DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 23 
                         (Ruolo dei dirigenti) 
 
  1. In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite  apposite
sezioni in modo da garantire la  eventuale  specificita'  tecnica.  I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della  seconda  fascia
transitano  nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto  incarichi   di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in  base  ai
particolari ordinamenti di cui all'articolo  19,  comma  11,  per  un
periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi  nelle  misure
previste  dall'articolo  21  per  le   ipotesi   di   responsabilita'
dirigenziale ((, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento
in cui si verifica la prima disponibilita'  di  posto  utile,  tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della  data
di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data  di
maturazione,    della    maggiore    anzianita'    nella    qualifica
dirigenziale)). (33) 
  2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti  dei  posti
disponibili, in  base  all'  articolo  30  del  presente  decreto.  I
contratti o accordi collettivi  nazionali  disciplinano,  secondo  il
criterio della continuita' dei rapporti  e  privilegiando  la  libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai  trasferimenti  e  alla
mobilita'  in  generale  in  ordine  al  mantenimento  del   rapporto
assicurativo  con  l'ente  di  previdenza,  al  trattamento  di  fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di  servizio  e
al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una  banca  dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  43,
comma 2) che "Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico
di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o  equivalenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, il  termine  di
cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto  legislativo
n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni."