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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2024)
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Testo in vigore dal:  21-5-2024
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IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalità di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;
Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
Visto, altresì, l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non è prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione pubblica competente;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7, con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;

Vista

la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della precitata comunicazione; Decreta:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) SIPA: Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN;
d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
e) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
f) aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
g) aiuti de minimis: gli aiuti de minimis come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;
h) aiuti de minimis SIEG: gli aiuti de minimis concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonché delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de minimis SIEG;
l) regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
m) aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;
n) aiuto individuale: aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis;
p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
q) Autorità responsabile: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;
((2))
r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;
s) Autorità di gestione del programma di CTE: l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale europea con responsabilità nella gestione e attuazione del programma ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
t) Visura Aiuti: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3;
u) Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;
v) Visura Aiuti de minimis: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;
z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea;
aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale;
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 17 maggio 2024 (in G.U. 21/5/2024, n. 117) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze".