DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                             (Funzioni). 
 
  1. Il personale della carriera dei funzionari di  Polizia,  di  cui
all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica  qualificazione
professionale,  le  funzioni  inerenti   ai   compiti   istituzionali
dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  implicanti  autonoma
responsabilita' decisionale e  rilevante  professionalita'  e  quelle
allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti,  nonche'
la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa
delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, prevista  in  attuazione  dell'articolo  6  della
legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse  responsabilita'  per  le
direttive e le istruzioni impartite e  per  i  risultati  conseguiti.
Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di  ordine
e sicurezza pubblica. 
  2.  Gli  appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  fino   alla
qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia  giudiziaria.  Svolgono,
in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai  compiti
istituzionali della Polizia di  Stato  e  dell'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza,  con  autonoma  responsabilita'  decisionale   e
corrispondente   apporto   professionale.    Provvedono,    altresi',
all'addestramento del personale dipendente e svolgono,  in  relazione
alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione  e  formazione
del personale della Polizia di Stato. Il  medesimo  personale  e'  il
diretto collaboratore degli appartenenti  alle  qualifiche  superiori
della stessa carriera e li sostituisce nella direzione  di  uffici  e
reparti in caso di assenza o impedimento. ((Se titolari del  relativo
incarico,   nonche'   nella   sostituzione))   del   dirigente    dei
Commissariati distaccati di pubblica  sicurezza,  i  commissari  capo
esercitano anche le attribuzioni  di  Autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza.  Lo  stesso  personale   svolge,   altresi',   con   piena
responsabilita'  per  le  direttive  impartite  e  per  i   risultati
conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti  non  riservati
al  personale  delle  qualifiche  superiori,  nonche'   funzioni   di
indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche  nell'ufficio  cui
e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con  decreto  del
capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,
privilegiando l'impiego dei vice commissari  e  dei  commissari  come
addetti, nonche' nell'ambito degli  uffici  o  reparti  che  svolgono
compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del  territorio
e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti  specialistici.
Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate  le  funzioni  di
direzione degli uffici che sono, in via  prioritaria,  attribuite  ai
commissari capo. 
  3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari  a  partire  dalla
qualifica di vice  questore  aggiunto,  ferme  restando  le  funzioni
previste dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e  successive
modificazioni,  rivestono  la  qualifica  di  ufficiale  di  pubblica
sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori  ed  ai  primi
dirigenti  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di   polizia
giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che  svolgono  funzioni
vicarie.  Il  medesimo  personale,  oltre  ad  esercitare,  nei  casi
previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza: 
    a) svolge le  funzioni  indicate  nella  tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e'
preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo  i
livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati  alla
qualifica   ricoperta,   determinati   con   decreto   del   Ministro
dell'interno,  nell'ambito  della  relativa  dotazione  organica.  In
relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per  i
vice questori aggiunti e i vice questori possono  essere  svolte  dai
funzionari che rivestono entrambe le qualifiche,  ferma  restando  la
preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; 
    b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli  uffici  o
reparti o istituti  d'istruzione  ha,  altresi',  la  responsabilita'
dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del  personale
dipendente.  Quando  e'   preposto   ad   uffici   aventi   autonomia
amministrativa  esercita  i  poteri  di  spesa   nei   limiti   delle
attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la  realizzazione  di
ciascun programma; 
    c)  dirige  gli  uffici   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi  informativi  per
il rilascio delle abilitazioni di sicurezza  agli  appartenenti  alla
Polizia di Stato. 
                                                                 (14) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera gg)) che "Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente
decreto: 
  [...] 
  gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con  la  qualifica
di primo dirigente,  dirigente  superiore  e  dirigente  generale  di
pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,
come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto".