DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                         (Nomina ad agente) 
 
  1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene  mediante  pubblico
concorso ((per titoli ed esame)),  al  quale  possono  partecipare  i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti ((civili e)) politici; 
    b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita  dal  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; 
    c) efficienza e idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
servizio di polizia, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
del Ministro dell'interno, da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 
    e) qualita' ((...)) di condotta previste  dalle  disposizioni  di
cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 
  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  1,  lettera  d),  per
l'accesso  ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro»  e'
sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado. 
  ((2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.)) 
  3. Sono fatte salve le  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato
del personale assunto ai sensi dada legge  8  luglio  1980,  n.  343,
dell'articolo 3, comma 65, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,e
dell'articolo 6, comma 4, della  legge  31  marzo  2000,  n.  78.  Le
specializzazioni conseguite nella forza armata  di  provenienza  sono
riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della  Polizia
di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti
dal  presente  comma  sono  attribuita  agli   altri   aspiranti   al
reclutamento di cui ai commi precedenti. 
  4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso  di
formazione sono nominati allievi agenti di polizia. 
  5. Possono essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,  nell'ambito
delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile,  il  coniuge  ed  i  figli  superstiti,  nonche'  i
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze  di
Polizia deceduti o resi permanentemente  invalidi  al  servizio,  con
invalidita' non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della  capacita'
lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di
soccorso pubblico i quali ne  faccino  richiesta,  purche'  siano  in
possesso dei requisiti di cui al comma 1,  e  non  si  trovino  nelle
condizioni di cui al comma 2. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5  si  applicano,  altresi',  al
coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai  fratelli,  qualora  unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o  resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento della  capacita'  lavorativa,  per  effetto  di
ferite   o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di    missioni
internazionali di pace. 
  7. Con ((regolamento del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.
400,)) sono stabilite le modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e
delle  altre  procedure  di  reclutamento,  la   composizione   della
commissione  esaminatrice  e  le  modalita'   di   formazione   della
graduatoria finale.