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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 29-12-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  70 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il
nuovo  ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con
il  quale  viene  conferita  delega  al Governo per la determinazione
delle  sanzioni  disciplinari  per  il personale dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza  e  per  la  regolamentazione dei relativi
procedimenti;
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Sanzioni disciplinari

  L'appartenente   ai  ruoli  della  Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  che  viola  i  doveri  specifici e generici del servizio e
della  disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti
alla  emanazione  di  un  ordine,  qualora  i fatti non costituiscano
reato,  commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti
sanzioni:
    1) richiamo orale;
    2) richiamo scritto;
    3) pena pecuniaria;
    4) deplorazione;
    5) sospensione dal servizio;
    6) destituzione.
  Le  predette  sanzioni  devono  essere  graduate,  nella misura, in
relazione  alla  gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le
stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.
  Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.