DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Gli  uffici  dirigenziali  e  le  dotazioni   organiche   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma  5,
nella seguente misura: 
    a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello  non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione,  al  20
per cento di quelli esistenti; 
    b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non   dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente
lettera si riferisce  alle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (28a) 
  2. Le riduzioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni   previsti   dalla   normativa   vigente.   Al    personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di  cui  all'articolo
17,  e  comunque  entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto   delle
percentuali  previste  dalle  suddette  lettere.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo. (11) (19) 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  totale  generale  degli  organici
delle forze armate e' ridotto in  misura  non  inferiore  al  10  per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la  ripartizione  dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette  disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi  e  con  le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4  e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  attuazione  di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013,  sono
ridotte le dotazioni organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto  il  numero  delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il  Corpo  della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di
polizia penitenziaria. Con  il  medesimo  regolamento  sono  previste
disposizioni transitorie per realizzare  la  graduale  riduzione  dei
volumi organici entro il 1º gennaio 2016,  nonche'  disposizioni  per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in  aspettativa
per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. 
  4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare  applicazione
le specifiche discipline di settore. 
  5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
il 31  ottobre  2012,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime  riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo  conto  delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. Per il personale  della  carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri,  limitatamente  ad  una  quota
corrispondente alle  unita'  in  servizio  all'estero  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al  comma  1,  nelle  percentuali  ivi
previste, all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  delle  sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31  dicembre  2012.  Fino  a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. 
  6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte  salve  le
procedure concorsuali e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure
per il rinnovo degli incarichi. 
  7. Sono escluse dalla riduzione del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono  altresi'  escluse  le
amministrazioni interessate dalla  riduzione  disposta  dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha
provveduto alla riduzione con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012. 
  8. Per il personale degli enti locali si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8. 
  9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di  limitazione
delle assunzioni. 
  10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
5  le  amministrazioni  interessate   adottano   i   regolamenti   di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti,  applicando  misure
volte: 
    a)   alla   concentrazione    dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici
eliminando eventuali duplicazioni; 
    b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; 
    c) alla rideterminazione della rete periferica su base  regionale
o interregionale; 
    d) all'unificazione, anche in sede  periferica,  delle  strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la  gestione
del personale e dei servizi comuni; 
    e) alla conclusione di appositi accordi tra  amministrazioni  per
l'esercizio  unitario  delle  funzioni  di  cui  alla   lettera   d),
ricorrendo  anche  a  strumenti  di  innovazione   amministrativa   e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; 
    f)  alla  tendenziale  eliminazione  degli   incarichi   di   cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
    10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  1  e
all'articolo  23-quinquies,  il  numero  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato  se
non con disposizione legislativa di rango primario. 
    10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il  riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti  di  organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze.  I  decreti  previsti  dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di  legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente  del
Consiglio dei Ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per  il  Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (11) (17) (21) 
    10-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  10  a  16  del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. 
  11. Fermo restando il divieto di  effettuare,  nelle  qualifiche  o
nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni
di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero,
le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre  aree,
da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni,  previo  esame  congiunto  con   le   organizzazioni
sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di  quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti  procedure
e misure in ordine di priorita': (29) 
    a) applicazione, ai lavoratori  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini  del  diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico  in  base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del  decreto  legge  6  dicembre  2011  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero
comportato  la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro  il  31
dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita'  contributiva
nonche'  del  regime  delle  decorrenze   previsti   dalla   predetta
disciplina  pensionistica,  con  conseguente  richiesta  all'ente  di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,  senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione  del  trattamento  di
fine rapporto comunque denominato,  per  il  personale  di  cui  alla
presente lettera: 
      1) che ha maturato i requisiti alla data del 31  dicembre  2011
il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso  sulla
base di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  commi  22  e  23,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
      2) che  matura  i  requisiti  indicati  successivamente  al  31
dicembre 2011 in ogni caso il  trattamento  di  fine  rapporto  sara'
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   dello   stesso   secondo   le    disposizioni
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148; (17) 
    b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una  previsione
delle cessazioni di personale in servizio,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i  tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; (29) 
    c) individuazione dei soprannumeri non  riassorbibili  entro  tre
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al  netto  dei  collocamenti  a
riposo di cui alla lettera a); (28a) 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10; 
    e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali  che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di
utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale  del  personale  non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui  alle  lettere  precedenti.  I  contratti  a  tempo
parziale sono definiti in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del
restante personale. (28a) 
  12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al  comma
8 dell'articolo 33 del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  puo'
essere aumentato fino a 48 mesi laddove  il  personale  collocato  in
disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i  requisiti
per il trattamento pensionistico. (28a) 
  13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti  presso  le
amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul
relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli   elenchi   di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad
accogliere le suddette domande individuando  criteri  di  scelta  nei
limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere
ad assunzioni di personale. 
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o  finanziarie
dell'amministrazione. 
  15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione  di  cui
al presente articolo e comunque non oltre il ((31 ottobre 2021)) sono
sospese le modalita' di reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole:  "per  le  ipotesi  di  responsabilita'
dirigenziale" sono aggiunte le seguenti:  ",  nei  limiti  dei  posti
disponibili,  ovvero  nel  momento  in  cui  si  verifica  la   prima
disponibilita' di  posto  utile,  tenuto  conto,  quale  criterio  di
precedenza ai fini  del  transito,  della  data  di  maturazione  del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione,  della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale". 
  16. Per favorire  i  processi  di  mobilita'  di  cui  al  presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare  percorsi  di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
  17. Nell'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  le  parole  "fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti di  cui  all'articolo  9"  sono
sostituite dalle seguenti:  "fatti  salvi  la  sola  informazione  ai
sindacati per le  determinazioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti  i  rapporti  di
lavoro,  l'esame  congiunto,  ove  previsti  nei  contratti  di   cui
all'articolo 9". 
  18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165: 
    a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai  sensi  dell'articolo  9"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "previa  informazione   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ". 
    b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi  in
cui   processi   di   riorganizzazione   degli   uffici    comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'". 
  19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni   sindacali   su   tutte   le   materie   oggetto   di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 
  20. Ai fini  dell'attuazione  della  riduzione  del  20  per  cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali  di  prima  e  seconda
fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
provvede alla  immediata  riorganizzazione  delle  proprie  strutture
sulla  base  di  criteri   di   contenimento   della   spesa   e   di
ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque
non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in  corso
a  quella  data,  di  prima  e  seconda  fascia  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o
rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. (59) 
  20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto  dagli  articoli
23-quater e 23-quinquies, fino  al  31  dicembre  2012  alle  Agenzie
fiscali non si  applica  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  caso  in  cui  conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico  presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di Stato. 
  20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali  che
incorporano  altre  amministrazioni  sono  rinnovati  entro  quindici
giorni dalla data dell'incorporazione. 
  20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo la parola: "controllante"  sono  inserite  le
seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis"; 
    b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      "5-bis. Il compenso  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quello
previsto al periodo precedente. 
      5-ter.  Il  trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'
comunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente"; 
    c) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Compensi  per  gli
amministratori e per i dipendenti delle  societa'  controllate  dalle
pubbliche amministrazioni". 
  20-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater   si
applicano  a  decorrere   dal   primo   rinnovo   dei   consigli   di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati  e  agli
atti emanati successivamente alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. (11) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione  delle  disposizioni
di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, del presente articolo  e'
sospesa fino al 31 dicembre 2013. 
    -  (con  l'art.  1,  comma  192)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  non  trovano
applicazione    nei    confronti    dell'Agenzia    nazionale     per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata". 
    - (con l'art. 1, comma 406) che "Il termine di  cui  all'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato  al
28 febbraio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha disposto (con l'art. 2,  comma  2)
che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  2,  secondo  e
terzo periodo, del presente articolo e' sospesa  fino  al  30  giugno
2014. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma  6)  che
"L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, si interpreta nel senso che l'amministrazione,  nei  limiti  del
soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale  del  rapporto  di
lavoro  nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei  requisiti
indicati nella disposizione". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  7)  che  "Il  termine
previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il  termine  previsto
dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio 2014". 
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AGGIORNAMENTO (28a) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15,  comma  2-bis)
che "Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, risultante  in  soprannumero
all'esito delle riduzioni previste  dall'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d)  ed  e),  e  12,  del
citato  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni. In relazione alle unita' di  personale  della  I  area
risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  e'  reso  indisponibile,  nelle
dotazioni organiche del personale delle aree II e  III  del  medesimo
Ministero,  un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art.  3,  comma  4-bis)
che  "Per  l'assoluta  esigenza  di  assicurare  la  funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'articolo
2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "Il termine di
cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n.
95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del
2012, e successive modificazioni, e' differito al 31  dicembre  2014,
con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti
derivanti dalle predette riduzioni". 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016 - 24  gennaio
2017,  n.  15  (in  G.U.  1ª  s.s.  1/2/2017,  n.  5)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  del  presente  articolo,  comma  20,
"nella parte in cui prevede che all'esito  del  processo  di  cui  al
primo periodo del medesimo comma 20,  e  comunque  non  oltre  il  1°
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di
prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma  6,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche)".