DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 6-9-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 65. 
 
      Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti 
 
 
  1. Entro il  31  dicembre  2010,  le  parti  adeguano  i  contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto alle disposizioni riguardanti la  definizione  degli
ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione  collettiva  e
alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni  del  Titolo
III del presente decreto. ((4)) 
  2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e  non
sono ulteriormente applicabili. ((4)) 
  3. In via transitoria,  con  riferimento  al  periodo  contrattuale
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le
aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40,  comma  2,  e  41,
comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  54  e  56  del  presente
decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali  con  le
organizzazioni sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative.  In
deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001, sono prorogati  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010. 
  4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i  termini
di cui ai commi 1 e 2 sono fissati  rispettivamente  al  31  dicembre
2011  e  al  31  dicembre  2012,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'((articolo 31, comma 4.)) ((4)) 
  5.  Le  disposizioni  relative   alla   contrattazione   collettiva
nazionale di cui al presente decreto legislativo si  applicano  dalla
tornata successiva a quella in corso. ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l'adeguamento  dei
contratti collettivi integrativi e' necessario solo per  i  contratti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto
legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si
applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo
decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma  2)  che  "L'articolo  65,
comma 5,  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  si
interpreta nel senso che  le  disposizioni  che  si  applicano  dalla
tornata  contrattuale  successiva  a  quella  in  corso  al   momento
dell'entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in
particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46,
commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1,
del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche'  quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009".