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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2025)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 858

Presupposti
1. La croce per anzianità di servizio è conferita ai militari delle Forze armate che hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
a) ufficiali e sottufficiali:
1) croce d'oro con stelletta: 40 anni;
2) croce d'oro: 25 anni;
3) croce d'argento: 16 anni.
b) graduati e militari di truppa:
1) croce d'argento con stelletta: 25 anni;
2) croce d'argento: 16 anni.