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DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. (23G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/2023
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Testo in vigore dal:  5-9-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge;
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;
b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità».
c) alla lettera dd), dopo le parole: «e il direttore di gara» sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei termini indicati dall'articolo 25»;
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:»
b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole: «Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole: «iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»;
b) dopo il comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».;
c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.».
b) al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi scolastici».
a) dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»;
b) dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica».
8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato»;
2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione, o dalla società sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato».
9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».
10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituita dalla seguente: «Attività di sport che prevedono l'impiego di animali».
11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «salvaguardia dell'incolumità degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»;
d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.»;
e) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.».
12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.».
13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
2) dopo le parole: «che impiegano animali in attività sportive si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
3) dopo le parole: «appositi regolamenti che fissino» sono inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari».
14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).».
15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».
16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»;
e) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:
«6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
d) al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici».
19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,»;
b) al comma 5, dopo le parole: «Disciplina Sportiva Associata» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,».
20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'associazione o società» sono inserite le seguenti: «nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.»;
2) l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.».
21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.
2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.».
22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».
23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.».
24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso» sono soppresse»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,»
c) al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e»;
b) al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: «e Discipline Sportive Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»;
d) al comma 6-bis, dopo le parole: «restano fermi» sono inserite le seguenti: «la disciplina attuativa e».
26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono aggiunte le seguenti: «il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»; dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.».
27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «con l'Autorità delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.».
28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»;
b) al comma 8-quinquies, la parola: «è», è sostituita dalle seguenti: «può essere»;
c) dopo il comma 8-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-sexies. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
8-octies. Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».
29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,» sono inserite le seguenti: «6, 7,».
31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».
32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Province autonome e il CONI» sono sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP»;
b) al comma 2, le parole: «Il CONI stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono», e dopo le parole: «Associazioni Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
c) al comma 3, le parole: «Il CONI è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti».
33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico».
34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».
35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».
36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
c) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza».
37. All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».
38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, lettera a), le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».
39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prima dell'articolo 51, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo). - 1.
Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;
b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.».
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
«Art. 6 (Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo).
- 1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;
h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 7 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;
e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;
f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;
h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
«Art. 8 (Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;
b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;
e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»
«Art. 9 (Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;
2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2022, n. 256.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» è convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;
f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;
h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;
o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;
v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25;
ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;
ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;
gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;
nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
oo) sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;
qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
rr) sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n, 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.
1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Attività secondarie e strumentali). - 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.
1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Incompatibilità) - 1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi). - 1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del Codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Tesseramento). - 1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Direttori di gara). - 1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in attività sportive). - 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali e degli atleti. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.
5. Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.
8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive. La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Regolamenti sportivi e Sanzioni disciplinari). - 1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici che impiegano animali in attività sportive si dotano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si dotano di appositi regolamenti che fissino i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta). - 1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell' articolo 20, comma 1.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del Cavallo). - 1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo è tesserato.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
((...))
.
In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
4.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del Codice civile.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice civile.
5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.
5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l'approvazione.
Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
3. L'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1.
Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

2-bis. Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il reddito del percipiente.

2-ter. Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.».

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Formazione dei giovani atleti). - 1.
Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.
3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.
7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate anche paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».
- i riporta il testo dell'articolo 32, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi). - 1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.
6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.
8-sexies. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

8-octies. Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dellaPresidenzadelConsigliodeiministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
5.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. - 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1.
Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Area del professionismo e del dilettantismo). - 1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Promozione della parità di genere). - 1.
Le Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
2. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:
a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;
b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.
Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
3. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico.
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto:
a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche;
b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;
c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica;
d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
8-bis. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.
9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1.
Nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 47 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa). - 1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.
2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»). - 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.».