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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
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Art. 130

(( (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). ))
((
1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.