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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 41

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;
((
b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico
))
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto:
a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche;
b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;
c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica;
d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
8-bis. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.
9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.