DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 280

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-1997
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-1997
                               Art. 3.
                  Campo e condizioni di applicazione
  1.  I lavori  di pubblica  utilita' sono  attivati nei  settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e
del  territorio,  dello  sviluppo  rurale  e  dell'acquacoltura,  del
recupero  e della  riqualificazione  degli spazi  urbani  e dei  beni
culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto
del  Ministro  del lavoro  e  della  previdenza sociale,  sentita  la
conferenza Statocitta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
  2. I  progetti sono di  durata determinata non superiore  ai dodici
mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.
  3. Le  modalita' di attuazione  dei progetti di lavori  di pubblica
utilita' sono  quelle stabilite  dall'articolo 1 del  decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  con particolare  riferimento  alle  misure
previste nell'articolo 1, comma 1,  ai fini della tempestivita' degli
interventi per  la promozione e l'attivazione  dei progetti, compresa
la  designazione di  un commissario  che provveda  all'esecuzione del
progetto,  da  parte  del  Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentito  il  Ministro  dell'interno,  in  caso  di  mancata
esecuzione da parte dell'ente promotore.
           Note all'art. 3:
            -    L'art. 1   del   D.L.   1 ottobre   1996,   n.  510,
          convertito,  con modificazioni,  dalla legge   28  novembre
          1996, n.  608 (Disposizioni urgenti  in materia  di  lavori
          socialmente   utili,  di interventi  a sostegno del reddito
          e nel settore previdenziale), e' il seguente:   "Art.    1.
          (Disposizioni    per l'attivazione  dei lavori  socialmente
          utili).  -  1.   Al  fine  di  consentire     l'attivazione
          di  lavori socialmente  utili, il  Fondo per  l'occupazione
          di    cui  all'art.    1,  comma 7, del decreto - legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19 luglio  1993, n. 236, e incrementato ai sensi del
          comma  4 e, in attesa della revisione  della disciplina sui
          lavori socialmente utili a cui si dovra' provvedere entro e
          non oltre un anno  dalla data di entrata   in vigore  della
          legge    di  conversione  del presente decreto   - legge, a
          questi ultimi  trova applicazione la normativa previgente a
          quella recata dall'art. 14 del decreto -  legge  16  maggio
          1994, n. 299,  convertito con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1994,  n. 451, integrata ai  sensi del comma 2.  Ai
          fini  della  tempestivita'  degli  interventi   per      la
          promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
            a)  per  gli  enti  locali spetta alla giunta assumere le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti;
            b)  per  gli  enti  locali,      la   giunta,   ai   fini
          dell'approvvigionamento  di quanto  strettamente necessario
          per  la    immediata  operativita'  dei  progetti,     puo'
          ricorrere,    previa  autorizzazione    del   prefetto,   a
          procedure straordinarie,  anche in   deroga alle  normative
          vigenti  in  materia,  fermo restando quanto previsto dalla
          normativa   in   materia   di   lotta   alla   criminalita'
          organizzata;
            c) l'amministrazione  proponente il progetto di    lavori
          socialmente  utili  e   tenuta a procedere,  ricorrendone i
          presupposti,  secondo le disposizioni  dell'art. 14   della
          legge  7 agosto  1990, n.  241, con esclusione del  comma 4
          del  medesimo articolo, nonche'  dell'art. 27 della legge 8
          giugno 1990, n. 142;
            d)  la  commissione  regionale  per l'impiego  e,  per  i
          progetti  interregionali,    la  commissione   centrale per
          l'impiego,  provvedono,  anche     attraverso      apposite
          sottocommissioni,    all'approvazione   del progetto  entro
          sessanta giorni,   decorsi   i   quali il    medesimo    si
          intende  approvato, sempre che entro tale termine non venga
          comunicata al   soggetto  proponente   la  carenza    delle
          risorse   economiche necessarie;
            e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
          disporre,  in    considerazione      della    specificita',
          anche    territoriale, dell'emergenza        occupazionale,
          modalita'       straordinarie      per l'assegnazione   dei
          lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,   ivi  compresa
          l'adozione di  criteri  quali il  carico familiare,  l'eta'
          anagrafica e il luogo di residenza;
            f) in caso  di mancata esecuzione dei lavori  socialmente
          utili  nel termine   previsto   nel  progetto,  il Ministro
          del  lavoro   e   della previdenza   sociale, sentito    il
          Ministro     dell'interno,  designa    un  commissario  che
          provvede all'esecuzione dei lavori.
            2. Le disposizioni di cui al    comma  1  sono  integrate
          dalle  seguenti norme   dell'art. 14  del  decreto -  legge
          16  maggio  1994, n.  299, convertito, con   modificazioni,
          dalla   legge    19  luglio  1994,    n.  451:    comma  1,
          relativamente ai soggetti  promotori e gestori,  nonche' ai
          soggetti utilizzabili nei progetti; commi    3  e  4,  come
          modificati dal comma  3  del presente  articolo;  comma  7.
          Per   l'assegnazione   dei lavoratori si tiene  conto della
          corrispondenza  tra    la  capacita'  dei  lavoratori  e  i
          requisiti  richiesti  per  l'attuazione  dei  progetti e si
          consente  che,  per i  progetti  formulati  con riferimento
          a  crisi aziendali, di settore o  di  area,  l'assegnazione
          avvenga   limitatamente  a     gruppi     di     lavoratori
          espressamente    individuati    nel    progetto   medesimo.
          All'art. 14,  comma 1, del decreto - legge  16 maggio 1994,
          n.  299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio 1994, n.   451,   dopo   il   primo    periodo,    e
          inserito   il   seguente:  "Ai  fini dell'utilizzazione  in
          lavori  socialmente utili   l'iscrizione   agli elenchi  ed
          albi  di cui all'art.  25, comma 5, lettera a), della legge
          23  luglio  1991, n.  223,   non   costituisce  impedimento
          qualora    il soggetto interessato, con  dichiarazione resa
          ai sensi  della legge 4 gennaio   1968,   n. 15,    attesti
          che    all'iscrizione  non    corrisponde l'esercizio della
          relativa attivita' professionale".  3.   All'art.   14  del
          decreto   -   legge  16  maggio 1994,  n.  299, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
          comma 3;   il terzo periodo   e  sostituito  dal  seguente:
          "Tale  importo  puo'  non  essere  dovuto nei casi in cui i
          lavoratori siano adibiti per un  numero    di  ore  ridotto
          proporzionale  alla misura  del trattamento previdenziale o
          sussidio spettante.";   il comma    4  e    sostituito  dal
          seguente:  "4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che non
          fruiscono  di  alcun  trattamento    previdenziale  possono
          essere  impegnati  nell'ambito del progetto  per  non  piu'
          di  dodici mesi  e  per  essi   puo'   essere richiesto,  a
          carico  del    fondo di   cui al comma  7, un  sussidio non
          superiore   a  lire   800.000   mensili.  Il   sussidio  e'
          erogato dall'Istituto nazionale  della previdenza   sociale
          (INPS)  e    per esso trovano applicazione  le disposizioni
          in materia  di mobilita'  e di indennita'  di    mobilita'.
          Ai    lavoratori  medesimi   puo'  essere corrisposto,  dai
          soggetti    proponenti  o    utilizzatori,    un    importo
          integrativo   di  detti  trattamenti,  per le  giornate  di
          effettiva esecuzione delle prestazioni.".  4. Con priorita'
          per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  il
          finanziamento   dei  piani  per  l'inserimento dei  giovani
          privi   di occupazione di cui all'art.  15  del  decreto  -
          legge   16   maggio   1994,  n.     299,  convertito    con
          modificazioni,  dalla legge  19 luglio  1994, n.  451,   il
          Fondo    per l'occupazione   di cui   all'art. 1,  comma 7,
          del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148,  convertito, con
          modificazioni dalla  legge 19  luglio 1993,   n. 236,    e'
          incrementato   di lire  669 miliardi di per l'anno 1995, di
          lire 685,6  miliardi  per  l'anno  1996,  di  lire    591,3
          miliardi  per    l'anno  1997 e   di lire 691,3  miliardi a
          decorrere     dall'anno     1998.     Nell'ambito     delle
          disponibilita',    per  l'anno    1995,  un   importo   non
          inferiore al  quaranta  per cento  e' ripartito  a  livello
          regionale  in relaziane al  numero dei lavoratori di cui al
          comma  5 e all'art. 3 e le  relative risorse sono impegnate
          per  il   finanziamento  di   progetti  che  utllizzano   i
          medesimi lavoratori.   5. Ai soggetti di  cui  all'art.  4,
          commi    1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano
          cessati al   31 dicembre 1994 i  trattamenti  di  mobilita'
          ovvero  di disoccupazione  speciale ed  ai soggetti  di cui
          all'art.  1  del decreto - legge  26 novembre 1993, n. 478,
          convertito, con  modificazioni, dalla  legge   26   gennaio
          1994,  n.  56, nei  cui confronti siano cessati nel periodo
          1  dicembre  1994-31  maggio  1995  i  trattamenti di cassa
          integrazione salariale, i quali non abbiano piu' titolo   a
          fruire   per  ulteriori  periodi  di  alcuno  dei  predetti
          trattamenti, compete  un sussidio nella  misura pari al  64
          per  cento dell'importo  mensile  di  cui  alla lettera  a)
          del  secondo  comma dell'articolo  unico  della  legge   13
          agosto  1980,  n.  427,  come sostituito dall'art. 1, comma
          5, del  decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451, per
          un  periodo  massimo  di  dodici  mesi  e  limitatamente ai
          periodi di loro  occupazione in  lavori socialmente  utili,
          nei   progetti per essi approvati entro  il 31 luglio 1995.
          Il sussidio  e' a carico del Fondo per    l'occupazione  di
          cui  al  comma 4, nei lmiti  delle risorse preordinate alle
          finalita' di cui  al medesimo comma. I lavoratori di cui al
          presente comma    rimangono  iscritti    nelle  liste    di
          mobilita'  sino al 31 dicembre 1995.  6. Fino al  31 maggio
          1995, ai   soggetti di cui  al  comma    5  che  non  siano
          utilizzati   in  lavori  socialmente utili  e'  corrisposto
          un sussidio fissato:
            a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al  31  marzo  1995,
          nella  misura del 70  per cento dell'ultimo trattamento  di
          integrazione   salariale,   di   mobilita'      ovvero   di
          disoccupazione  speciale  fruito:    tale  misura  non puo'
          essere  comunque  superiore  all'importo  derivante   dalla
          misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
            b)  per  il  periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995,
          nella nusura del 64  per cento  di cui  al medesimo   comma
          5,   ridotta del  30 per cento; tale misura non puo' essere
          comunque superiore all'importo del sussidio,  previsto  nel
          periodo di cui alla lettera a).
            7.    Per     consentire   una   migliore   utilizzazione
          delle    risorse  finanziarie  comunitarie,     statali   e
          regionali  mirate    alla  formazione  professionale,    il
          sussidio   di   cui   al comma   5,    viene  erogato    ai
          lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per
          i  periodi  di   effettiva frequenza   successivi   al   31
          maggio  1995  a corsi  di formazione approvati prima    del
          31  marzo 1995,  sino al completamento dei corsi e comunque
          non oltre  il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta
          giorni successivi  il termine  dei corsi,   possono  essere
          assegnati  a  progetti    di lavori socialmente utili,  con
          fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un  periodo
          che  sommato  a  quello  del  corso  di formazione non puo'
          superare dodici mesi.  8.  Per il  periodo  dal 1    giugno
          al 31  luglio  1995 gli  uffici regionali e provinciali del
          lavoro  e  della  massima  occupazione  ovvero le   sezioni
          circoscrizionali per  l'impiego  ovvero   le agenzie    per
          l'impiego,  invitano  i    lavoratori  di cui al comma 5  e
          all'art. 3 non ancora  occupati   in   lavori   socialmente
          utili,    a    partecipare   ad attivita' di   selezione ed
          orientamento ai sensi   e per   gli  effetti  dell'art.  6,
          comma    5  -ter. del decretolegge 20 maggio  1993, n. 148,
          convertito, con   modificazioni, dalla  legge    19  luglio
          1993,    n.  236,  finalizzate  alla   loro assegnazione ai
          lavori    socialmente  utili.  Per  tale  periodo,   previa
          attestazione   da      parte   dei  predetti  uffici  della
          partecipazione alle attivita' predette,  e riconosciuto  al
          lavoratore  il   sussidio di  cui al  comma 6,  lettera b).
          Per i   casi in   cui i  lavoratori    non  siano    ancora
          occupati    nei  lavori   socialmente utili alla data del 1
          agosto 1995, il predetto sussidio e'  riconosciuto  per  un
          ulteriore    periodo  e comunque non  oltre il 30 settembre
          1995. Il sussidio e' a  carico del Fondo per  l'occupazione
          di    cui  al  comma  4,  nei    limiti    delle    risorse
          preordinate  alle   finalita'   di  cui  al medesimo comma.
          9. Per i sussidi  di cui ai commi 5, 6,  7    e  8  trovano
          applicazione  le  disposizioni in materia di mobilita' e di
          indennita' di mobilita',  ivi  compreso,    per  i  periodi
          sussidiati  sino    al  31 luglio   1995, il riconoscimento
          d'ufficio di cui al comma 9  dell'art.  7  della  legge  23
          luglio  1991,    n. 223. Per i   sussidi imputati a periodi
          successivi a tale data e per quelli di  cui al comma 3,  il
          predetto     riconoscimento    rileva    ai    soli    fini
          dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto
          al pensionamento.   10.   Per consentire   la  prosecuzione
          dell'utilizzazione in  lavori socialmente utili di soggetti
          nei    cui  confronti  siano  cessati  ovvero  cessino    i
          trattamenti di  cassa  integrazione  o di   mobilita',   ai
          medesimi  compete  il  sussidio  di  cui  ai commi  3  e  5
          fino    al  completamento  del progetto e comunque   per un
          periodo non superiore a 12    mesi  a    decorrere    dalla
          predetta  cessazione,  a condizione  che questa fattispecie
          rientri    tra  i criteri e  le priorita' determinate dalla
          commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e
          nei limiti delle risorse finanziarie  assegnate    ad  ogni
          regione. Gli enti utilizzatori comunicano  alla commissione
          regionale  per  l'impiego la prosecuzione  dell'impegno  di
          questi    lavoratori   nel   progetto    e  segnalano  alla
          competente  sede    territoriale  dell'INPS    l'elenco dei
          lavoratori impegnati nei suddetti progetti e  titolari  del
          trattamento  di  integrazione  salariale e  mobilita'.  Dal
          giorno successivo  la scadenza di detti  trattamenti e fino
          alla  data    di  completamento  del   progetto   la   sede
          territoriale  dell'INPS  provvede  d'ufficio  ad erogare il
          sussidio. Quest'ultima   provvede   altresi'   a  segnalare
          all'ente   utilizzatore,       ai          fini       della
          determinazione   dell'eventuale integrazione al   sussidio,
          la  data    di cessazione del   trattamento di integrazione
          salariale  ovvero  di  mobilita'.    11.  Per  i   progetti
          finanziati  a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati
          entro il  31 luglio  1995, sono  avviati con  priorita'  ai
          lavori  socialmente utili   i lavoratori di cui al comma  5
          ed all'art.  3. Per i progetti  approvati dal 1 agosto 1995
          e   sino al 31 dicembre  1995  concorrono  con  i  predetti
          lavoratori  anche  i  lavoratori  iscritti  nelle  liste di
          mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2  del
          regolamento CEE n. 2081 /  1993 del Consiglio del 20 luglio
          1993, per i  quali il trattamento di  mobilita' e' scaduto,
          e      i  lavoratori  per     i     quali    sia    cessato
          successivamente al   31   maggio    1995    il  trattamento
          straordinario  di   cassa integrazione   e che  non abbiano
          piu'  diritto  all'indennita'   di   mobilita'. Essi,    se
          avviati    per progetti approvati entro il 31  luglio 1995,
          percepiscono il sussidio di cui al comma 5;  se avviati per
          progetti approvati successivamente alla predetta  data, per
          essi  trova applicazione la  disposizione di  cui  all'art.
          14,    comma  4, del decreto-legge 16 maggio  1994, n. 299,
          convertito, con   modificazioni, dalla  legge    19  luglio
          1994,    n.  451,  come    modificato   dal comma   3   del
          presente articolo.  Ai  predetti lavoratori si  applica  la
          disposizione  di    cui  all'art.  6,  comma   5 - ter, del
          decreto -  legge 20  maggio 1993,  n. 148,  canvertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  Vengono
          avviati  ai  lavori   socialmente utili   i lavoratori  che
          dichiarino  alle sezioni circoscrizionali   per   l'impiego
          del   luogo   di   residenza  la  loro disponibilita',  con
          esclusione  dei  soggetti  che    abbiano  gia'  dichiarato
          detta   disponibilita' in applicazione dell'art.  27, comma
          3,   del   decreto-legge   23   giugno   1995,   n.    244,
          convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 341.  12.  I  periodi  di   utilizzazione   nei   lavori
          socialmente    utili costituiscono titolo di preferenza nei
          pubblici  concorsi  qualora,  per  questi     ultimi,   sia
          richiesta    la medesima  professionalita' con  la quale il
          soggetto e' stato  adibito  ai  predetti  lavori.    13.  I
          nominativi  dei lavoratori  che sono titolari di indennita'
          di mobilita'  fino  alla  maturazione   del  diritto   alla
          pensione   di anzianita' o di vecchiaia  vengono comunicati
          dall'Istituto nazionale  della    previdenza  sociale    ai
          sindaci  dei  comuni  di residenza  dei predetti lavoratori
          perche' essi provvedano ad  impiegare  direttamente  questi
          ultimi  in  attivita'  socialmente  utili  ai sensi ed agli
          effetti della disciplina di cui al presente    articolo  ed
          all'art. 9, comma 1, lettera c) della legge 23 luglio 1991,
          n.  223.    14.  Per  i  disoccupati utilizzati nei canteri
          scuola e lavoro di cui all'art.   59   della    legge    29
          aprile  1949,    n.   264,   e   successive modificazioni e
          integrazioni, non si applica l'art. 4, comma 2, della legge
          8  agosto  1991,  n.   274,   e   continua   per   essi   a
          trovare  applicazione  quanto  previsto   dall'art. 2 della
          legge    6  agosto  1975,  n.     418,     e     successive
          modificazioni  e   integrazioni.  La  medesima disposizione
          di cui  all'art. 4, comma 2, della legge  8 agosto 1991, n.
          274, non  trova altresi' applicazione nei  confronti  degli
          addetti   ai    lavori  di    forestazione,    sistemazione
          idraulico  - forestale   ed idraulico -    agraria  assunti
          dalle  pubbliche   amministrazioni, fermo restando per essi
          quanto previsto dall'art. 6,    comma  primo,  lettera  a),
          della   legge 31 marzo  1979, n. 92.  Per le assunzioni  di
          questa ultimi lavoratori continuano ad  applicarsi le norme
          sul collocamento  ordinario.    15.    All'onere  derivante
          dall'applicazione  del  presente articolo, valutato in lire
          883 miliardi per l'anno 1995, in lire  685,6  miliardi  per
          l'anno    1996, in lire 591,3  miliardi per l'anno 1997  ed
          in lire 691,3  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1998,  si
          provvede:
            a)    quanto a   lire   342 miliardi  per l'anno  1995  a
          carico  degli stanziamenti  iscritti  sui  capitoli  1176 e
          3664  dello  stato  di previsione del Ministero del  lavoro
          e   della   previdenza  sociale  per  il  medesimo    anno,
          rispettivamente,   per   lire 129   mliardi   e lire    213
          miliardi; quanto  a lire  482,6 miliardi  per l'anno  1996,
          e    a  lire 514,3    miliardi   a    decorrere   dall'anno
          1997,   a    carico   dello stanziamento    iscritto    sul
          capitolo   1176   dello   stesso   stato  di previsione per
          l'anno 1996   e corrispondenti   capitoli  per    gli  anni
          successivi;
            b)  quanto   a  lire  200   miliardi  per  l'anno   1995,
          mediante  corrispondente  utilizzo delle  disponibilita' in
          conto residui  dei capitoli 5069,  5879 e 7893  dello stato
          di previsione  del Ministero del tesoro  e    dei  capitoli
          1031,  1032,  1162, 1163  e 1164 dello stato di  previsione
          del Ministero   del   bilancio   e  della    programmazione
          economica   dell'anno 1995,  conservate ai  sensi dell'art.
          19, comma 5-ter, del  decreto legislativo   3 aprile  1993,
          n.  96,    e  successive  modificazioni    ed integrazioni,
          nonche'  dell'art. 1,  comma 6,   del decreto    -    legge
          28    agosto      1995,   n.     359,   convertito,     con
          modificazioni,  dalla legge  27  ottobre   1995, n.    436,
          cui  non    si  applicano, per l'anno 1995, le  modalita' e
          procedure di ripartizione previste dal  medesimo  art.  19,
          comma  5-ter,  del  decreto legislativo 3 aprile   1993, n.
          96; quanto   a lire   200  miliardi    per  l'anno    1995,
          mediante   corrispondente  utilizzo   delle  disponibilita'
          in  conto residui di cui al capitolo 191   dello  stato  di
          previsione  della  spesa dell'Amministrazione  autonoma dei
          monopoli di  Stato per  lo stesso anno;  quanto  a     lire
          141  miliardi  per   l'anno  1995,  mediante corrispondente
          utilizzo    delle  disponibilita'   della gestione   di cui
          all'art.  25 della  legge  21  dicembre 1978,  n.   845,  e
          successive modificazioni ed integrazioni;
            c)  quanto a   lire 203 miliardi per l'anno 1996,  a lire
          77 miliardi per l'anno   1997 e a   lire 177    miliardi  a
          decorrere      dall'anno  1998,  mediante    corrispondente
          riduzione   dello   stanziamento iscritto,    ai  fini  del
          bilancio  triennale  1996-1998,    sul  capitolo 6856 dello
          stato di  previsione del  Ministero del  tesoro per  l'anno
          1996,  all'uopo parzialmente utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al    Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale.
            16.  Le  somme  di  cui   al comma   15,   lettera    b),
          sono    versate all'entrata  del bilancio  dello Stato  per
          essere  riassegnate anche nell'anno successivo  ad apposito
          capitolo dello   stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale.   17. Per i progetti
          approvati  successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a
          carico del fondo di  cui al comma  4 e' pari, fino   al  31
          gennaio  1996,  a  lire 8.000 orarie  per un massimo di 100
          ore mensili.   Fermo restando il  costo  complessivo    del
          progetto per quanto riguarda i  sussidi,  per i  lavoratori
          in    esso   impegnati, le   agenzie  per l'impiego possono
          modificare, d'intesa con i  soggetti proponenti, i progetti
          gia' approvati, per adeguarne le  modalita'  organizzative,
          in  conseguenza dei  meccanismi di calcolo  del sussidio di
          cui all'art.  14, comma  4, del decreto-legge    16  maggio
          1994,  n.    299,  convertito, con   modificazioni,   dalla
          legge    19    luglio  1994,  n.  451,  come modificato dal
          comma  3, che per essi viene  applicato    dal  1  febbraio
          1996.   18.   I   progetti  di  lavoro  socialmente   utile
          possono  essere presentati dalle  cooperative sociali    di
          cui   alla legge  8 novembre 1991, n. 381, per impegnare  i
          soggetti  ad  esse  assegnati  nell'ambito   dell'attivita'
          ordinaria    delle   cooperative   medesime.   I   progetti
          possono prevedere che l'assegnazione avvenga  su  richiesta
          nominativa.    Essi    possono  essere    approvati  quando
          ricorrano  le   seguenti condizioni:
            a)  l'attivita'  della cooperativa  deve   essere   stata
          avviata      da   almeno  due  anni  e  deve  essere  stata
          assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della  citata
          legge n. 381 del 1991;
            b) il numero dei soggetti da  impegnare non deve eccedere
          il  30  per cento  o  il  15  per   cento  dei  lavoratori,
          dipendenti  e  soci, rispettivamente  per le    cooperative
          di  cui  alle lettere  a) e  b), dell'art. 1 della predetta
          legge;
            c)  non    devono  essere state   effettuate riduzioni di
          personale nei dodici mesi precedenti la  presentazione  del
          progetto.  Le  cooperative  sociali che abbiano  gestito un
          progetto di  lavoro socialmente utile ai sensi del presente
          comma  possono presentare nuovi progetti quando almeno   il
          50   per  cento  dei lavoratori  impegnati  sulla base  del
          precedente   progetto sia   stato    assunto  ovvero    sia
          diventato  socio lavoratore.
            19.  I  lavoratori impegnati in  lavori socialmente utili
          sono tenuti a partecipare ad  attivita'    di  orientamento
          organizzate  dalle agenzie per  l'impiego o  dalle  sezioni
          circoscrizionali  ad intervalli  non inferiori a  tre mesi.
          Per  il periodo di svolgimento   delle predette  attivita',
          che   saranno tempestivamente comunicate dagli  uffici agli
          enti gestori dei programmi di lavori socialmente  utili  ed
          all'INPS,  i  lavoratori    continuano   a   percepire   il
          medesimo  sussidio   ad   essi spettante durante  i  lavori
          socialmente utili.  20. Dal  1 gennaio 1996 le  risorse del
          Fondo per  l'occupazione di cui al comma  4, preordinate al
          finanziamento      dei  lavori  socialmente  utili,  e  non
          destinate ai finanziamenti dei  progetti gia' approvati nel
          1995,  sono ripartite, nella misura  del 70 per cento,    a
          livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa
          dei  progetti  gia' approvati   nel 1995  e  al  numero dei
          disoccupati   di lunga   durata  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  e di mobilita' nelle aree di cui all'art.  1,
          comma  1,  del  decreto-legge 20  maggio   1993, n.    148,
          convertito,  con  modificazioni,    dalla  leggge 19 luglio
          1993, n. 236.  Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996,
          le commissioni  regionali  per  l'impiego,  fermo  restando
          quanto   disposto   dal  secondo  periodo  del  comma    2,
          determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione   dei
          soggetti,    tenendo   conto in  particolare  del  criterio
          del    maggior  bisogno    e    delle      professionalita'
          acquisite    nell'attuazione   dei progetti. Le commissioni
          regionali per l'impiego destinano un importo non  inferiore
          al    15   per    cento   delle   risorse    assegnate  per
          l'approvazione       di      progetti        di      lavori
          socialmente     utili specificatamente   predisposti per  i
          lavoratori  di cui   all'art. 25, comma  5,  lettera    a),
          della  legge 23 luglio 1991,  n. 223, cosi' come modificato
          dal comma  2, che  non abbiano  fruito di   trattamenti  di
          integrazione   salariale   o   di  mobilita'.  Le  predette
          commissioni  potranno  utilizzare   anche   le      risorse
          finanziarie  eventualmente  messe  a loro disposizione   da
          parte delle regioni e di   altri enti  pubblici  proponenti
          ai   fini   dell'applicazione  del  presente  articolo.  Ai
          lavoratori   impegnati    nei    progetti      di    lavori
          socialmente    utili approvati   utilizzando  tali  risorse
          competono,  con  l'applicazione della disciplina di  cui al
          presente articolo, il sussidio   di cui al comma  3    e  i
          relativi  benefici    accessori: l'erogazione   puo' essere
          effettuata   dall'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale.    21.   Allo scopo   di creare  le necessarie  ed
          urgenti  opportunita' occupazionali   per   i    lavoratori
          impegnati  in   progetti  di  lavori socialmente utili, ivi
          compresi i servizi alla persona e  il  lavoro  di  cura,  i
          soggetti  promotori  di  cui  al  comma  1 dell'art. 14 del
          decreto - legge 16 maggio 1994,   n. 299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19    luglio  1994, n.   451,
          possono costituire societa'  miste ai sensi    dell'art.  4
          del    decreto    -  legge    31   gennaio   1995, n.   26,
          convertito, con  modificazioni, dalla legge  29 marzo 1995,
          n.  95, a condizione che   il personale   dipendente  delle
          predette    societa'  sia  costituito  nella    misura  del
          quaranta per   cento da    lavoratori  gia'  impegnati  nei
          predetti  progetti e nella misura del quaranta per cento da
          soggetti  aventi    titolo  ad    esservi  impegnati.    La
          partecipazione  alle predette  societa' miste e', comunque,
          consentita a cooperative formate   da    lavoratori    gia'
          impegnati   in   progetti    di  lavori socialmente  utili.
          Con   tali     societa',    in    via    straordinaria    e
          limitatamente   alla  fase di  avvio,  i  predetti soggetti
          promotori possono stipulare,  anche in deroga  a norme   di
          legge  o   di statuto, convenzioni o  contratti, di  durata
          non  superiore a  sessanta mesi, aventi  esclusivamente  ad
          oggetto    attivita'   uguali,   analoghe   o connesse    a
          quelle    svolte    nell'ambito  di  progetti    di  lavori
          socialmente  utili, precedentemente  promossi  dai medesimi
          soggetti promotori.   22. Il fondo di cui  al  comma  4  e'
          incrementato  di  lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale
          fine  il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  a  contrarre
          mutui   quindicennali con  la  Cassa  depositi e  prestiti,
          nell'ambito dei mutui autorizzati ai  sensi dell'art. 1 del
          decreto - legge 23   ottobre 1996,    n.  548.    Le  somme
          derivanti  dai  mutui sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreti   del
          Ministro  del  tesoro,  ad apposito capitolo dello stato di
          previsione dei Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.    23.  Il Ministro del lavoro  e della previdenza
          sociale, anche sulla  base  degli  elementi  forniti  dalle
          commissioni regionali per l'impiego e  dall'INPS, riferisce
          semestralmente    alle competenti  commissioni parlamentari
          della Camera dei deputati   e del Senato  della  Repubblica
          sull'andamento   dell'utilizzo   dei  lavoratori  impegnati
          in   lavori socialmente   utili,    distinti    tra  quelli
          fruitori    del   trattamento straordinario di integrazione
          salariale, dell'indennita' di mobilita' e  del  sussidio di
          cui   al   comma    3,    ripartiti  per    eta',    sesso,
          professionalita'  ed    anzianita'  contributiva, suddivisi
          per regione.   Analoga  comunicazione    e'  resa    per  i
          lavoratori  collocati    in  cassa  integrazione   guadagni
          straordinaria     e  per     quelli   che      usufruiscono
          dell'indennita'    di   mobilita'   e    di  disoccupazione
          speciale  per l'edilizia.  Con  il  rapporto   del  secondo
          semestre    e',    altresi',  fornito   l'andamento     del
          ricorso    al   trattamento    ordinario   di  integrazione
          salariale".