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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  29-12-1981

Art. 6

Sospensione dal servizio


La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5.
Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
Può essere inflitta nei seguenti casi:
1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;
2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;
3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;
5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;
7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;
8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;
9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale.
La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.