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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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  • Articoli

  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • orig.
  • 3

  • Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio
    del sistema nazionale di certificazione delle competenze
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  • Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
    qualificazioni professionali
  • 8

  • Monitoraggio e valutazione di sistema
  • 9

  • Disposizioni finali
  • 10
  • 11
Testo in vigore dal:  2-3-2013

Art. 8

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali
1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4, comma 67, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 167 del 201, si veda nelle note alle premesse.