DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (14G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/3/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2017)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti
alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. 
 
  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli
finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono
obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse
finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale
dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si
e' verificato il superamento  di  tali  vincoli.  ((Al  fine  di  non
pregiudicare l'ordinata  prosecuzione  dell'attivita'  amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota  del  recupero  non  puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla  contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
corrispondentemente incrementato.)) Nei  predetti  casi,  le  regioni
adottano  misure  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale,
ulteriori rispetto a quelle gia' previste  dalla  vigente  normativa,
mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione  finalizzati  alla
razionalizzazione    e    allo    snellimento     delle     strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del  personale
dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento  e  della  spesa
complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al
10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione
organizzativa garantendo in ogni caso la  riduzione  delle  dotazioni
organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui  all'articolo
263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine
di conseguire l'effettivo contenimento della spesa,  alle  unita'  di
personale eventualmente  risultanti  in  soprannumero  all'esito  dei
predetti  piani  obbligatori  di  riorganizzazione  si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  2,  commi   11   e   12,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza
della predetta norma. Le cessazioni  dal  servizio  conseguenti  alle
misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come
risparmio  utile  per  definire  l'ammontare   delle   disponibilita'
finanziarie da destinare alle assunzioni o  il  numero  delle  unita'
sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le  Regioni
e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali,  ai  fini  del
relativo monitoraggio, una relazione illustrativa  ed  una  relazione
tecnico-finanziaria che, con  riferimento  al  mancato  rispetto  dei
vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori  di
riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi  per
il contenimento della spesa per il personale ovvero delle  misure  di
cui al terzo periodo. (4) 
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di
stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare  di  cui
al primo  periodo  del  comma  1,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma  1  nonche'
di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi  4  e  5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1  e  2,
non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo  del  comma
3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei  fondi,  comunque
costituiti, per la contrattazione decentrata  adottati  anteriormente
ai termini di  adeguamento  previsti  dall'articolo  65  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni,  che
non   abbiano   comportato   il   riconoscimento   giudiziale   della
responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti  locali
che hanno rispettato il  patto  di  stabilita'  interno,  la  vigente
disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1,  2-bis,  21  e  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere  di  contenziosi  a  carico
delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli  enti  locali  che,
nel periodo 2010-2013, hanno attivato,  anche  attraverso  l'utilizzo
dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli  previsti
dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo  della
spesa di personale limitatamente alla  parte  di  spesa  coperta  dai
finanziamenti regionali, iniziative di  politica  attiva  del  lavoro
finalizzate  alla  creazione  di  soluzioni  occupazionali  a   tempo
determinato dei lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   280,   possono,
limitatamente al medesimo  periodo,  provvedere  al  pagamento  delle
competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita'
interno e nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  garantendo
comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che  cio'
determini l'applicazione delle sanzioni previste  dalla  legislazione
vigente. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai  soli
aspetti retributivi  e  non  possono  in  alcun  modo  comportare  il
consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei
vincoli di finanza pubblica. 
  3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo  1,  comma  209,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
15-quater) che "Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  abbiano
gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il  personale
in attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  fermo  restando  il  rispetto  dei
vincoli finanziari ivi  richiamati,  possono  prorogare  i  piani  di
recupero  delle  somme  indebitamente  erogate  di  cui  al  medesimo
articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a  cinque  anni,  a
condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento  delle  riduzioni
di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento  di
ulteriori riduzioni di spesa derivanti  dall'adozione  di  misure  di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a
processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie
strumentali".