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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal:  7-7-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta lo ulteriore impiego
((, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.))

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.