DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta  funzioni
di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa
di servizio, che  non  comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti
d'istituto, puo' essere,  a  domanda  ((o  d'ufficio,  utilizzato  in
servizi d'istituto, tra quelli  attinenti  alle  specifiche  funzioni
proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura  delle
attivita' di competenza, siano ritenute,  dalla  commissione  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738, compatibili con la ridotta  capacita'  lavorativa,  ove
possibile con destinazione a  compiti  di  livello  corrispondente  a
quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure,  in  mancanza,)),
trasferito nelle  corrispondenti  qualifiche  di  altri  ruoli  della
Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero,  per
esigenze di servizio, d'ufficio nelle  corrispondenti  qualifiche  di
altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata
ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione  paralimpica
dei  gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme   oro»,   istituita
nell'ambito  dei  ruoli   del   personale   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica e tecnica. 
  La domanda deve essere presentata al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza entro sessanta giorni dalla  notifica  all'interessato  del
giudizio di inidoneita'.