  servizi  di
controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.