DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-4-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 40-bis 
        (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 
 
  1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  quelli  derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con  particolare  riferimento
alle disposizioni inderogabili che  incidono  sulla  misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal  collegio
dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di  bilancio  o  dagli  analoghi  organi  previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti  integrativi  derivino  costi  non
compatibili   con   i   rispettivi   vincoli   di   bilancio    delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-quinquies, sesto periodo. 
  2. Per le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo,
nonche' per gli enti pubblici non economici  e  per  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca con organico superiore a  duecento  unita',  i
contratti  integrativi  sottoscritti,  corredati  da   una   apposita
relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma  1,
sono  trasmessi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
che, entro trenta giorni dalla data  di  ricevimento,  ne  accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo' essere sospeso in caso  di  richiesta  di  elementi
istruttori, la delegazione di  parte  pubblica  puo'  procedere  alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,
inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni  sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli  organi  di
controllo interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che
predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di   rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali  informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari  in
ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi  per  la
contrattazione integrativa sia all'evoluzione della  consistenza  dei
fondi e della spesa derivante dai  contratti  integrativi  applicati,
anche la concreta definizione ed applicazione di  criteri  improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno  e  della  qualita'  della  performanceindividuale,  con
riguardo  ai  diversi  istituti   finanziati   dalla   contrattazione
integrativa, nonche' a parametri  di  selettivita',  con  particolare
riferimento  alle  progressioni  economiche.  Le  informazioni   sono
trasmesse alla Corte dei conti che,  ferme  restando  le  ipotesi  di
responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza,  unitamente  a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche  amministrazioni
sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro  cinque
giorni dalla sottoscrizione, il  testo  contrattuale  con  l'allegata
relazione tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento  agli
strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I  predetti  testi
contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 
  6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e  la  Corte  dei  conti  possono  avvalersi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  di
personale in posizione di fuori ruolo o di  comando  per  l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
  7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni  del  presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2,  e'
fatto  divieto  alle  amministrazioni  di   procedere   a   qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione  integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla  corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo.