DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
            Contratti collettivi nazionali e integrativi 
      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del 
d.lgs. n. 396 del 1997 e  successivamente  modificato  dall'art.  43,
                 comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1. ((La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di  lavoro
e le relazioni sindacali e si svolge con le  modalita'  previste  dal
presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni  disciplinari,
alla valutazione delle prestazioni ai fini della  corresponsione  del
trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva
e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono  escluse
dalla    contrattazione    collettiva    le     materie     attinenti
all'organizzazione degli uffici,  quelle  oggetto  di  partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la  materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421.)) 
  2.  Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le   Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41,  comma
5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sono
definiti fino a un massimo  di  quattro  comparti  di  contrattazione
collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro  separate
aree per la dirigenza. Una apposita ((area o))  sezione  contrattuale
di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo  15
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni. Nell'ambito dei  comparti  di  contrattazione  possono
essere  costituite  apposite  sezioni  contrattuali  per   specifiche
professionalita'. 
  3. La contrattazione collettiva  disciplina,  in  coerenza  con  il
settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i  diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. 
La durata viene stabilita in modo  che  vi  sia  coincidenza  fra  la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 
  3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano  autonomi  livelli  di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo  7,
comma 5, e dei vincoli di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.  La
contrattazione collettiva integrativa assicura  adeguati  livelli  di
efficienza  e  produttivita'  dei  servizi   pubblici,   incentivando
l'impegno e la  qualita'  della  performance  ((,  destinandovi,  per
l'ottimale   perseguimento   degli   obiettivi    organizzativi    ed
individuali,  una  quota  prevalente  delle  risorse  finalizzate  ai
trattamenti  economici  accessori  comunque  denominati))  ai   sensi
dell'articolo 45, comma 3. ((La  predetta  quota  e'  collegata  alle
risorse variabili  determinate  per  l'anno  di  riferimento.))  ((La
contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie,  con
i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi  nazionali,
tra i soggetti  e  con  le  procedure  negoziali  che  questi  ultimi
prevedono; essa puo' avere  ambito  territoriale  e  riguardare  piu'
amministrazioni. I  contratti  collettivi  nazionali  definiscono  il
termine delle sessioni negoziali in sede  decentrata.  Alla  scadenza
del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e  liberta'
di iniziativa e decisione. 
  ((3-ter. Nel  caso  in  cui  non  si  raggiunga  l'accordo  per  la
stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,  qualora  il
protrarsi   delle   trattative   determini   un   pregiudizio    alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei  principi
di  correttezza  e  buona  fede  fra  le   parti,   l'amministrazione
interessata  puo'  provvedere,  in  via  provvisoria,  sulle  materie
oggetto del mancato accordo fino  alla  successiva  sottoscrizione  e
prosegue le trattative al fine di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
conclusione  dell'accordo.  Agli  atti  adottati  unilateralmente  si
applicano   le   procedure    di    controllo    di    compatibilita'
economico-finanziaria  previste  dall'articolo  40-bis.  I  contratti
collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di  durata
delle  sessioni  negoziali  in  sede  decentrata,  decorso  il  quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso  provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E'  istituito
presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalita'  con  cui  ciascuna  amministrazione
adotta gli atti di cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati  in  ordine  alla
sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'    dell'azione
amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano   compensi,   gettoni,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.)) 
  3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  indicate  all'articolo  45,  comma   3-bis,
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i  quali  si  deve
svolgere  la  contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per  quanto
concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono
destinare risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
limiti stabiliti dalla contrattazione  nazionale  e  nei  limiti  dei
parametri di virtuosita' fissati per  la  spesa  di  personale  dalle
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ((degli obiettivi  di
finanza pubblica)) e di analoghi  strumenti  del  contenimento  della
spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e'  correlato  all'affettivo  rispetto  dei  principi  in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle  regioni  e  agli  enti
locali secondo quanto previsto dagli articoli 16  e  31  del  decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni.   Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto  con  i
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi  nazionali
o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale  livello
negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei  limiti  di  competenza  imposti
dalla contrattazione nazionale o dalle norme di  legge,  le  clausole
sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite  ai  sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del  codice  civile.  ((In
caso di superamento di vincoli finanziari accertato  da  parte  delle
sezioni  regionali  di  controllo  della   Corte   dei   conti,   del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della
sessione negoziale successiva, con quote  annuali  e  per  un  numero
massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato
il  superamento  di  tali  vincoli.  Al  fine  di  non   pregiudicare
l'ordinata   prosecuzione   dell'attivita'    amministrativa    delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'  eccedere
il  25  per  cento  delle  risorse  destinate   alla   contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo
40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In  alternativa
a quanto disposto dal periodo  precedente,  le  regioni  e  gli  enti
locali possono prorogare il termine per procedere al  recupero  delle
somme indebitamente erogate, per un periodo non  superiore  a  cinque
anni, a condizione che adottino  o  abbiano  adottato  le  misure  di
contenimento  della  spesa  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  6  marzo   2014,   n.   16,   dimostrino   l'effettivo
conseguimento  delle  riduzioni  di  spesa  previste  dalle  predette
misure, nonche' il conseguimento  di  ulteriori  riduzioni  di  spesa
derivanti dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
altri settori anche con riferimento  a  processi  di  soppressione  e
fusione di societa', enti o agenzie strumentali.  Le  regioni  e  gli
enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo  precedente
con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di  ciascun  anno
in cui e' effettuato il  recupero.))  Le  disposizioni  del  presente
comma trovano applicazione a  decorrere  dai  contratti  sottoscritti
successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
  3-sexies. A corredo di  ogni  contratto  integrativo  le  pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione  tecnico-finanziaria  ed  una
relazione  illustrativa,   utilizzando   gli   schemi   appositamente
predisposti  e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi   siti
istituzionalidal Ministero dell'economia e delle  finanze  di  intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali  relazioni  vengono
certificate dagli organi di controllo  di  cui  all'articolo  40-bis,
comma 1. 
  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla  data  della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano  l'osservanza  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti. 
  ((4-bis.  I  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   devono
prevedere  apposite  clausole  che   impediscono   incrementi   della
consistenza  complessiva  delle  risorse  destinate  ai   trattamenti
economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a  livello
di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,  rilevati
a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione
in determinati periodi in cui e'  necessario  assicurare  continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza o,  comunque,  in  continuita'
con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale,  significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 
  4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati  alla  contrattazione  integrativa  e  di  consentirne   un
utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti
del personale, nonche' di miglioramento della produttivita'  e  della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede
al riordino, alla razionalizzazione  ed  alla  semplificazione  delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo  dei  fondi  destinati
alla contrattazione integrativa.))