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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  29-12-1981

Art. 7

Destituzione


La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.
La destituzione è inflitta:
1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
3) per grave abuso di autorità o di fiducia;
4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati;
5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.
La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio.