DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 (in G.U. 31/05/2005, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 7-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis 
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di
                               Stato) 
 
  1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione
alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di  dirigente
superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di  Stato,
di cui alla tabella  A  allegata  al  decreto  dei  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,  e  successive  modificazioni,  e'
rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). 
  4. Nei limiti delle autorizzazioni ad  assumere  e  della  relativa
spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3,  la  dotazione
organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e
perito tecnico capo della Polizia di Stato, di  cui  alla  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'. 
Le  nomine  di  cui  al   presente   articolo   devono   aver   luogo
contestualmente  alla  riduzione,  di  cui  al  precedente   periodo,
dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici,
e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai  sensi
dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  5. Nella  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,  e  successive  modificazioni,  il
quadro relativo al ruolo  dei  dirigenti  medici  e'  sostituito  dal
quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.