DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-11-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 46.
                           ((Inquadramento

  Il  personale  inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei
dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
assistenti  e  degli  agenti della Polizia di Stato, che alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto legislativo svolge attivita'
tecnico-scientifiche   o   tecniche   in   uno  dei  settori  tecnici
individuati   nell'articolo  1,  puo'  accedere,  rispettivamente,  a
domanda,  e  previo  superamento  di  una  prova pratica se svolge la
suddetta  attivita'  da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei
dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori
e  degli  operatori  tecnici  del settore tecnico nel quale svolge le
proprie  mansioni,  a  prescindere  dal possesso del titolo di studio
richiesto  per  l'accesso  a detti ruoli, nel limite del 75 per cento
della  dotazione organica complessiva e secondo le modalita' previste
nei successivi articoli.
  Nel   caso   in   cui   il  numero  del  personale  avente  diritto
all'inquadramento  ai  sensi  del  comma  precedente sia superiore al
numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverra'
secondo  l'anzianita'  di  servizio  complessiva  ed in soprannumero,
riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato
ai sensi del precedente comma)). ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  10  ottobre 1986, n. 668 ha disposto (con l'art. 13) che la
domanda  prevista  dal presente articolo, deve essere inoltrata entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della L. 668/1986.