DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 5 
                      Potere di organizzazione 
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di  cui
all'articolo 2, comma 1,  e  la  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell'azione amministrativa. 
  2. Nell'ambito delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro  ((,
nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare  la
direzione e l'organizzazione del lavoro  nell'ambito  degli  uffici))
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro,  ((fatte  salve
la sola informazione  ai  sindacati  ovvero  le  ulteriori  forme  di
partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui  all'articolo  9.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente  la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai  principi  indicati
all'articolo 2, comma 1, anche  al  fine  di  propone  l'adozione  di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle Autorita' amministrative indipendenti.