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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 195

Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1990
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Testo in vigore dal:  7-8-1990

Art. 3

1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
a) croce d'oro: 25 anni;
b) croce d'argento: 16 anni.
2. È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.
3. Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40› anno di servizio.
4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Nota all'art. 3:
- La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo del relativo art. 16:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".