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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo
per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli  articoli
1, 2 e 6; 
  Visto  l'articolo  8  del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2005; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                    (( (Istituzione dei ruoli).)) 
 
  ((1. Sono istituiti  i  seguenti  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:  "Corpo
nazionale", che espleta funzioni operative: 
    a) ruolo dei vigili del fuoco; 
    b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 
    c) ruolo degli ispettori antincendi. 
  2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo,  il  personale
appartenente ai ruoli  di  cui  al  comma  1,  nell'espletamento  dei
compiti  istituzionali,  svolge   anche   le   attivita'   accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 
  3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al comma 1 e' determinata come segue: ispettori antincendi,  capi
reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 
  4. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto.)) 
                                                               ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.