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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2020)
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Testo in vigore dal:  20-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.
2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):
"Art. 6 (Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:
"Art. 3. Identico. "a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; .
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
d) l'art. 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;
e) l'art. 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
f) l'art. 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
i) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
l) l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;
m) l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 31. - L'amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 1o aprile 1981, n. 121, vedi nelle note alle premesse.