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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 40

Promozione della parità di genere
1. Le Regioni, le
((Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP))
, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
2.
((Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono))
con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite
((, anche paralimpici))
, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:
a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;
b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
3.
((Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti))
a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.