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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  12-8-2017

Art. 9

Registrazione degli aiuti individuali
1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis.
3. La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalità di accreditamento del Soggetto concedente.
5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.
6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:
a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;
b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.
7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.
8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.
9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».