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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2026)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 2214-quater

Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri
1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.
3. Fino al 31 dicembre 2020, al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).
3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.
4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età.
5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni.
6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2.
7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3.
8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4.
9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5.
10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6.
11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7.
12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.
15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.
16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.
17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis).
18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale:
a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso;
b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale;
c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.
19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale.
20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:
a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.
21.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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22.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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23.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24:
a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa;
b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;
c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.