DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46 
(Accesso alle carriere dei medici  e   dei   medici   veterinari   di
                              Polizia). 
 
  1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei  medici  e
dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso  pubblico,
per titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini
italiani che godono dei diritti ((civili e)) politici,  in  possesso,
per la carriera dei medici, della laurea in medicina  e  chirurgia  e
del diploma di  specializzazione  nelle  discipline  individuate  nei
bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale  ed
iscrizione  al  relativo  albo,  e,  per  la  carriera   dei   medici
veterinari, della laurea in medicina veterinaria e  dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo  albo  nonche',
per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal  regolamento  di
cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al  concorso,
non superiore a  trentacinque  anni,  e'  stabilito  dal  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997,  n.  127,  ferme  restando  le  deroghe  di  cui  al   predetto
regolamento. Le qualita' ((...))  di  condotta  sono  previste  dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. (14) 
  2. ((Con regolamento del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.
400,)) sono stabiliti i requisiti di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'espletamento delle mansioni  professionali  per  i
medici e i ((medici veterinari di Polizia)) e le  relative  modalita'
di accertamento((,)) le tipologie e le modalita' di  svolgimento  dei
concorsi e delle  relative  prove  e  fasi  concorsuali,  ((...))  le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le
prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non  inferiore  a
due, di composizione della commissione esaminatrice e  di  formazione
della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a 
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
  2-bis. ((Il venti per cento dei  posti  disponibili  per  l'accesso
alla qualifica di medico e di  medico  veterinario  e'  riservato  al
personale della Polizia di Stato in possesso dei  prescritti  diploma
di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale
e con  un'eta'  non  superiore  a  quaranta  anni,  in  possesso  dei
requisiti attitudinali richiesti.)) Il predetto  personale  non  deve
aver riportato, nei tre anni  precedenti,  la  sanzione  disciplinare
della pena pecuniaria  o  altra  sanzione  piu'  grave  e  deve  aver
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non 
inferiore a "ottimo".((Per il concorso per l'accesso  alla  qualifica
di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per  la
meta',  al  personale   appartenente   al   ruolo   degli   ispettori
tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante  personale
con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.
Per il concorso per l'accesso alla qualifica di  medico  veterinario,
la riserva di cui al primo periodo  e'  destinata  al  personale  con
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.)) 
  ((3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.)) 
 
 
    
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5)
che  "Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  e  dei
regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma  7,
24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  agli
articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1,
e 46, comma 1, del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto".