DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ivi  compresi   quelli
derivanti  dalla  sottoscrizione  delle  convenzioni  relative   alla
sorveglianza sui territori delle aree naturali  protette  di  rilievo
internazionale e nazionale e  dei  contratti  individuali  di  lavoro
stipulati con il personale assunto ai  sensi  della  legge  5  aprile
1985, n. 124,  fatte  salve  le  convenzioni  di  collaborazione  con
amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli  ambiti  funzionali
di cui  agli  articoli  9,  10  e  11  per  le  quali  subentrano  le
amministrazioni ivi indicate. 
  2. In deroga all'articolo 13-bis della legge  23  agosto  1988,  n.
400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di  natura
non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e
attivita' del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai  sensi  del
presente   decreto,   devono   intendersi   riferite   all'Arma   dei
carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo  della  guardia
di finanza e al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11. 
  3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,  e'
individuata  anche  l'Amministrazione  statale   che   subentra   nei
contratti di locazione, comodato o cessione  a  qualsiasi  titolo  di
immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei  carabinieri,  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo
della guardia di finanza e  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11.  Entro
due  anni  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   le
Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi
agli  immobili  che  non  risultano  necessari  all'espletamento  dei
compiti  istituzionali,  anche  in  deroga  alle  eventuali  clausole
difformi previste contrattualmente. Dal  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono autorizzati  ad  adottare  i  provvedimenti  occorrenti  per  il
mantenimento   dell'aeronavigabilita'   continua   degli   aeromobili
trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 
  5. In prima applicazione, i provvedimenti e  i  protocolli  di  cui
agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2  e
3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il
medesimo  termine,  al  fine  di   rafforzare   gli   interventi   di
razionalizzazione volti ad evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni,
anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento  informativo,  il
capo della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza  e  i
vertici delle altre Forze di  polizia  adottano  apposite  istruzioni
attraverso  cui  i  responsabili  di  ciascun  presidio  di   polizia
interessato, trasmettono alla propria  scala  gerarchica  le  notizie
relative  all'inoltro  delle  informative  di   reato   all'autorita'
giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle  norme
del codice di procedura penale. ((4)) 
  6.  Al  fine   di   eliminare   progressivamente   duplicazioni   o
sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed  amministrative
assicurando  il  mantenimento  di  adeguati   livelli   di   presidio
dell'ambiente,  del  territorio,  delle  acque  e   della   sicurezza
agroalimentare,  fino  al  31  dicembre  2024  i   provvedimenti   di
istituzione e di soppressione di  comandi,  enti  e  altre  strutture
ordinative  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  qualunque  livello   ed
organizzazione, connessi con  il  procedimento  di  assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato, sono  adottati  con  determinazione  del
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  previo  assenso  del
Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche'
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  7. In relazione al riassetto dei comparti  di  specialita'  e  alla
razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e  3,
al fine  di  realizzare  una  omogenea  e  funzionale  copertura  sul
territorio     nazionale     delle     articolazioni      periferiche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  apportate  le
necessarie modificazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 2001, n. 208. 
  8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo  forestale
dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore  e  di
agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e  34-bis  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente,
dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale
dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Le
predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento  funzionale  del
Servizio fitosanitario nazionale. 
  9. Il personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti,  revisori  e
operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato  giudicato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  permanentemente
non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti  d'istituto
ai sensi delle  disposizioni  adottate  in  attuazione  dell'articolo
23-bis, comma 3, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  201,
ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola
esclusione di quello di cui all'articolo  18  della  medesima  legge,
ovvero che si trovi nella condizione  di  cui  all'articolo  636  del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia  esercitato
la facolta' di cui al comma 3  del  medesimo  articolo,  e'  inserito
d'ufficio  nel  contingente  collocabile  presso  le  amministrazioni
statali  individuate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   3,   per
l'assegnazione  preferibilmente  nei  ruoli   del   Ministero   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   L'incremento   della
dotazione organica  trasferita  all'Arma  dei  carabinieri  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 1, e' corrispondentemente ridotto. 
  10. Il personale appartenente  ai  ruoli  dei  periti,  revisori  e
operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato  transitato
nei ruoli forestali dell'Arma dei  carabinieri  di  cui  all'articolo
2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo  n.  66  del
2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di  formazione
militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera  a),  del
medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare  servizio
nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli  civili  del  Ministero
della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle  relative
risorse finanziarie. La corrispondente dotazione  organica  dell'Arma
dei carabinieri  e'  resa  temporaneamente  indisponibile  sino  alla
cessazione dal servizio dello stesso personale. 
  11. Il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato  ai
sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui  all'articolo
12, comma 1, conserva il regime  di  quiescenza  dell'ordinamento  di
provenienza. 
  12. Per il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nelle Forze di  polizia,  i  procedimenti  disciplinari  pendenti  al
momento del transito si estinguono, ad eccezione  di  quelli  da  cui
possa derivare una sanzione disciplinare di stato. 
  12-bis. Al personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della  guardia  di  finanza  si
applica,  relativamente  alla   sanzione   della   censura   di   cui
all'articolo 79  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio  2017,
la disciplina di cui all'articolo 1369  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della  guardia  di  finanza,  i
procedimenti  disciplinari  da  cui  possa  derivare   una   sanzione
disciplinare di stato pendenti al momento del transito: 
    a) se non sospesi a  norma  dell'articolo  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono  proseguiti
dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 3  del  1957,  secondo  le
modalita' ivi previste, e,  se  definiti  con  proposta  di  sanzione
disciplinare di stato, il relativo provvedimento  e'  disposto  dagli
organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66; 
    b)  se  sospesi  ai  sensi  dell'articolo  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  riassunti  e
istruiti dagli organi e  secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga  all'articolo
1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010,  all'esito  del
procedimento  penale,   entro   90   giorni   dalla   data   in   cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o  del
decreto penale irrevocabili. 
  12-quater. Per i fatti commessi dal personale del  Corpo  forestale
dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri  e
nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o  decreto
penale irrevocabili,  di  cui  l'Amministrazione  militare  ha  avuto
conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e'
condotta dagli organi e  secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  12-quinquies. Nei casi di cui ai  commi  12-ter  e  12-quater,  per
l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: 
    a)   le   condotte,   che   nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da
uno a sei mesi; 
    b)   le   condotte,   che   nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione; 
    c)   le   condotte,   che   nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n.  19,
sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del  grado  per
condanna penale limitatamente ai reati e  alle  pene  previsti  anche
nell'ordinamento militare, ovvero  in  ordine  all'irrogazione  delle
sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei  restanti
casi. 
  12-sexies. I procedimenti non definiti alla data  del  31  dicembre
2016, concernenti l'attribuzione al  personale  del  Corpo  forestale
dello  Stato  delle  ricompense  per  lodevole  comportamento  o  per
particolare  rendimento  antecedenti  al   transito   nell'Arma   dei
carabinieri nel Corpo della  guardia  di  finanza,  sono  istruiti  e
definiti,  secondo  le  disposizioni  in  vigore  per  il   personale
dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31  dicembre
2018. 
  12-septies. Per  il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  i  procedimenti
disciplinari pendenti al  momento  del  transito  si  estinguono,  ad
eccezione di quelli da cui possa derivare una  sanzione  disciplinare
piu' grave della multa. 
  12-octies.  Per  il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai  procedimenti
disciplinari  non  estinti  si  applicano,  altresi',   le   seguenti
disposizioni: 
    a) se non sospesi, a norma  dell'articolo  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono  proseguiti
dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 3  del  1957,  secondo  le
modalita' ivi previste,  e  se  definiti  con  proposta  di  sanzione
disciplinare, il relativo  provvedimento  e'  disposto  dagli  organi
competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  29  aprile
1996, cosi come  modificato  e  integrato  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro di categoria relativo al personale  del  comparto
delle amministrazioni autonome dello Stato ad  ordinamento  autonomo,
sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
del 15 giugno 2004; 
    b) se  sospesi,  ai  sensi  dell'articolo  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  riassunti  e
istruiti dagli organi e secondo le procedure previste  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 
  12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del  Corpo  forestale
dello Stato antecedentemente al  transito  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  giudicati  con   sentenza   o   decreto   penale
irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale,
la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi
e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 
  12-decies. Nei casi di cui ai  commi  12-octies  e  12-nonies,  per
l'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari,   nei   confronti   del
personale del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato  nel  Corpo
nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   si   applicano   le   seguenti
disposizioni: 
    a)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  81  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di  sei
mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  comparto
aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996,  cosi
come modificato e integrato dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  di  categoria  relativo  al  personale  del  comparto   delle
amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad   ordinamento   autonomo,
sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 15 giugno 2004; 
    b)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione del  licenziamento  con  preavviso
previsto dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  di  cui  alla
lettera a); 
    c)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  85  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  9,  della  legge  7  febbraio
1990,  n.  19,  sono   valutate   in   ordine   all'irrogazione   del
licenziamento  senza  preavviso  previsto  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro di cui alla lettera a). 
  12-undecies. Per  l'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  nei
confronti del personale del Corpo forestale  dello  Stato  transitato
nella Polizia  di  Stato,  per  fatti  commessi  antecedentemente  al
transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con
sentenza o decreto penale irrevocabili di  cui  l'Amministrazione  ha
avuto  conoscenza  integrale,  la  valutazione   sotto   il   profilo
disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a)   le   condotte,   che   nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della  sospensione
dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 
    b)   le   condotte,   che   nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione
dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 
    c)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n.  19,
sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai  sensi
dell'articolo 8, lettere b) e c) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine  all'irrogazione
delle sanzioni della sospensione dal servizio e  della  destituzione,
ai sensi degli articoli 6 e 7  del  medesimo  decreto,  nei  restanti
casi; 
    d) al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con  rinvio
all'articolo 87  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione. 
  12-duodecies.  Per  i  fatti  commessi  dal  personale  del   Corpo
forestale dello Stato  antecedentemente  al  transito  nel  Ministero
delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  giudicati  con
sentenza o decreto penale irrevocabili di  cui  l'Amministrazione  ha
avuto  conoscenza  integrale,  la  valutazione   sotto   il   profilo
disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste
dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento per  il  personale  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei  casi
di  cui  al  primo  periodo,  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  si
osservano le seguenti disposizioni: 
    a)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  81  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo  di
sei mesi prevista dai contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  di
riferimento per il personale del Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme
imperative; 
    b)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione del  licenziamento  con  preavviso
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  riferimento
per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; 
    c)   le   condotte   che    nell'ordinamento    di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  85  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza  preavviso
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  riferimento
per il personale del Ministero delle politiche agricole. 
  13. Al personale del Corpo forestale dello  Stato  al  momento  del
transito disposto ai sensi  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis,  della  legge  29
marzo 2001, n. 86. 
  13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e  23  dell'articolo
2214-quater  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  si
applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza
militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  13-ter. Ai fini della concessione della  croce  per  anzianita'  di
servizio di cui all'articolo 858 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  giugno  1990,  n.  195,  il  servizio
prestato nel Corpo forestale dello  Stato  dal  personale  transitato
nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e'  considerato
servizio militare. 
  14.  Al  fine  della  progressiva  armonizzazione  degli   istituti
previsti in via transitoria per  il  personale  del  Corpo  forestale
dello Stato transitato nell'Arma dei  carabinieri  con  quelli  degli
altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31
dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in  materia  di
revisione dei ruoli di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), della legge. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della difesa,  sono  stabilite
le procedure per il ritiro e le modalita' di custodia della  bandiera
e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 
  15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli  uffici  del  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri,  assicurano  la  gestione  stralcio  delle
operazioni di chiusura delle contabilita' in capo al Corpo  forestale
dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente
articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016  in
qualita' di Capo del Corpo forestale dello Stato,  avvalendosi  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  gia'  disponibili,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  16. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  della  difesa  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   sono   emanate   le
disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal  30  aprile
2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale  continua  ad
esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del  Corpo  fino
al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 6 dicembre  2018
n. 229 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018 n. 49), "dichiara che non spettava
al Governo della Repubblica adottare l'art. 18, comma 5, del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in  materia
di razionalizzazione delle funzioni di  polizia  e  assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui
prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al fine di  rafforzare  gli
interventi di  razionalizzazione  volti  ad  evitare  duplicazioni  e
sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo  coordinamento
informativo, il capo della polizia-direttore generale della  pubblica
sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano  apposite
istruzioni attraverso cui  i  responsabili  di  ciascun  presidio  di
polizia interessato trasmettono  alla  propria  scala  gerarchica  le
notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorita'
giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle  norme
del codice di procedura  penale»,  e  conseguentemente  annulla  tale
disposizione nella parte indicata".