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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
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Testo in vigore dal:  2-4-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli articoli 4, 5, 7, 13, 18;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo 2, comma 26;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo 51;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in particolare, l'articolo 130;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 54-bis;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in particolare, l'articolo 3, comma 11;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 12-bis;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e della famiglia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191. Reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.
- La legge 17 ottobre 1967, n. 977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276, disciplina la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Si applica ai minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131, recante le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, disciplina lo statuto dei lavoratori. In particolare, l'art. 4 (vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori), l'art. 5 (vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente), l'art. 7 (disciplina le norme relative alle sanzioni disciplinari), l'art. 13 (disciplina le mansioni di lavoro) e l'art. 18 (disciplina il reintegro nel posto di lavoro).
- La legge 14 giugno 1973, n. 366, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173, disciplina l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86, recante le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, disciplina il professionismo sportivo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo unico delle imposte sui redditi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n. 126.
- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, reca gli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e disciplina la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare, l'art. 6 disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate (anche con sentenza non definitiva) nel corso degli ultimi cinque anni per reati relativi a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
- La legge 11 maggio 1990, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108, disciplina i licenziamenti individuali nelle piccole imprese. In particolare, l'art. 2 (disciplina la riassunzione o il risarcimento del danno), l'art. 4 (non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto) e l'art. 5 (disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione arbitrato e spese processuali).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario, disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. In particolare, l'art. 5 disciplina le categorie riservatarie e le preferenze. Al comma 4 vengono elencate le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e di titoli.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, Supplemento ordinario n. 101:
- «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1997, n. 140, reca «L'attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)».
- Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1998, n. 131, disciplina la «Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 5 (Assicurazione dei lavoratori parasubordinati).
- (Omissis).
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario n. 112, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305:
- Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.».
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sarà una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio
- Il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 gennaio 2005, L 003.
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, Supplemento ordinario n. 170:
«Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale.
Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo.
Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.».
- La legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento ordinario n. 136, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». In particolare, dispone che all'art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore) disciplina misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
- Il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3 marzo 2015, L 59.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54, reca «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54, reca «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, Supplemento ordinario n. 34, reca «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2015, n. 220, reca «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» e dispone in particolare, all'art. 16 il (Regime speciale per lavoratori impatriati), è stato poi modificato dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151 - Supplemento ordinario n. 26), si vedano i commi 5-quater e 5-quinquies.
- La legge 20 gennaio 2016, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2016, n. 25, reca «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva».
- Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, L 119.
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento ordinario n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», è stato convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, Supplemento ordinario n. 31. In particolare, l'art. 54-bis dispone la «Disciplina delle prestazioni occasionali, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n, 143, Supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).
- (Omissis).
11. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Supplemento ordinario n. 43, reca «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario n. 62, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. è stato convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253 - Supplemento ordinario n. 37. In particolare, l'art. 12-bis (Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) dispone l'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, reca «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2002, n. 156, reca «Regolamento con le modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria». In particolare l'art. 1 dispone che l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria sia riservato, per un contingente non superiore all'1% delle dotazioni organiche, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza». In particolare l'art. 3 disciplina le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualità di atleti, che deve avvenire mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.