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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2024)
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Testo in vigore dal:  31-7-2021
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Art. 3

Disposizioni comuni per la Polizia di Stato
1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108))
;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:
a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.
7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.
7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.
7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.
Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.
7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori è consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: «semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.».
10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.
11. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro».
11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianità di qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore tecnico".
12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualità presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.
14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.
15-bis. Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e le parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo tecnico".
15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.