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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  9-11-2005 al: 20-11-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli
1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 2 e 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 1 (Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.».
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.».
«Art. 6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione dell'art. 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. Per l'attuazione dell'art. 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 8 (Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le somme stanziate al comma 1, dell'art. 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.».